Controllo di legittimità costituzionale

Controllo di legittimità costituzionale (d. cost.)
Funzione di competenza della Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sulle controversie relative alla conformità alla Costituzione delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.
In particolare il sindacato della Corte Costituzionale si esercita:
— sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, censurabili solo per vizi formali relativi al procedimento di adozione e sotto il profilo della conformità ai principi supremi dell'ordinamento;
— sulle leggi ordinarie dello Stato, sindacabili senza alcuna limitazione;
— sugli atti aventi forza di legge, ovvero decreti legislativi e decreti-legge emanati dal Governo ex artt. 76 e 77 Cost.;
— sui decreti del Presidente della Repubblica contenenti norme di attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale;
— sulle leggi regionali e sulle leggi delle province di Trento e di Bolzano, se eccedono la loro competenza (art. 127 Cost.);
— sugli statuti regionali, essendo questi approvati con legge regionale;
— sulla deliberazione abrogativa di una legge, risultante da referendum.
Il (—) si sostanzia nel raffronto tra la norma censurata e i principi costituzionali. L'eventuale difformità tra la norma di raffronto e la norma raffrontata è indicativa della illegittimità, ovvero incostituzionalità di quest'ultima sotto il profilo formale o sotto il profilo sostanziale.