Capacità
Capacit à
() contributiva (d. cost.; d. trib.)
Principio in base al quale la misura dell'imposizione tributaria deve essere definita secondo criteri proporzionali (al reddito) e progressivi (con aliquote crescenti per fasce pi ù alte di reddito) (art. 53 Cost.). Esso costituisce un limite all'attivit à di prelievo fiscale da parte dell'ente impositore. La () indica, dunque, l'idoneit à del soggetto passivo a sopportare l'onere economico del e mira a individuare la misura della partecipazione del singolo alle spese pubbliche, prevista dalla Costituzione.
Indici diretti di tale capacit à sono il reddito il patrimonio mentre indici indiretti sono il consumo e i trasferimenti.
() di agire (d. civ.)
Essa si acquista con la maggiore et à (art. 2 c.c.), e cio è al compimento del diciottesimo anno, et à in cui si presume che l'individuo possa consapevolmente curare i propri interessi e sia in grado di valutare la portata degli atti da porre in essere.
Si ricordi inoltre che, per il compimento di alcuni atti di natura particolare, è richiesta dalla legge una differente et à (es.: per il matrimonio è sufficiente il compimento del sedicesimo anno di et à, previo decreto autorizzativo del Tribunale, art. 84 c.c.), e cos ì pure per la prestazione di alcune attivit à lavorative (art. 2 c.c.; L. 977/67).
Limitazioni della () sono: la minore et à, l'interdizione, l'inabilitazione.
La () è propria anche dei soggetti collettivi che, per ò, la estrinsecano attraverso persone fisiche ad essi legate da un rapporto organico.
() di essere parte (d. proc. civ.)
La () non va confusa con la capacit à processuale, intesa come capacit à di agire nel processo che, ovviamente, presuppone a monte la ().
() di intendere e di volere (d. civ.; d. pen.)
Essa si identifica in quel minimo di attitudine psichica a rendersi conto delle conseguenze dannose della propria condotta.
In diritto civile, essa rileva in tema di atti illeciti, esonerando il soggetto che si trovi in stato di incapacit à di intendere e di volere dalla responsabilit à per i propri atti illeciti.
Tuttavia, l'art. 2046 c.c. dispone che l'esclusione della responsabilit à del soggetto incapace cessa quando questi si sia trovato in tale stato psichico per propria colpa.
In diritto penale, l'art. 85 c.p. definisce l'imputabilit à come capacit à di intendere (ossia come attitudine a rendersi conto del significato delle proprie azioni) e di volere (cio è come attitudine a frenare i propri impulsi all'azione, adottando comportamenti che derivino da scelte autonome e responsabili).
() di ricevere donazioni (d. civ.)
Analogamente a quanto previsto in tema di capacit à di succedere, la () spetta anche al nascituro e al concepturus o nascituro non concepito [Capacit à (giuridica)].
() di succedere (d. civ.)
La () e la capacit à di ricevere per testamento sono manifestazioni della capacit à giuridica. Principale requisito della () come pure della capacit à di ricevere per testamento, è l'esistenza della persona. Ci ò vuol dire che è capace solo il soggetto esistente.
Questa regola generale conosce talune eccezioni.
In primo luogo, hanno () e capacit à di ricevere per testamento i concepiti al tempo dell'apertura della successione. Possono invece succedere solo per testamento i concepturi o nascituri non concepiti.
Gli enti giuridici possono ricevere solo per testamento.
() di testare (d. civ.)
Sono incapaci di testare i minori di et à [Minore et à], gli interdetti per infermit à di mente [Interdizione], nonch é coloro che si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui hanno fatto testamento. Questa ultima ipotesi costituisce una particolare applicazione della incapacit à naturale [Incapacit à (naturale)] prevista dall'art. 428 c.c.
() giuridica (d. civ.)
Indica l'attitudine del soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche. Per le persone fisiche si acquista con la nascita, cio è con la separazione del feto dal corpo materno, purch é tale feto sia vivo.
Bench é l'acquisto della () coincida, per la persona fisica, con la nascita, la legge riconosce eccezionalmente alcuni diritti a soggetti non ancora venuti ad esistere, subordinatamente, per ò, all'evento della nascita:
ai nascituri concepiti la legge riconosce la piena capacit à di succedere a causa di morte (art. 462, c. 1 c.c.) e la capacit à di ricevere per donazione (art. 784 c.c.);
ai nascituri non concepiti la legge riconosce la capacit à di succedere a causa di morte, ma solo in caso di vocazione testamentaria (art. 462, c. 3 c.c.), e la capacit à di ricevere per donazione (art. 784 c.c.), purch é si tratti di figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore o della donazione.
La () cessa solo a seguito dell'evento naturale della morte del soggetto in quanto per l'art. 22 della Costituzione nessuno pu ò essere privato, per motivi politici, della propria (). Nel sistema italiano di diritto internazionale privato, la () è regolata dalla legge nazionale della persona (art. 20 L. 218/95).
Posseggono la () anche i soggetti collettivi (associazioni, societ à etc.).
() lavorativa (d. civ.)
In casi eccezionali il minore di anni 15 pu ò essere autorizzato allo svolgimento di attivit à di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo.
L'et à minima di ammissione al lavoro è elevata a 18 anni per le lavorazioni, i processi e le attivit à pericolose o insalubri previste da leggi speciali (allegato I D.Lgs. 345/1999).
Nell'ambito del lavoro, una volta acquisita la specifica capacit à giuridica (a 15 anni di et à, salvo l'assolvimento dell'obbligo scolastico, cd. capacit à giuridica speciale) si acquista anche la capacit à d'agire (in deroga alle regole generali che fissano la capacit à d'agire a 18 anni di et à).
La legge consente, infatti, di anticipare l'acquisto della capacit à d'agire al fine di consentire al lavoratore di stipulare il contratto e svolgere il rapporto di lavoro autonomamente, senza obbligo di assistenza da parte di chi eserciti la potest à genitoriale o del tutore legale.
() processuale (d. proc. civ., d. proc.pen.)
Chi non possiede la () non pu ò stare in giudizio da solo, ma deve essere rappresentato o assistito o autorizzato (es.: il minore, l'interdetto, il fallito).
La capacit à di stare in giudizio è l'aspetto dinamico della (), quale presupposto processuale: è la legitimatio ad processum.
Nel processo penale la () consiste, analogamente a quanto accade nel processo civile, nella capacit à a partecipare, in maniera consapevole, al procedimento. La dialettica paritaria, che sta alla base del processo penale (di tipo accusatorio), richiede che l'indagato e l'imputato, sin dalla fase pre-processuale delle indagini, abbiano capacit à di intendere e di volere. Questa capacit à è necessaria per avvalersi consapevolmente delle garanzie ed esercitare i diritti di difesa sin dall'inizio del procedimento.