Arbitrato
Arbitrato (d. proc. civ.)
Per quanto riguarda la capacit à, non pu ò essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacit à legale di agire, come dispone l'art. 812 c.p.c.
L'ufficio arbitrale si costituisce con accettazione scritta.
Gli arbitri devono pronunciare il lodo, ossia la decisione della controversia, nel termine stabilito dalle parti o dalla legge e, una volta adempiuto all'incarico, hanno diritto al rimborso delle spese ed all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo.
La parte pu ò ricusare gli arbitri per gli stessi motivi previsti dall'art. 51 c.p.c. per i giudici ordinari [Ricusazione], nonch é per ulteriori motivi specificamente previsti per gli arbitri dall'art. 815 c.p.c. (ad esempio, gli arbitri possono essere ricusati se non hanno le qualifiche espressamente convenute dalle parti).
L'() disciplinato dal c.p.c. si dice rituale in quanto deve osservare forme procedimentali stabilite dalla legge e costituisce esplicazione di funzione giurisdizionale.
Le forme del procedimento arbitrale possono essere stabilite nel compromesso da stipularsi per iscritto a pena di nullit à ovvero nella clausola compromissoria; in mancanza, gli arbitri possono regolarsi nel modo che ritengono pi ù opportuno. Il legislatore accomuna il compromesso e la clausola compromissoria nell'espressione convenzione d'arbitrato .
Peraltro, non possono formare oggetto di arbitrato le controversie che abbiano ad oggetto diritti di cui le parti non possono disporre (diritti indisponibili), poich é le parti non possono delegare ad un terzo pi ù di quanto esse stesse possono perfezionare personalmente.
Nella sostanza, comunque, la struttura del procedimento è quella del processo ordinario [Processo (civile)]; è importante, per ò, la norma (art. 818 c.p.c.) per cui gli arbitri, a differenza dei giudici togati, non possono concedere sequestri n é altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge.
Gli arbitri decidono la controversia secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a pronunciarsi secondo equit à.
Soprattutto a causa degli oneri fiscali che sono connessi all'arbitrato rituale, si è diffuso, per ò, nella prassi un'altra forma di arbitrato, quello cd. irrituale o libero che viene definito come una forma di risoluzione convenzionale delle controversie caratterizzato dal fatto che le parti conferiscono agli arbitri il compito di comporre una lite mediante un atto negoziale, impegnandosi a considerare come espressione della propria volont à quanto viene deciso dagli arbitri, senza osservare le forme rigorose previste dalla legge, sicch é la decisione trover à la sua forza vincolante solo nel consenso delle parti stesse.
Assai frequente nella prassi, ad es., è il caso in cui le parti ricorrono al cd. biancosegno, ossia provvedono alla sottoscrizione in bianco di un foglio conferendo agli arbitri il potere di riempirlo con quella che sar à la decisione della controversia: è evidente che la scrittura, una volta completata, si presenta formalmente come un negozio stipulato dagli stessi interessati.
() secondo regolamenti precostituiti (o amministrato )
Il D.Lgs. 40/2006 ha regolamentato il c.d. arbitrato amministrato (artt. 832 ss. c.p.c.) assai diffuso nella prassi commerciale.
Nell'() le parti richiamano, in tutto o in parte, con un apposito rinvio contenuto nella convenzione d'arbitrato, il regolamento predisposto da un'istituzione arbitrale (ad esempio, Camera arbitrale, Camera di Commercio, etc.).
In caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione arbitrale e nel regolamento, prevale la prima.
Se le parti non hanno stabilito diversamente, qualora tra la data della stipulazione della convenzione d'arbitrato e la data di inizio del procedimento arbitrale il regolamento richiamato dalle parti subisca delle modificazioni, si applica il regolamento vigente al momento in cui il procedimento stesso ha inizio.
Il regolamento arbitrale precostituito pu ò prevedere casi ulteriori di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge.