Indirizzo
Indirizzo (d. pubbl.)
() politico
Attivit à destinata a fissare i fini fondamentali dell'azione statale e le direttive politiche cui deve ispirarsi l'insieme dei pubblici poteri. A partire dagli anni trenta la dottrina italiana ha delineato un'autonoma funzione di (), che preesiste e condiziona le altre funzioni pubbliche, relativizzando il principio della separazione dei poteri [Divisione (dei poteri)]. L'elaborazione di tale nozione rispondeva all'esigenza di individuare, nelle moderne democrazie pluraliste [Pluralismo], un'attivit à di coordinamento e di guida dell'azione di pubblici poteri sempre pi ù articolati e ramificati.
L'attivit à di (), che secondo parte della dottrina (Martines) non rappresenterebbe una funzione autonoma, in quanto riconducibile ad atti che sono espressione delle altre funzioni (legge, atto amministrativo), si svolge in tre fasi:
una prima, relativa alla determinazione dell'azione statale;
una seconda, durante la quale gli organi di () predispongono i mezzi necessari per tradurre in risultati giuridici le determinazioni e i fini programmati nella prima fase;
una terza, che consta di una serie di atti nei quali i fini programmati trovano concreta attuazione.
Entro questa cornice unitaria, la dottrina tende a distinguere diverse espressioni della funzione d'():
di maggioranza, che si esprime all'interno del circuito corpo elettorale-Parlamento-Governo attraverso l'elezione dei rappresentanti alle Camere e l'aggregazione della maggioranza parlamentare cos ì costituita intorno al programma di governo. In questo modo si definiscono i fini storicamente contingenti dello Stato, che dovranno poi trovare attuazione mediante atti legislativi e amministrativi;
costituzionale, che coinvolgerebbe, invece, quegli organi cui la stessa Costituzione attribuisce compiti di garanzia, equilibrio e controllo costituzionale, pur nelle diversit à dei poteri loro riconosciuti: Presidente della Repubblica e Corte costituzionale. L'attivit à di tali organi sarebbe quindi vincolata all'attuazione dei fini immanenti indicati dalla nostra Carta costituzionale (Barile);
regionale, che è pur sempre un indirizzo di maggioranza ma si sviluppa a livello regionale, in omaggio all'autonomia politica riconosciuta alle Regioni. Questi enti, infatti, in quanto esponenziali degli interessi di una comunit à locale, possono perseguire anche fini diversi o alternativi a quelli individuati a livello centrale, pur nel rispetto dell'unit à dell'ordinamento statale.
Atti tipici di () sono le mozioni di fiducia e sfiducia [Mozione], alcune leggi, dette di (), quali le leggi di bilancio, la legge finanziaria, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, di amnistia e indulto, di deliberazione dello stato di guerra.
() politico-amministrativo
La funzione di () politico-amministrativo è qualificata anche come indirizzo politico di maggioranza, per indicare il complesso di scelte collegate all'attivit à del Governo le quali, nella logica del metodo democratico, vengono progressivamente definite sia attraverso la volont à della maggioranza, espressione degli orientamenti del corpo elettorale, sia mediante i condizionamenti esercitati dalle forze di opposizione. Attraverso l'esercizio di tale funzione, dunque, il Governo non pu ò configurarsi pi ù come organo di mera attuazione dei deliberati di un altro potere, bens ì esso è attivamente partecipe insieme al Parlamento della formulazione delle scelte di ().