Notificazione

Notificazione (d. proc.)
() nel processo civile
È un atto processuale attraverso il quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto del rapporto processuale (escluso il giudice), l'esistenza di un atto cui tale soggetto abbia interesse.
È uno strumento necessario ed indispensabile per instaurare il contraddittorio [Contraddittorio (Principio del)].
Quando non è disposto altrimenti, le notificazioni sono eseguite dall'ufficiale giudiziario su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
L'ufficiale giudiziario esegue le (—) mediante consegna al destinatario (c.d. (—) a mani proprie), o ad altra persona, che sia legittimata a ricevere l'atto per conto di lui (persona di famiglia, addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, o in loro mancanza, portiere dello stabile dove si trova l'abitazione e, sussidiariamente, vicino di casa), di una copia integrale e conforme all'originale dell'atto da notificarsi.
Successivamente l'ufficiale giudiziario redige la relazione di notifica, certificante l'eseguita (—) ed indicante tutti i dati ad essa relativi.
Nel caso di irreperibilità od incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere la (—), l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale, provvedendo poi ad informare con le opportune modalità l'interessato di tale deposito (art. 140 c.p.c.).
Forme particolari di (—) sono previste nell'ipotesi in cui il destinatario non risieda, né dimori, né domicili nella Repubblica (art. 142 c.p.c.); abbia residenza, dimora o domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.); sia una persona giuridica (art. 145 c.p.c.), un militare.
Altra forma particolare di (—) è prevista quando, per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, non è possibile (o è estremamente difficile) effettuare la (—) nelle forme ordinarie (c.d. (—) per pubblici proclami [Proclami pubblici].
Per effettuare la (—), l'ufficiale giudiziario può servirsi (ed anzi abitualmente si serve) del servizio postale,.
Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza n. 477/2002, ha affermato che la notifica a mezzo posta si perfeziona, per il mittente, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario incaricato della notifica, e per il destinatario alla data di effettiva ricezione dell'atto.
Tale scissione è stata recepita dal legislatore che ha riformulato in tal senso l'art. 149 c.p.c.
Il D.P.R. 123/2001, in vigore dal 1 luglio 2002, ha previsto, inoltre, la possibilità che la (—) dell'atto, redatto come documento informatico, sia effettuata per via telematica, attraverso il sistema informatico centrale o all'indirizzo elettronico del difensore.
Possono provvedere alla notificazione anche gli avvocati, purché muniti di procura alle liti a norma dell'art. 83 c.p.c. ed autorizzati dal consiglio dell'ordine nel cui albo sono iscritti.
() nel processo penale
Organo ordinario di esecuzione delle notifiche è l'ufficiale giudiziario; eccezionalmente vi provvede, per le notificazioni disposte dal giudice, la polizia penitenziaria, nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al Tribunale del riesame in presenza del presupposto dell'urgenza, e, per le notificazioni richieste dal P.M., la polizia giudiziaria, nei soli casi di atti di indagine o di provvedimenti che la stessa è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire (artt. 148 e 151 c.p.p.).
Nei processi con detenuti e nei casi di urgenza, nei procedimenti davanti al Tribunale del riesame, il D.L. 27-7-2005, n. 144 (cd. decreto Pisanu), conv. in L. 13-7-2005, n. 155, ha consentito al giudice di avvalersi dell'ausilio della polizia penitenziaria.
Accanto alle tradizionali forme di (—) eseguite dall'ufficiale giudiziario ed al servizio postale, sono ammessi rapidi mezzi di comunicazione quali il telefono ed il telegrafo, nonché ulteriori mezzi disposti dal giudice qualora lo consiglino circostanze particolari.
La (—) si esegue mediante consegna di copia dell'atto, con la conseguente relazione di notificazione a soggetti diversi a seconda che il destinatario della (—) sia il P.M. (art. 153 c.p.p.), la persona offesa, la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria (artt. 154 e 155 c.p.p.), l'imputato detenuto (art. 156 c.p.p.) o non (art. 157 c.p.p.), oppure militare (art. 158 c.p.p.), latitante o evaso (art. 165 c.p.p.), interdetto o infermo di mente (art. 166 c.p.p.) o all'estero (art. 169 c.p.p.).
Particolarmente rigorosa è la disciplina della notificazione per gli atti destinati all'imputato, essendo costui il vero protagonista del processo per essere il destinatario della pretesa punitivita ivi azionata.
Si cerca di fargli conseguire una conoscenza vera ed effettiva (e non solo legale) degli atti processuali, in ossequio al principio di inviolabilità del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Più precisamente, relativamente all'imputato non detenuto si segue, almeno nelle linee generali, la stessa procedura prevista per le (—) nel processo civile.
In ossequio all'esigenza di garantire l'effettiva conoscenza degli atti del processo da parte dell'imputato, il legislatore ha previsto l'istituto dell'irreperibilità dell'imputato.