Genocidio
Genocidio (d. internaz.)
Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 9 dicembre 1948, e ripresa dall'art. 6 dello Statuto della Corte penale internazionale, per () deve intendersi qualunque atto posto in essere con il preciso obiettivo di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo etnico, razziale, nazionale o religioso. Costituiscono atti di ():
l'uccisione dei membri del gruppo;
le gravi lesioni fisiche o mentali inflitte ai membri del gruppo;
la sottoposizione a condizioni di vita che comportano l'eliminazione totale o parziale del gruppo;
l'imposizione di misure volte a prevenire le nascite all'interno del gruppo;
il trasferimento forzato dei bambini da un gruppo all'altro.
Il crimine di () è contemplato anche dal Progetto di articoli sulla responsabilit à internazionale dello Stato, che all'articolo 19 lo pone tra i crimini internazionali con tutte le conseguenze che ci ò comporta.
La L. 962/1967 ha sanzionato una serie di condotte che, seppure variamente articolate, hanno in comune la finalit à di determinare la distruzione, in tutto o in parte, di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso (atti diretti a commettere genocidio; deportazione a fine di genocidio; atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite e sottrazione di minori; imposizione di marchi o segni distintivi; accordo per commettere genocidio; pubblica istigazione e apologia). La ratio di tale legge è quella di tutelare le entit à soggettive dotate di caratteri unitari che le rendano individuabili in quanto tali. In particolare, per gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso deve intendersi una compagine strutturata e ben individuata, la quale si fondi su elementi culturali comuni costituiti da credenze religiose, ovvero da identici valori di storia, di lingua o di origini.
Con la legge 205/1993 (legge Mancino) è stato previsto che il giudice, nell'emettere una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla legge 962/1967, pu ò disporre sanzioni accessorie, che comprendono l'obbligo di prestare un'attivit à non retribuita a favore della collettivit à per finalit à sociali o di pubblica utilit à; l'obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore a un anno; la sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore a un anno, nonch é il divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere; il divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attivit à di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.