Potere

Potere
() amministrativo (d. amm.)
È una situazione giuridica soggettiva attiva che si concreta nella possibilità, per la P.A., di produrre delle modificazioni nella sfera giuridica altrui, unilateralmente, con o senza l'assenso dei soggetti interessati.
Non sempre, quindi, le modificazioni si producono autoritativamente [Provvedimenti (amministrativi)]; anzi sempre più spesso si realizzano con l'assenso dei soggetti interessati, che può assumere la configurazione giuridica del presupposto per l'esercizio del (—) (come nel caso della domanda per ottenere un'autorizzazione), oppure come condizione di efficacia (come nel caso dell'assenso ad una nomina).
Il (—) è finalizzato alla cura concreta di un interesse pubblico determinato dalla legge [Legalità (Principio di)], e quindi si configura anche come un dovere, in quanto situazione necessitata nel se ed eventualmente discrezionale [Discrezionalità] solo nel come e nel quando. In quest'ultimo caso l'interesse pubblico è definito dalla legge, che individua la struttura degli atti giuridici che sono idonei a curarlo e ne fissa gli effetti tipici, ma lascia all'amministrazione spazi più o meno ampi di scelta circa il tempo e le modalità effettive di esercizio in concreto del (—). Accanto al (—) discrezionale, però, si colloca anche il (—) non discrezionale, il cui esercizio non lascia alcuna possibilità di scelta di fronte ad un determinato assetto di interessi, configurandosi come mera attività di attuazione della legge.
() dello Stato (d. pubbl.)
La nozione di (—) è stata elaborata sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, chiamata ad integrare l'estrema laconicità degli artt. 134 Cost. e 37 della L. 87/1953, che disciplinano proprio la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i (—).
L'art. 134 Cost. si limita ad attribuire tale compito alla Corte Costituzionale, mentre l'art. 37 definisce il conflitto fra poteri quello che insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme Costituzionali.
La lettura dell'art. 37 sembra riecheggiare la tradizionale configurazione del (—) come complesso omogeneo di organi che svolgono attività rientranti in una stessa funzione, dei quali solo quello posto al vertice dell'organizzazione è in grado di manifestare la volontà del potere nella sua interezza.
La Corte Costituzionale ha, però, precisato che l'art. 37 allude ad organi i cui atti o comportamenti siano idonei a configurarsi come espressione ultima ed immodificabile dei poteri rispettivi: nel senso che nessun altro organo, all'interno di ciascun potere, sia abilitato ad intervenire d'ufficio o dietro sollecitazione del potere controinteressato rimuovendo o provocando la rimozione dell'atto o del comportamento che si assumono lesivi (ord. 8-17 luglio 1975). Tale precisazione consente di includere nella cerchia degli organi legittimati a sollevare il conflitto non solo gli organi comunemente detti supremi, in quanto strutturalmente collocati al vertice di un potere ma, più in generale, tutti quegli organi che si trovano ad esercitare attribuzioni costituzionalmente riconosciute in maniera autonoma e indipendente, ponendo in essere comportamenti qualificabili come definitivi (ad es.: i comitati promotori di referendum).
() di accusa (d. proc. pen.)
La Costituzione afferma, all'art. 112, che il P.M. ha l'obbligo di esercitare l'azione penale: il codice Vassalli ha rispettato tali canoni, affidando al P.M. [Pubblico (Ministero)] l'esercizio dell'azione penale (art. 50 c.p.p.) e la funzione investigativa.
Il D.Lgs. 106/2006, attuativo della delega per la riorganizzazione dell'ufficio del P.M. di cui alla L. 25-7-2005, n. 150, modificato dalla L. 269/2006, precisa che il Procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del P.M., è titolare esclusivo dell'azione penale, che esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge, assicurando il corretto e uniforme esercizio della stessa e il rispetto delle norme sul giusto processo (art. 1). Lo stesso procuratore può delegare a uno o più magistrati addetti all'ufficio la trattazione di uno o più procedimenti.
Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica (art. 2).
Per contro, al giudice non competono poteri di ricerca e di scelta delle prove, la cui allegazione è rimessa alle parti. Tuttavia, in caso di richiesta di archiviazione, il giudice, se dissente, dopo avere fissata un'apposita udienza, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il P.M. formuli l'imputazione (art. 409, co. 5, c.p.p.). In tal caso, l'esigenza del controllo giurisdizionale sull'operato del P.M., superando il principio ne procedat iudex ex officio, affida al magistrato giudicante il (—), sicché al P.M. non resta che l'esecuzione tecnica della formulazione dell'incolpazione (atto dovuto).
() sostitutivo (d. cost.)
Si tratta di un potere che lo Stato può esercitare nel caso in cui gli enti territoriali [Ente pubblico] non adempiano correttamente o nel termine fissato a precisi obblighi loro imposti; provvedimenti analoghi possono essere adottati dalle Regioni nel caso in cui gli enti inadempienti siano Comuni e Province.
Esiste, innanzitutto, un (—) straordinario assegnato al livello di governo statale dall'art. 120, co. 2 Cost., che prevede che il Governo possa sostituirsi ad organi delle Regioni e degli enti locali:
— nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria;
— oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica;
— ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
La procedura per l'esercizio di tale potere è prevista dall'art. 8 L. 131/2003.
Un'altra tipologia di (—) è quella prevista dall'art. 117, co. 5, Cost., che attribuisce ad una legge statale il compito di disciplinare tale intervento in caso di mancata attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea. Si tratta di una sostituzione di tipo legislativo (la disposizione costituzionale assegna la funzione sostitutiva allo Stato e non al Governo) che consente al livello di governo centrale di evitare censure in ambito internazionale e comunitario attraverso un tempestivo intervento surrogatorio.
L'art. 6 L. 131/2003 estende le norme procedurali previste dall'art. 8 in quanto compatibili anche all'esercizio di tale (—).