Conversione
Conversione
() dei decreti legge (d. cost.)
Procedimento con cui le Camere si assumono la responsabilit à politica degli atti di decretazione d'urgenza di iniziativa governativa che, prima della conversione, posseggono solo efficacia provvisoria.
La Costituzione, a garanzia del corretto uso della funzione legislativa, in particolare, stabilisce che:
il Governo è tenuto a presentare il decreto-legge nello stesso giorno in cui è emanato dal Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.), alle Camere per la () (art. 77, co. 2 Cost.);
le Camere, anche se sciolte sono tenute a riunirsi entro 5 giorni per la () (art. 77, co. 2) da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti.
In sede di () è possibile che la legge del Parlamento apporti modifiche, talvolta rilevanti, al testo originario del decreto legge.
Gli emendamenti apportati in sede di () producono i loro effetti a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione.
La mancata () fa perdere al decreto-legge efficacia sin dal momento della sua emanazione (ex tunc). Pertanto, il decreto privo della () si considera come mai emanato: sono fatte salve solo le possibilit à di regolare e sanare per legge eventuali rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito.