Capacità

Capacità
() contributiva (d. cost.; d. trib.)
Principio in base al quale la misura dell'imposizione tributaria deve essere definita secondo criteri proporzionali (al reddito) e progressivi (con aliquote crescenti per fasce più alte di reddito) (art. 53 Cost.). Esso costituisce un limite all'attività di prelievo fiscale da parte dell'ente impositore. La (—) indica, dunque, l'idoneità del soggetto passivo a sopportare l'onere economico del e mira a individuare la misura della partecipazione del singolo alle spese pubbliche, prevista dalla Costituzione.
Indici diretti di tale capacità sono il reddito il patrimonio mentre indici indiretti sono il consumo e i trasferimenti.
() di agire (d. civ.)
È l'idoneità del soggetto a porre in essere manifestazioni di volontà idonee a modificare la propria situazione giuridica.
Essa si acquista con la maggiore età (art. 2 c.c.), e cioè al compimento del diciottesimo anno, età in cui si presume che l'individuo possa consapevolmente curare i propri interessi e sia in grado di valutare la portata degli atti da porre in essere.
Si ricordi inoltre che, per il compimento di alcuni atti di natura particolare, è richiesta dalla legge una differente età (es.: per il matrimonio è sufficiente il compimento del sedicesimo anno di età, previo decreto autorizzativo del Tribunale, art. 84 c.c.), e così pure per la prestazione di alcune attività lavorative (art. 2 c.c.; L. 977/67).
Limitazioni della (—) sono: la minore età, l'interdizione, l'inabilitazione.
La (—) è propria anche dei soggetti collettivi che, però, la estrinsecano attraverso persone fisiche ad essi legate da un rapporto organico.
() di essere parte (d. proc. civ.)
È la capacità giuridica processuale, cioè la capacità di essere centro di imputazione degli atti processuali. Hanno tale (—) le persone fisiche e le persone giuridiche. Il nostro ordinamento riconosce inoltre tale capacità anche agli enti non riconosciuti (cfr. art. 75, co. 4 c.p.c.) e talvolta anche ad entità non personificate (es.: il condominio negli edifici ex art. 1131 c.c.).
La (—) non va confusa con la capacità processuale, intesa come capacità di agire nel processo che, ovviamente, presuppone a monte la (—).
() di intendere e di volere (d. civ.; d. pen.)
Essa si identifica in quel minimo di attitudine psichica a rendersi conto delle conseguenze dannose della propria condotta.
In diritto civile, essa rileva in tema di atti illeciti, esonerando il soggetto che si trovi in stato di incapacità di intendere e di volere dalla responsabilità per i propri atti illeciti.
Tuttavia, l'art. 2046 c.c. dispone che l'esclusione della responsabilità del soggetto incapace cessa quando questi si sia trovato in tale stato psichico per propria colpa.
In diritto penale, l'art. 85 c.p. definisce l'imputabilità come capacità di intendere (ossia come attitudine a rendersi conto del significato delle proprie azioni) e di volere (cioè come attitudine a frenare i propri impulsi all'azione, adottando comportamenti che derivino da scelte autonome e responsabili).
() di ricevere donazioni (d. civ.)
Analogamente a quanto previsto in tema di capacità di succedere, la (—) spetta anche al nascituro e al concepturus o nascituro non concepito [Capacità (giuridica)].
() di succedere (d. civ.)
La (—) e la capacità di ricevere per testamento sono manifestazioni della capacità giuridica. Principale requisito della (—) come pure della capacità di ricevere per testamento, è l'esistenza della persona. Ciò vuol dire che è capace solo il soggetto esistente.
Questa regola generale conosce talune eccezioni.
In primo luogo, hanno (—) e capacità di ricevere per testamento i concepiti al tempo dell'apertura della successione. Possono invece succedere solo per testamento i concepturi o nascituri non concepiti.
Gli enti giuridici possono ricevere solo per testamento.
() di testare (d. civ.)
È l'idoneità giuridica a disporre validamente delle proprie sostanze mediante testamento. È discusso se la (—) rientri nella capacità di agire o in quella giuridica. La dottrina più accreditata ritiene preferibile la seconda tesi.
