Pubblico

Pubblico
() impiego (d. amm.)
() ministero
È un un organo dello Stato istituito presso la Corte di cassazione (Procura Generale), le Corti di appello (Procure Generali), i Tribunali ordinari e per i minorenni (Procure della Repubblica).
Gli uffici del (—) sono coperti da magistrati che esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza del Ministro della giustizia (art. 69 R.D. 30-1-1941 n. 12, ordinamento giudiziario), e i magistrati addetti ai rispettivi uffici (cd. sostituti) esercitano le loro funzioni a seguito di designazione dei capi dell'ufficio (art. 70 Ord. Giud.).
Essi formano, nel loro complesso, la magistratura requirente, che si contrappone alla magistratura giudicante, in quanto il loro compito è quello di proporre ai giudici delle domande dirette a promuovere e stimolare la loro attività (ufficio di iniziativa), contrapposto a quello del giudice (che è ufficio di decisione e di accertamento).
Compito del (—) è curare l'osservanza delle leggi, la pronta e regolare amministrazione della giustizia, promuovere la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza.
() risparmio [appello al] (d. finanz.)
Il T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98) disciplina l'appello al (—), che consiste in ogni sollecitazione all'investimento concernente prodotti finanziari. Costituiscono una forma di appello al (—) anche le offerte pubbliche di acquisto e di scambio [O.P.A.] che ricevono una regolamentazione peculiare, a integrazione delle disposizioni generali.
Completa il quadro normativo la disciplina delle società quotate (o emittenti titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante) che fanno appello al risparmio diffuso.
Nei confronti di tutti i soggetti che, a vario titolo (in qualità di offerenti, proponenti o emittenti), effettuano operazioni che implicano un appello al (—), la C.O.N.S.O.B. esercita poteri informativi e di vigilanza a tutela degli investitori e al fine di garantire la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.
() ufficiale (d. pubbl.)
È colui che esercita una funzione pubblica legislativa, amministrativa o giudiziaria, con o senza rapporto~ di impiego con lo Stato, temporaneamente o permanentemente.
In base all'art. 357 c.p., agli effetti della legge penale (—) sono coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.
Mentre l'individuazione delle pubbliche funzioni legislative e giurisdizionali non dà luogo a problemi di sorta, si è a lungo dibattuto sui criteri che permettono di identificare la pubblica funzione amministrativa, specie per distinguerla con certezza da quelle attività rientranti nel concetto di servizio pubblico. Il legislatore, allo scopo di diradare i dubbi in materia, ha provveduto, così, a definire (ai fini penalistici), la nozione di pubblica funzione amministrativa. È necessario anzitutto che la funzione sia disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi pubblici. In secondo luogo deve trattarsi di un'attività concretizzantesi nella formazione e manifestazione della volontà della P.A., o nell'esercizio di poteri autoritativi e certificativi.
Formare e manifestare la volontà della P.A. vuol dire operare in qualità di organi della stessa, sì da avere il potere di emanare gli atti amministrativi che alla P.A. vengono imputati e di impersonare l'ente nei rapporti con i soggetti privati estranei alla P.A. (ossia i funzionari direttivi e i funzionari di concetto, esclusi gli impiegati d'ordine). Esercitare poteri autoritativi vuol dire avere il potere d'imporre coattivamente il rispetto delle norme di diritto pubblico e dei provvedimenti esecutori della P.A. (es.: i controllori delle ferrovie e delle aziende tramviarie). Esercitare poteri certificativi vuol dire avere il potere di rilasciare documenti aventi efficacia probatoria (es.: i notai).