Norma giuridica

Norma giuridica (teoria gen.)
Nel linguaggio giuridico tradizionale, la (—) è definita come un comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati, con il quale si impone una particolare condotta, sotto la minaccia di una sanzione.
Caratteristiche della (—) sono la generalità e l'astrattezza, in quanto suscettibili di applicazione a un numero indefinito di casi e a un numero indeterminato di destinatari.
Dal punto di vista strutturale la (—) si compone di due elementi:
— precetto, cioè il comando contenuto nella norma;
— sanzione, cioè la minaccia di una punizione in caso di inosservanza del precetto.
Fonti della (—) sono i fatti da cui hanno origine le (—) [Fonti del diritto].
() penale (d. pen.)
È quella che disciplina un rapporto giuridico penale in tutti i momenti della sua esistenza: nascita-modificazione-estinzione.
La (—) in senso stretto può ritenersi solo quella disposizione dell'ordinamento giuridico che contiene un comando penalmente sanzionato, cioè che vieta un dato comportamento, minacciando, in caso di trasgressione, l'inflizione di una pena (cd. (—) incriminatrice).
I caratteri della (—) sono: l'imperatività, per cui dal momento in cui entra in vigore, diviene obbligatoria per chiunque si trova nel territorio; la statualità, per cui solo lo Stato è titolare della potestà di emanare (—), e costituisce pertanto l'unica fonte.
La (—) si compone di un precetto e di una sanzione. Il precetto consiste in un comando o divieto di compiere una data azione od omissione. Il precetto contiene la fattispecie legale (o astratta) della (—), ed assume la forma di un comando nei reati omissivi, e di divieto nei reati commissivi (posti in essere mediante azioni). La sanzione è la minaccia di una pena, conseguenza tipica che il legislatore riconnette alla violazione del precetto.
() penale in bianco (d. pen.)
È quella legge o quell'atto avente forza di legge che fa riferimento ad un atto normativo di grado inferiore per indicare tutte le connotazioni di un fatto che la stessa legge considera penalmente illecito limitandosi, la legge, a determinarne la sanzione. Una fattispecie costituente (—) in bianco è prevista dall'art. 650 c.p., che punisce la inosservanza di provvedimenti d'autorità.