Principi

Principi
() contabili (d. trib.)
Regole elaborate dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri le quali ricalcano, interpretano e integrano i principi contabili civilistici [Principi (di redazione del bilancio)] seguendo tre principi guida:
— utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione: tale finalità è, tra l'altro, raggiungibile fornendo dati quanto più analitici e intellegibili;
— prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali relativamente agli eventi in cui si sostanzia la gestione aziendale;
— comprensibilità o chiarezza: in base a tale criterio, il bilancio deve essere comprensibile, analitico, corredato da note esplicative.
() costituzionali [principi fondamentali] (d. cost.)
Sono quei principi generali espressi dalla Costituzione, che presiedono all'intero ordinamento giuridico statale e non a settori o parti di esso; su di essi si fonda la coerenza di tutto il sistema costituzionale. I (—) sono formulati in disposizioni, in proposizioni del testo costituzionale, dotate di senso compiuto, la cui applicabilità al caso concreto è però subordinata ad un ulteriore intervento dell' interprete.
I (—) si distinguono in principi fondamentali e principi istituzionali; tutti sono (—) perché non sono direttamente applicabili, ma necessitano di una concretizzazione in norme da parte dell'operatore-interprete.
I (—) svolgono una importante funzione negli ordinamenti in cui sono state adottate Costituzioni rigide [Costituzione], non modificabili cioè attraverso la procedura prevista per l'approvazione della legge ordinaria [Procedimento (legislativo)], ma unicamente attraverso una procedura aggravata [Revisione (costituzionale)], garantite dal controllo giurisdizionale di costituzionalità delle leggi. Possono, in questi casi, essere utilizzati per colmare le lacune legislative, ma hanno anche un'altra funzione: possono influire sulla interpretazione delle disposizioni vigenti e determinarne la rimozione attraverso una dichiarazione di incostituzionalità [Illegittimità (costituzionale)], quando queste disposizioni siano incompatibili con il dettato costituzionale.
I principi istituzionali comprendono le regole essenziali all'organizzazione dei poteri pubblici; essi, non espressi nella Costituzione formale, possono essere qualificati come sostanzialmente costituzionali perché partecipano della Costituzione nella sua più ampia accezione (Costituzione intesa in senso sostanziale).
I principi fondamentali rappresentano la base non solo dell'intero ordinamento costituzionale, ma dell'ordinamento giuridico nel suo complesso, sono espressi da norme costituzionali che regolano i diritti di libertà e i doveri dell'uomo e del cittadino; sono il fondamento dei rapporti tra lo Stato, i cittadini e gli altri soggetti di diritto, elementi di indirizzo e di orientamento nella disciplina di questo rapporto.
Il problema dell' efficacia giuridica dei principi fondamentali riguarda i limiti alla revisione della Costituzione; la stessa Corte Costituzionale (sent. 1146/1988) ha affermato che la Costituzione contiene alcuni principi supremi che non possono essere modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. I principi fondamentali sono i seguenti: democratico, pluralista, personalista, di uguaglianza.
() di redazione del bilancio (d. civ.)
I principi da rispettare nella redazione del bilancio di esercizio di una società consistono in regole che indicano le modalità con cui vanno contabilizzati i fatti della gestione.
() fondamentali dell'ordinamento giurisdizionale (d. proc.)
Tali (—) sono:
— il principio di uguaglianza: art. 3 Cost.;
— il diritto alla tutela giurisdizionale: artt. 24, 113 Cost.;
— il diritto al giudice naturale: art. 25 Cost.;
— l'amministrazione della giustizia in nome del popolo: art. 101 Cost.;
— la soggezione dei giudici soltanto alla legge: art. 101 Cost.;
— il diritto al giusto processo: art. 111 Cost.;
— l'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali: art. 111 Cost.;
— il sindacato della Corte di Cassazione in materia di libertà personale: art. 111 Cost.;
— l'obbligo del P.M. all'esercizio dell'azione penale: art. 112 Cost.;
— la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia: art. 102 Cost.
() fondamentali dell'ordinamento processuale civile (d. proc. civ.)
Il processo civile, quale sequela di atti finalisticamente collegati, è retto da alcuni (—). Tali sono:
— il principio della domanda: compete alla parte il potere di promuovere il processo mediante la proposizione della domanda. Il giudice può provvedere solo a seguito di domanda (nemo iudex sine actore) e deve pronunciarsi attenendosi strettamente all'oggetto della stessa, senza andare oltre i limiti di essa (art. 112 c.p.c.): c.d. principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
— il principio dispositivo: al potere di porre la domanda si aggiunge l'onere per l'attore di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della domanda, così come il convenuto ha l'onere dell'eccezione;
— il principio del contraddittorio: il giudice non può decidere sulla domanda se non è stata data al convenuto la possibilità di intervenire (normalmente con la notifica dell'atto di citazione) (audiatur et altera pars);
— il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato: in base all'art. 112 c.p.c. il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti;
— l'obbligo di decidere secondo diritto: il giudice deve pronunciare uniformandosi alle norme di legge, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità. Tale norma costituisce una applicazione nel nostro ordinamento giuridico del principio di legalità;
— il principio di libera valutazione delle prove: l'art. 116 c.p.c. stabilisce le modalità di valutazione delle prove, precisando che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Nella prima ipotesi si parla di prova libera, mentre nella seconda di prova legale;
— il principio dell'onere della prova: l'art. 2697 c.c. afferma che Chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda;
 il principio della congruità delle forme allo scopo o della strumentalità delle forme: ogni atto processuale deve essere compiuto nella forma che sia più idonea al raggiungimento dello scopo cui è preordinato (art. 1312 c.c.);
— il principio dell'imparzialità del giudice: il magistrato deve assumere una posizione di assoluta terzietà ed equidistanza da quella delle parti (nemo iudex in re sua: art. 101 Cost.);
— il principio della acquisizione processuale: ogni elemento di prova, una volta introdotto nel processo, rimane definitivamente acquisito alla causa e può essere utilizzato sia dalla controparte che dal giudice;
— il principio di oralità: la parola costituisce il mezzo prevalente di espressione;
— il principio della perpetuatio iurisdictionis: la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente, e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda;
— il principio della motivazione delle sentenze: l'art. 111 Cost. dispone che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati;
— il principio del giusto processo [Giusto processo].
