Norma giuridica
Norma giuridica (teoria gen.)
Nel linguaggio giuridico tradizionale, la () è definita come un comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati, con il quale si impone una particolare condotta, sotto la minaccia di una sanzione.
Caratteristiche della () sono la generalit à e l'astrattezza, in quanto suscettibili di applicazione a un numero indefinito di casi e a un numero indeterminato di destinatari.
Dal punto di vista strutturale la () si compone di due elementi:
precetto, cio è il comando contenuto nella norma;
sanzione, cio è la minaccia di una punizione in caso di inosservanza del precetto.
Fonti della () sono i fatti da cui hanno origine le () [Fonti del diritto].
() penale (d. pen.)
La () in senso stretto pu ò ritenersi solo quella disposizione dell'ordinamento giuridico che contiene un comando penalmente sanzionato, cio è che vieta un dato comportamento, minacciando, in caso di trasgressione, l'inflizione di una pena (cd. () incriminatrice).
I caratteri della () sono: l'imperativit à, per cui dal momento in cui entra in vigore, diviene obbligatoria per chiunque si trova nel territorio; la statualit à, per cui solo lo Stato è titolare della potest à di emanare (), e costituisce pertanto l'unica fonte.
La () si compone di un precetto e di una sanzione. Il precetto consiste in un comando o divieto di compiere una data azione od omissione. Il precetto contiene la fattispecie legale (o astratta) della (), ed assume la forma di un comando nei reati omissivi, e di divieto nei reati commissivi (posti in essere mediante azioni). La sanzione è la minaccia di una pena, conseguenza tipica che il legislatore riconnette alla violazione del precetto.
() penale in bianco (d. pen.)