Referendum
Referendum (d. cost.)
Il (), nella sua accezione pi ù lata, è la richiesta fatta al corpo elettorale di pronunciarsi su una norma giuridica gi à emanata o da emanarsi.
Esso è stato accolto nella nostra Costituzione come il pi ù importante istituto di democrazia diretta [Democrazia diretta (Istituti di)], in quanto prevede l'intervento diretto del popolo nell'esercizio dell'indirizzo politico senza il tramite dei suoi rappresentanti.
Il nostro ordinamento prevede diversi tipi di ().
() abrogativo
L'art. 75 Cost. prevede che possa essere indetto () popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 Consigli regionali.
A norma del co. 2 dell'art. 75 non possono essere sottoposte a () le leggi di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e le leggi tributarie.
L'inammissibilit à per i primi tre tipi di leggi è dovuta alla considerazione che, essendo queste atti di indirizzo politico, sono sottratte al potere legislativo. Per la quarta, invece, l'inammissibilit à è dovuta alla necessit à di frenare un'eventuale richiesta popolare volta ad abrogare leggi contro cui è facile e demagogico opporsi, perch é gravano direttamente sul patrimonio dei cittadini.
Sull'ammissibilit à del () è chiamata a pronunciarsi la Corte Costituzionale, che deve accertare se la legge o l'atto avente forza di legge, oggetto del (), rientri nel novero degli atti esclusi ai sensi dell'art. 75, co. 2, Cost.
Secondo la prevalente dottrina non possono essere sottoposte a () le leggi costituzionali e di revisione della costituzione, per le quali è prevista la procedura aggravata di cui all'art. 138 Cost. [Revisione (costituzionale)] e le leggi regionali, dal momento che l'art. 123, co. 1, Cost., prevede una riserva a favore dello Statuto in materia di referendum regionale.
L'art. 75 Cost. rinvia alla legge (ordinaria) per le modalit à di attuazione del () e dispone che ad esso hanno diritto di partecipazione tutti i cittadini in possesso dei requisiti elettorali per la Camera dei deputati e che la proposta soggetta a () si intende approvata se abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (non si tiene conto, perci ò, delle schede bianche o nulle).
Le modalit à di attuazione del () sono state stabilite con la L. 352/1970.
() costituzionale (o sospensivo)
L'art. 138 Cost. prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali possono essere sottoposte a (), qualora, pur essendo state approvate, nella seconda votazione, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, non abbiano per ò, ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti stessi.
A tale scopo la legge viene solo pubblicata per notizia sulla Gazzetta Ufficiale (quindi, non promulgata) ed entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli regionali possono avanzare richiesta di () (che viene detto sospensivo in relazione al fatto che la legge resta sospesa).
Questo tipo di () (utilizzato di recente nel 2001, in relazione alla legge costituzionale recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione e nel 2005 in relazione alla legge costituzionale recante modifiche alla parte II della Costituzione ) ha lo scopo di consentire una verifica della rispondenza della legge alla volont à del Paese, quando la maggioranza parlamentare non è stata favorevole nella misura prevista dalla Costituzione alla legge stessa.
() regionale
L'art. 123 Cost. prevede la possibilit à per le Regioni di regolare, nel proprio Statuto, l'esercizio del diritto di iniziativa e del () su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione. In questo caso il () pu ò essere sia di tipo consultivo che abrogativo.
() territoriale
Questo tipo di () è previsto soltanto per modificazioni territoriali di Regioni, Province e Comuni. L'art. 132 Cost. dispone che si pu ò disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta stessa sia approvata con () dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Il ricorso al () è necessario anche qualora Comuni e Province desiderano staccarsi da una Regione e aggregarsi ad un'altra.
() sindacale (d. lav.)
Il () pu ò essere indetto solo dalle rappresentanze sindacali aziendali [R.S.A.], operanti nell'unit à produttiva, congiuntamente; deve svolgersi sempre fuori dell'orario di lavoro e pu ò vertere solo su materie inerenti l'attivit à sindacale.
Tuttavia una parte della giurisprudenza ha ritenuto che il () possa avere ad oggetto anche altri argomenti in base all'art. 1 dello Statuto dei lavoratori che garantisce, in ogni caso, la libert à di manifestazione del pensiero in azienda.
Il () pu ò essere sia generale che per categoria e, in ogni caso, hanno diritto a parteciparvi tutti i lavoratori appartenenti all'unit à produttiva e alla categoria interessata anche se non iscritti ad alcun sindacato.
Tale istituto è stato per lungo tempo scarsamente utilizzato, soprattutto per il timore dei sindacati di veder sconfessata dalla base la propria linea di condotta. Una svolta si è avuta nel giugno 1986, allorch é i sindacati metalmeccanici hanno indetto un (), chiamando i lavoratori ad esprimersi sulla piattaforma rivendicativa approvata per la successiva trattativa contrattuale.
Una previsione legale di () è contenuta nella legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nel caso in cui vi sia dissenso tra le organizzazioni sindacali circa il contenuto degli accordi o contratti collettivi che individuano le prestazioni essenziali.