Fonti del diritto

Fonti del diritto (d. cost.)
 
Sono gli atti e i fatti produttivi di norme giuridiche.
Caratteristica fondamentale degli ordinamenti giuridici moderni è la pluralità delle fonti.
La teoria generale sul sistema delle fonti ha il compito di individuare sia quali sono le (—), sia i procedimenti attraverso i quali tali fonti devono essere prodotte; nel primo caso, si parla, più propriamente, di fonti di produzione; nel secondo, viene utilizzata l'espressione fonti sulla produzione. Tra queste ultime si annoverano le Disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, con le quali si dettano disposizioni generali in materia di fonti e la stessa Costituzione, che, oltre ad essere una fonte di produzione costituisce anche una fonte sulla produzione, dal momento che disciplina i processi di produzione delle (—), come ad esempio le leggi ordinarie e quelle costituzionali.
Le fonti di cognizione, infine, costituiscono gli strumenti attraverso i quali è possibile venire a conoscenza delle fonti di produzione (es. Gazzetta Ufficiale).
Nell'ambito delle fonti di produzione, inoltre, occorre operare un'ulteriore distinzione. Un ordinamento giuridico può attribuire (ed è ciò che succede nella generalità dei casi) a determinati organi o enti il potere, attraverso proprie manifestazioni di volontà, di produrre norme giuridiche, vale a dire regole di comportamento obbligatorie per tutti i consociati. Ad esempio nel nostro ordinamento l'organo deputato ad emanare le leggi ordinarie è il Parlamento; in tale ipotesi siamo in presenza di una tipica fonte-atto, vale a dire una norma contenuta in un atto la cui esistenza è determinata a priori ed emanato da un organo e secondo procedure prestabilite.
Tuttavia, l'ordinamento può attribuire una valenza normativa (ossia la capacità di essere considerata come una regola di comportamento obbligatoria per tutti) anche a comportamenti umani o a fatti sociali non esplicitamente previsti; il semplice fatto che un dato comportamento venga tenuto dalla generalità dei consociati, senza seguire regole predeterminate, né con l'esplicita consapevolezza di rispettare una norma, può comunque costituire una fonte di produzione del diritto; in questo caso si parla di fonte-fatto (tipico esempio di tale categoria è la consuetudine).
() nell'ordinamento italiano
L'ordinamento repubblicano accoglie una pluralità di (—), frutto anche del moltiplicarsi in questi anni dei centri di produzione di tali atti. Prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana era abbastanza agevole operare una classificazione di tali fonti, potendo essere fondamentalmente ricondotte a poche tipologie, che peraltro trovano una esplicita elencazione nell'art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale, poste a premessa del nostro attuale Codice civile che risale al 1942: le leggi (e tale poteva considerarsi anche lo Statuto albertino, liberamente modificabile da una legge ordinaria), i regolamenti, le norme corporative e gli usi.
La classificazione del codice civile è da considerarsi ormai ampiamente superata per diversi motivi:
in primo luogo con la Costituzione è stato approvato un documento che si pone in una posizione di supremazia rispetto alle altre fonti e che non può essere modificato da fonti di rango inferiore;
in questi anni sono emersi centri di produzione del diritto che non erano previsti dalla legislazione prerepubblicana, come le Comunità europee o gli enti territoriali (Regioni, Comuni, Province);
le norme sull'ordinamento corporativo sono scomparse dal nostro ordinamento.
Una più attuale classificazione delle fonti impone di seguire un diverso criterio, in particolare quello che fa riferimento ai centri di produzione delle fonti atto del sistema costituzionale od operanti nel sistema costituzionale (Barbera-Fusaro). Sulla base di tale criterio è possibile distinguere tra:
la Costituzione e le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, che si pongono al vertice della piramide delle (—) riconosciute dal nostro ordinamento;
le fonti comunitarie [Diritto (comunitario)], vale a dire i trattati istitutivi, i regolamenti, le direttive e le decisioni. Si tratta di atti che, una volta immessi nel nostro ordinamento, occupano una posizione di preminenza rispetto alla legislazione ordinaria statale;
le fonti dell'ordinamento statale. Vi rientrano le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge [Decreto legge; Decreto legislativo], il referendum abrogativo e i regolamenti interni degli organi costituzionali; su un gradino inferiore si pongono i regolamenti dell'esecutivo, che non possono essere in contrasto con le fonti legislative ordinarie;
le fonti regionali. In questo caso il riferimento è agli Statuti regionali, alle leggi regionali e ai regolamenti regionali;
le fonti locali, vale a dire gli Statuti comunali e provinciali e i regolamenti approvati dagli stessi enti;

le fonti esterne all'ordinamento, vale a dire quelle che vengono recepite nell'ordinamento costituzionale italiano in virtù dell'appartenenza del nostro Paese alla Comunità internazionale.

Le fonti del diritto

Tipologie

Fonti di produzione

Atti e fatti idonei a produrre norme giuridiche, ossia ad innovare l’ordinamento giuridico.

Fonti di cognizione

Atti che non producono diritto ma si limitano ad agevolare la conoscenza di norme dell’ordinamento.

Classificazione delle fonti di produzione

Fonti-atto

Manifestazioni di volontà di organi o enti determinati abilitati dall’ordinamento a produrre norme giuridiche.

Fonti-fatto

Comportamenti e atti giuridici che l’ordinamento assume, nella loro oggettività, come idonei a produrre norme.

Criteri che regolano i rapporti tra le fonti di produzione

Criterio cronologico

Quando due norme configgenti sono previste da fonti dello stesso tipo (es., leggi ordinarie), sulla norma precedente prevale quella successiva, secondo il principio lex posterior derogat legi priori.

Criterio gerarchico

Quando due norme configgenti provengono da fonti diverse, le norme successive poste da fonti di rango inferiore (es., regolamento) che contrastino con norme provenienti da fonti di rango superiore (es., legge ordinaria) sono invalide e soggette ad annullamento o a disapplicazione (ad es., il giudice ordinario deve disapplicare i regolamenti governativi contrastanti con la legge).

Quadro delle fonti

Fonti di rango costituzionale

— principi supremi dell’ordinamento costituzionale, non modificabili da leggi di revisione costituzionale;

— Costituzione e consuetudini costituzionali (comportamenti ripetuti nel tempo dagli organi costituzionali e dai soggetti politici in assenza di regole scritte);

— leggi di revisione costituzionale (art. 138 Cost.) e altre leggi costituzionali (es., le leggi che si limitano a derogare una norma costituzionale senza modificarla).

Fonti comunitarie

  regolamenti comunitari (atti aventi portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno Stato membro);

  direttive (atti che vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva la competenza del singolo Stato in merito alla forma e ai mezzi per raggiungere il fine. A differenza dei regolamenti non sono immediatamente vincolanti, ma devono essere recepite dallo Stato membro al quale sono rivolte);

  decisioni (atti obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari da essi designati. Hanno lo stesso carattere vincolante del regolamento e della direttiva, ma si indirizzano a uno o più soggetti individuati);

  raccomandazioni (esortazioni e moniti dirette ai singoli Stati membri) e pareri (espressione di un’opinione su una determinata questione); sono atti privi di efficacia vincolante;

  sentenze della Corte di Giustizia europea.

Fonti di rango primario e subprimario

  leggi ordinarie dello Stato;

  referendum abrogativo;

  decreti-legge;

decreti legislativi di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale;

  statuti delle regioni ordinarie:

  leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano

  decreti legislativi.

Fonti di rango secondario

  regolamenti governativi;

  regolamenti ministeriali e di altre autorità;

  statuti degli enti locali;

  regolamenti degli enti locali;

  statuti degli enti minori;

  ordinanze.

Usi normativi