 
                Notificazione
Notificazione (d. proc.)
 () nel processo civile 
Quando non 
L'ufficiale giudiziario esegue le () mediante consegna al destinatario (c.d. () a mani proprie), o ad altra persona, che sia legittimata a ricevere l'atto per conto di lui (persona di famiglia, addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, o in loro mancanza, portiere dello stabile dove si trova l'abitazione e, sussidiariamente, vicino di casa), di una copia integrale e conforme all'originale dell'atto da notificarsi.
Successivamente l'ufficiale giudiziario redige la relazione di notifica, certificante l'eseguita () ed indicante tutti i dati ad essa relativi.
Nel caso di irreperibilit
Forme particolari di () sono previste nell'ipotesi in cui il destinatario non risieda, n
Altra forma particolare di () 
Per effettuare la (), l'ufficiale giudiziario pu
Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza n. 477/2002, ha affermato che la notifica a mezzo posta si perfeziona, per il mittente, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario incaricato della notifica, e per il destinatario alla data di effettiva ricezione dell'atto. 
Tale 
Il D.P.R. 123/2001, in vigore dal 1
Possono provvedere alla notificazione anche gli avvocati, purch
 () nel processo penale 
Organo ordinario di esecuzione delle notifiche 
Nei processi con detenuti e nei casi di urgenza, nei procedimenti davanti al Tribunale del riesame, il D.L. 27-7-2005, n. 144 (cd. decreto Pisanu), conv. in L. 13-7-2005, n. 155, ha consentito al giudice di avvalersi dell'ausilio della polizia penitenziaria.
Accanto alle tradizionali forme di () eseguite dall'ufficiale giudiziario ed al servizio postale, sono ammessi rapidi mezzi di comunicazione quali il telefono ed il telegrafo, nonch
La () si esegue mediante consegna di copia dell'atto, con la conseguente relazione di notificazione a soggetti diversi a seconda che il destinatario della () sia il P.M. (art. 153 c.p.p.), la persona offesa, la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria (artt. 154 e 155 c.p.p.), l'imputato detenuto (art. 156 c.p.p.) o non (art. 157 c.p.p.), oppure militare (art. 158 c.p.p.), latitante o evaso (art. 165 c.p.p.), interdetto o infermo di mente (art. 166 c.p.p.) o all'estero (art. 169 c.p.p.).
Particolarmente rigorosa 
Si cerca di fargli conseguire una conoscenza vera ed effettiva (e non solo legale) degli atti processuali, in ossequio al principio di inviolabilit
Pi
In ossequio all'esigenza di garantire l'effettiva conoscenza degli atti del processo da parte dell'imputato, il legislatore ha previsto l'istituto dell'irreperibilit





 
                 
                 
                