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Principi
 () contabili (d. trib.) 
Regole elaborate dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri le quali ricalcano, interpretano e integrano i principi contabili civilistici [Principi (di redazione del bilancio)] seguendo tre principi guida:
 utilit
 prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali relativamente agli eventi in cui si sostanzia la gestione aziendale;
 comprensibilit
 () costituzionali [principi fondamentali] (d. cost.) 
Sono quei principi generali espressi dalla Costituzione, che presiedono all'intero ordinamento giuridico statale e non a settori o parti di esso; su di essi si fonda la coerenza di tutto il sistema costituzionale. I () sono formulati in disposizioni, in proposizioni del testo costituzionale, dotate di senso compiuto, la cui applicabilit
I () si distinguono in principi fondamentali e principi istituzionali; tutti sono () perch
I () svolgono una importante funzione negli ordinamenti in cui sono state adottate Costituzioni rigide [Costituzione], non modificabili cio
I principi istituzionali comprendono le regole essenziali all'organizzazione dei poteri pubblici; essi, non espressi nella Costituzione formale, possono essere qualificati come sostanzialmente costituzionali perch
I principi fondamentali rappresentano la base non solo dell'intero ordinamento costituzionale, ma dell'ordinamento giuridico nel suo complesso, sono espressi da norme costituzionali che regolano i diritti di libert
Il problema dell' efficacia giuridica dei principi fondamentali riguarda i limiti alla revisione della Costituzione; la stessa Corte Costituzionale (sent. 1146/1988) ha affermato che la Costituzione contiene alcuni principi supremi che non possono essere modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. I principi fondamentali sono i seguenti: democratico, pluralista, personalista, di uguaglianza.
 () di redazione del bilancio (d. civ.) 
I principi da rispettare nella redazione del bilancio di esercizio di una societ
 () fondamentali dell'ordinamento giurisdizionale (d. proc.) 
Tali () sono:
 il principio di uguaglianza: art. 3 Cost.;
 il diritto alla tutela giurisdizionale: artt. 24, 113 Cost.;
 il diritto al giudice naturale: art. 25 Cost.;
 l'amministrazione della giustizia in nome del popolo: art. 101 Cost.;
 la soggezione dei giudici soltanto alla legge: art. 101 Cost.;
 il diritto al giusto processo: art. 111 Cost.;
 l'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali: art. 111 Cost.;
 il sindacato della Corte di Cassazione in materia di libert
 l'obbligo del P.M. all'esercizio dell'azione penale: art. 112 Cost.;
 la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia: art. 102 Cost.
 () fondamentali dell'ordinamento processuale civile (d. proc. civ.) 
Il processo civile, quale sequela di atti finalisticamente collegati, 
 il principio della domanda: compete alla parte il potere di promuovere il processo mediante la proposizione della domanda. Il giudice pu
 il principio dispositivo: al potere di porre la domanda si aggiunge l'onere per l'attore di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della domanda, cos
 il principio del contraddittorio: il giudice non pu
 il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato: in base all'art. 112 c.p.c. 
 l'obbligo di decidere secondo diritto: il giudice deve pronunciare uniformandosi alle norme di legge, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equit
 il principio di libera valutazione delle prove: l'art. 116 c.p.c. stabilisce le modalit
 il principio dell'onere della prova: l'art. 2697 c.c. afferma che 
 il principio della congruit
 il principio dell'imparzialit
 il principio della acquisizione processuale: ogni elemento di prova, una volta introdotto nel processo, rimane definitivamente acquisito alla causa e pu
 il principio di oralit
 il principio della perpetuatio iurisdictionis: la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente, e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda;
 il principio della motivazione delle sentenze: l'art. 111 Cost. dispone che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati;
 il principio del giusto processo [Giusto processo].
 () fondamentali dell'ordinamento del lavoro (d. lav.) 
I principi informatori del diritto del lavoro si deducono dalla Costituzione, dal codice civile, dalla legislazione speciale, dal diritto statutario e contrattuale collettivo, dal diritto regolamentare dell'impresa e dagli usi aziendali. Essi sono:
 principio del favor prestatoris;
 principio dell'inderogabilit
 principio della motivazione di ogni licenziamento individuale e della nullit
 principio dell'autonomia collettiva per cui la contrattazione collettiva costituisce il principale strumento di regolamentazione degli interessi contrapposti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
 principio di collaborazione aziendale (art. 46 Cost.);
 principio della giusta retribuzione (art. 36 Cost.);
 principio della parit
 () fondamentali dell'ordinamento internazionale (d. internaz.) 
Tra i principi che regolano il diritto internazionale contemporaneo vanno annoverati:
 il principio dell'eguaglianza sovrana degli Stati [Sovranit
 il principio di autodeterminazione dei popoli: afferma il diritto di tutti i popoli di disporre liberamente di se stessi e delle proprie ricchezze, nonch
 la libert
 l'obbligo di rispettare gli organi di altri soggetti internazionali, che pu
 il dovere di rispettare l'integrit
 il principio di non ingerenza posto a tutela della libert
 () fondamentali dell'ordinamento processuale penale (d. proc. pen.) 
Il processo penale, inteso come l'insieme degli atti e delle operazioni con cui si accerta la colpevolezza o meno dell'imputato, 
 il principio del libero convincimento del giudice: in base all'art. 192 c.p.p. il giudice 
 il principio di oralit
 il principio della motivazione: tale principio trova origine dalla Costituzione che all'art. 111 dispone che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati;
 il principio della pubblicit





 
                 
                 
                