() fondamentali dell'ordinamento del lavoro (d. lav.)
I principi informatori del diritto del lavoro si deducono dalla Costituzione, dal codice civile, dalla legislazione speciale, dal diritto statutario e contrattuale collettivo, dal diritto regolamentare dell'impresa e dagli usi aziendali. Essi sono:
— principio del favor prestatoris;
— principio dell'inderogabilità dei diritti che proteggono l'integrità fisica, psichica e la situazione economica del lavoratore subordinato;
— principio della motivazione di ogni licenziamento individuale e della nullità dei licenziamenti contra legem;
— principio dell'autonomia collettiva per cui la contrattazione collettiva costituisce il principale strumento di regolamentazione degli interessi contrapposti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
— principio di collaborazione aziendale (art. 46 Cost.);
— principio della giusta retribuzione (art. 36 Cost.);
— principio della parità retributiva e di trattamento normativo indipendentemente dal sesso e dall'età lavorativa, a parità di lavoro (art. 37 Cost.).
() fondamentali dell'ordinamento internazionale (d. internaz.)
Tra i principi che regolano il diritto internazionale contemporaneo vanno annoverati:
— il principio dell'eguaglianza sovrana degli Stati [Sovranità]: gli Stati hanno gli stessi diritti e doveri nell'ambito della comunità internazionale, nonostante le innegabili differenze di ordine economico, politico o sociale in quanto Stati indipendenti e pertanto soggetti di diritto internazionale;
— il principio di autodeterminazione dei popoli: afferma il diritto di tutti i popoli di disporre liberamente di se stessi e delle proprie ricchezze, nonché il dovere degli Stati parti di ciascun patto di promuovere la realizzazione di tale diritto, richiamando esplicitamente lo Statuto delle Nazioni Unite. Ne consegue il divieto di intervenire nelle questioni interne degli altri Stati e di comprometterne pertanto l'autonomia decisionale;
— la libertà di scegliere il sistema giuridico interno: libertà per ogni Stato di regolare come meglio ritiene il suo assetto costituzionale, di disciplinare liberamente rapporti privati e problemi amministrativi, civili e penali nonché di scegliersi la forma di Stato e di governo che predilige. L'unico limite alla libertà di determinare il contenuto del proprio diritto interno è costituito dagli impegni che lo Stato assume sul piano internazionale, per i quali entra in gioco l'adattamento del diritto interno al diritto internazionale;
— l'obbligo di rispettare gli organi di altri soggetti internazionali, che può tradursi in due obblighi distinti: quello di riferire l'attività compiuta dall'organo allo Stato per il quale essa è stata svolta e quello di non intralciare l'esercizio delle funzioni dell'organo, eventualità che si può verificare quando la sua attività si svolge in territorio straniero (organi diplomatici o consolari). Le uniche due eccezioni all'obbligatorietà di questo principio sono previste in caso di spie, a causa della impossibilità di attribuire l'attività dell'organo ad un determinato Stato, oppure quando si tratta di organi militari in tempo di guerra;
— il dovere di rispettare l'integrità territoriale degli altri Stati;
— il principio di non ingerenza posto a tutela della libertà dello Stato di sviluppare liberamente il suo sistema politico, sociale, economico e culturale. Nella sentenza relativa al caso Lotus la Corte permanente di giustizia internazionale ha inoltre negato la presunzione delle limitazioni all'indipendenza degli Stati, stabilendo la necessità che esse siano espressamente previste da una norma giuridica.
() fondamentali dell'ordinamento processuale penale (d. proc. pen.)
Il processo penale, inteso come l'insieme degli atti e delle operazioni con cui si accerta la colpevolezza o meno dell'imputato, è fondato su taluni (—), fra i quali:
— il principio del libero convincimento del giudice: in base all'art. 192 c.p.p. il giudice è libero di apprezzare ogni elemento acquisito al processo, non vigendo il principio delle prove legali secondo cui certe prove sono vincolanti in modo assoluto;
— il principio di oralità: il nuovo processo penale, infatti, esige (art. 526 c.p.p.) che la prova si formi in presenza del giudice, nel libero confronto delle parti;
— il principio della motivazione: tale principio trova origine dalla Costituzione che all'art. 111 dispone che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati;
— il principio della pubblicità: le fasi propriamente processuali, infatti, sono pubbliche solo per quanto concerne la celebrazione del dibattimento, per il quale la mancanza di pubblicità è l'eccezione (artt. 471 ss. c.p.p.). Restano non pubbliche l'udienza preliminare, l'udienza per l'incidente probatorio ed alcuni riti alternativi che si svolgono davanti al G.I.P.