Litisconsorzio

Litisconsorzio (d. proc. civ.)
Si ha il (—) quando nel processo vi è una pluralità di parti, e cioè quando vi sono più attori: (—) attivo; o più convenuti: (—) passivo, oppure più attori e più convenuti: (—) misto.
Rispetto al rapporto che lega le parti fra loro, il litisconsorzio può essere: necessario o facoltativo.
() facoltativo
Si verifica quando per ragioni di convenienza pratica, più azioni vengono esercitate nello stesso processo; non si tratta, cioè, di una riunione imposta dalla legge (come si verifica per il (—) necessario), sicché le varie azioni potrebbero anche essere decise separatamente.
Il (—) facoltativo può essere di due tipi:
— proprio: quando più persone possono agire o essere convenute nello stesso processo, a condizione che fra le cause proposte esista connessione per l'oggetto o per il titolo;
— improprio: quando la decisione dipende dalla soluzione di identiche questioni, totalmente oppure soltanto parzialmente.
Sebbene l'art. 103 c.p.c. faccia riferimento soltanto all'ipotesi nella quale il processo nasce fin dall'inizio con una pluralità di parti (c.d. (—) facoltativo originario), il (—) facoltativo può essere anche successivo, qualora nel corso di un processo già iniziato subentri un soggetto estraneo, diverso dalle parti originarie (artt. 105 ss. c.p.c.) [Intervento nel processo].
Nel (—) facoltativo le azioni connesse, sebbene proposte nello stesso processo, rimangono distinte e possono essere decise in modo differente; inoltre, il giudice può disporre, nel corso dell'istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza (art. 103 c.p.c.).
A metà strada tra il (—) necessario e quello facoltativo, la dottrina colloca il c.d. (—) unitario (detto anche cumulo necessario), del quale il caso paradigmatico è rappresentato dall'impugnazione delle deliberazioni assembleari delle società (artt. 2377 ss. c.c.): ciascuno dei soci assenti o dissenzienti, infatti, può impugnare per conto suo la deliberazione, ma le impugnazioni proposte contro la medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza.
Come per il (—) facoltativo, le azioni sono originariamente autonome ed indipendenti ed il giudice non deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci legittimati all'impugnazione. Come per il (—) necessario, tuttavia, le impugnazioni proposte devono necessariamente essere trattate in un unico processo e, non essendo consentita la separazione, decise con unica sentenza.
() necessario
Si ha quando la decisione non può essere pronunciata che in confronto di più parti, cioè quando il rapporto sostanziale è uno rispetto a più soggetti, in quanto sussiste una contitolarità del rapporto sostanziale che si fa valere. A tale ipotesi generale vanno aggiunte le specifiche fattispecie di (—) espressamente previste dalla legge, pur in assenza del fenomeno della contitolarità di uno stesso rapporto giuridico.
Pertanto, se il giudizio viene promosso senza la presenza di tutti i litisconsorti, e cioè da alcune parti o contro alcune soltanto di esse, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito; se tale onere non viene adempiuto nel termine, il processo si estingue (art. 307 c.p.c.).
Alla integrazione del giudizio, il giudice provvede con ordinanza, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo: tale facoltà può essere esercitata anche dal Collegio.
Il (—) necessario, in particolare, si verifica quando l'azione mira al mutamento di uno stato o di un rapporto giuridico destinato ad operare nei confronti di più soggetti (es.: azione di divisione di un bene comune tra più condomini).
Vi sono dei casi in cui la legge espressamente dispone la necessità del (—) (artt. 784, 2900, 247 c.c.).
La sentenza pronunciata nei confronti di taluni soltanto dei litisconsorti necessari è inutiliter data, cioè non ha effetti non soltanto nei confronti dei litisconsorti pretermessi, ma anche nei confronti delle parti tra le quali è stata pronunciata.
Il (—) necessario va tenuto distinto dal fenomeno del cumulo necessario.