Trattato

Trattato (d. internaz.)
Costituisce la principale fonte del diritto internazionale; esso può essere definito come l'incontro tra due o più manifestazioni di volontà, da parte di soggetti del diritto internazionale, volte a creare, modificare o estinguere norme giuridiche internazionali.
Il (—) è una fonte di norme particolari, valide cioè solo per le parti contraenti, ed ha una origine volontaria. Esso può avere luogo solo tra soggetti di diritto internazionale: la capacità di stipulare accordi è, infatti, una conseguenza della personalità giuridica internazionale, in quanto nel diritto internazionale non c'è differenza tra capacità giuridica e capacità di agire.
La validità del (—) solo per le parti contraenti ha come logica conseguenza quella di non vincolare in alcun modo gli Stati terzi non contraenti; in altre parole si applica il principio pacta tertiis neque nocent neque prosunt.
I (—) sono variamente classificati dalla dottrina internazionalistica che distingue tra (—):
— bilaterali o collettivi (o multilaterali). Sono bilaterali quei (—) che regolano i rapporti e gli interessi specifici intercorrenti fra due Stati. Sono, invece, multilaterali, quelli che regolano materie di interesse più generale e che intercorrono tra più Stati. Di questa seconda categoria di trattati si ha un continuo incremento grazie anche all'azione delle Nazioni Unite che, in seno alla Commissione di Diritto Internazionale, predispone numerose convenzioni collettive;
— chiusi o aperti, rispetto alla possibilità di adesione che hanno gli Stati terzi. Solo i (—) collettivi o multilaterali possono essere chiusi o aperti. La clausola che consente la partecipazione al (—) di uno Stato terzo è detta clausola di adesione o accessione. Essa può essere o meno limitata ad alcuni Stati;
— politici, commerciali, di navigazione in base all'oggetto principale del (—);
— permanenti o transitori, a seconda della durata degli effetti del (—);
— che danno vita a regole materiali (se disciplinano comportamenti degli Stati) o formali (se istituiscono fonti che creano altre norme come ad esempio il (—) istitutivo della Comunità europea).
La disciplina essenziale relativa ai (—) è contenuta nella Convenzione di Vienna sul diritto da trattati approvata nel 1969 ed entrata in vigore nel 1980.
Altre importanti Convenzioni dedicate al diritto dei (—) sono la Convenzione di Vienna del 23 agosto 1978 sulla successione degli Stati nei trattati, entrata in vigore il 6 novembre 1996 e non ratificata dall'Italia, e la Convenzione di Vienna del 21 marzo 1986 sul diritto dei (—) condivisi tra Stati e organizzazioni internazionali, non ancora entrata in vigore né ratificata dall'Italia.