Sono incapaci di testare i minori di età [Minore età], gli interdetti per infermità di mente [Interdizione], nonché coloro che si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui hanno fatto testamento. Questa ultima ipotesi costituisce una particolare applicazione della incapacità naturale [Incapacità (naturale)] prevista dall'art. 428 c.c.
() giuridica (d. civ.)
Indica l'attitudine del soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche. Per le persone fisiche si acquista con la nascita, cioè con la separazione del feto dal corpo materno, purché tale feto sia vivo.
Benché l'acquisto della (—) coincida, per la persona fisica, con la nascita, la legge riconosce eccezionalmente alcuni diritti a soggetti non ancora venuti ad esistere, subordinatamente, però, all'evento della nascita:
— ai nascituri concepiti la legge riconosce la piena capacità di succedere a causa di morte (art. 462, c. 1 c.c.) e la capacità di ricevere per donazione (art. 784 c.c.);
— ai nascituri non concepiti la legge riconosce la capacità di succedere a causa di morte, ma solo in caso di vocazione testamentaria (art. 462, c. 3 c.c.), e la capacità di ricevere per donazione (art. 784 c.c.), purché si tratti di figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore o della donazione.
La (—) cessa solo a seguito dell'evento naturale della morte del soggetto in quanto per l'art. 22 della Costituzione nessuno può essere privato, per motivi politici, della propria (—). Nel sistema italiano di diritto internazionale privato, la (—) è regolata dalla legge nazionale della persona (art. 20 L. 218/95).
Posseggono la (—) anche i soggetti collettivi (associazioni, società etc.).
() lavorativa (d. civ.)
È la capacità di prestare lavoro subordinato. Per esigenze di protezione della persona del lavoratore, la legge ha correlato l'acquisto della (—) al raggiungimento di un grado adeguato di maturità psicofisica e cioè al compimento di 15 anni (età minima per l'ammissione al lavoro) e all'assolvimento del periodo di istruzione obbligatoria [Istruzione (diritto-dovere all')].
In casi eccezionali il minore di anni 15 può essere autorizzato allo svolgimento di attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo.
L'età minima di ammissione al lavoro è elevata a 18 anni per le lavorazioni, i processi e le attività pericolose o insalubri previste da leggi speciali (allegato I D.Lgs. 345/1999).
Nell'ambito del lavoro, una volta acquisita la specifica capacità giuridica (a 15 anni di età, salvo l'assolvimento dell'obbligo scolastico, cd. capacità giuridica speciale) si acquista anche la capacità d'agire (in deroga alle regole generali che fissano la capacità d'agire a 18 anni di età).
La legge consente, infatti, di anticipare l'acquisto della capacità d'agire al fine di consentire al lavoratore di stipulare il contratto e svolgere il rapporto di lavoro autonomamente, senza obbligo di assistenza da parte di chi eserciti la potestà genitoriale o del tutore legale.
() processuale (d. proc. civ., d. proc.pen.)
È la capacità di stare in giudizio, ponendo in essere atti processuali. Consiste, in sostanza, nella capacità di agire del diritto privato applicata al processo: infatti, capacità di agire e (—) normalmente coincidono. Ai sensi dell'art. 75 c.p.c., sono capaci di stare in giudizio coloro che hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere.
Chi non possiede la (—) non può stare in giudizio da solo, ma deve essere rappresentato o assistito o autorizzato (es.: il minore, l'interdetto, il fallito).
La capacità di stare in giudizio è l'aspetto dinamico della (—), quale presupposto processuale: è la legitimatio ad processum.
Nel processo penale la (—) consiste, analogamente a quanto accade nel processo civile, nella capacità a partecipare, in maniera consapevole, al procedimento. La dialettica paritaria, che sta alla base del processo penale (di tipo accusatorio), richiede che l'indagato e l'imputato, sin dalla fase pre-processuale delle indagini, abbiano capacità di intendere e di volere. Questa capacità è necessaria per avvalersi consapevolmente delle garanzie ed esercitare i diritti di difesa sin dall'inizio del procedimento.