Conversione

Conversione
() dei decreti legge (d. cost.)
Procedimento con cui le Camere si assumono la responsabilità politica degli atti di decretazione d'urgenza di iniziativa governativa che, prima della conversione, posseggono solo efficacia provvisoria.
La Costituzione, a garanzia del corretto uso della funzione legislativa, in particolare, stabilisce che:
— il Governo è tenuto a presentare il decreto-legge nello stesso giorno in cui è emanato dal Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.), alle Camere per la (—) (art. 77, co. 2 Cost.);
— le Camere, anche se sciolte sono tenute a riunirsi entro 5 giorni per la (—) (art. 77, co. 2) da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti.
In sede di (—) è possibile che la legge del Parlamento apporti modifiche, talvolta rilevanti, al testo originario del decreto legge.
Gli emendamenti apportati in sede di (—) producono i loro effetti a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione.
La mancata (—) fa perdere al decreto-legge efficacia sin dal momento della sua emanazione (ex tunc). Pertanto, il decreto privo della (—) si considera come mai emanato: sono fatte salve solo le possibilità di regolare e sanare per legge eventuali rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito.