Indirizzo

Indirizzo (d. pubbl.)
() politico
Attività destinata a fissare i fini fondamentali dell'azione statale e le direttive politiche cui deve ispirarsi l'insieme dei pubblici poteri. A partire dagli anni trenta la dottrina italiana ha delineato un'autonoma funzione di (—), che preesiste e condiziona le altre funzioni pubbliche, relativizzando il principio della separazione dei poteri [Divisione (dei poteri)]. L'elaborazione di tale nozione rispondeva all'esigenza di individuare, nelle moderne democrazie pluraliste [Pluralismo], un'attività di coordinamento e di guida dell'azione di pubblici poteri sempre più articolati e ramificati.
L'attività di (—), che secondo parte della dottrina (Martines) non rappresenterebbe una funzione autonoma, in quanto riconducibile ad atti che sono espressione delle altre funzioni (legge, atto amministrativo), si svolge in tre fasi:
— una prima, relativa alla determinazione dell'azione statale;
— una seconda, durante la quale gli organi di (—) predispongono i mezzi necessari per tradurre in risultati giuridici le determinazioni e i fini programmati nella prima fase;
— una terza, che consta di una serie di atti nei quali i fini programmati trovano concreta attuazione.
Entro questa cornice unitaria, la dottrina tende a distinguere diverse espressioni della funzione d'(—):
— di maggioranza, che si esprime all'interno del circuito corpo elettorale-Parlamento-Governo attraverso l'elezione dei rappresentanti alle Camere e l'aggregazione della maggioranza parlamentare così costituita intorno al programma di governo. In questo modo si definiscono i fini storicamente contingenti dello Stato, che dovranno poi trovare attuazione mediante atti legislativi e amministrativi;
— costituzionale, che coinvolgerebbe, invece, quegli organi cui la stessa Costituzione attribuisce compiti di garanzia, equilibrio e controllo costituzionale, pur nelle diversità dei poteri loro riconosciuti: Presidente della Repubblica e Corte costituzionale. L'attività di tali organi sarebbe quindi vincolata all'attuazione dei fini immanenti indicati dalla nostra Carta costituzionale (Barile);
— regionale, che è pur sempre un indirizzo di maggioranza ma si sviluppa a livello regionale, in omaggio all'autonomia politica riconosciuta alle Regioni. Questi enti, infatti, in quanto esponenziali degli interessi di una comunità locale, possono perseguire anche fini diversi o alternativi a quelli individuati a livello centrale, pur nel rispetto dell'unità dell'ordinamento statale.
Atti tipici di (—) sono le mozioni di fiducia e sfiducia [Mozione], alcune leggi, dette di (—), quali le leggi di bilancio, la legge finanziaria, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, di amnistia e indulto, di deliberazione dello stato di guerra.
() politico-amministrativo
La funzione di (—) politico-amministrativo è qualificata anche come indirizzo politico di maggioranza, per indicare il complesso di scelte collegate all'attività del Governo le quali, nella logica del metodo democratico, vengono progressivamente definite sia attraverso la volontà della maggioranza, espressione degli orientamenti del corpo elettorale, sia mediante i condizionamenti esercitati dalle forze di opposizione. Attraverso l'esercizio di tale funzione, dunque, il Governo non può configurarsi più come organo di mera attuazione dei deliberati di un altro potere, bensì esso è attivamente partecipe insieme al Parlamento della formulazione delle scelte di (—).