Fonti del diritto
— le fonti esterne all'ordinamento, vale a dire quelle che vengono recepite nell'ordinamento costituzionale italiano in virt
Le fonti del diritto
Tipologie |
Fonti di produzione |
Atti e fatti idonei a produrre norme giuridiche, ossia ad innovare l’ordinamento giuridico. |
Fonti di cognizione |
Atti che non producono diritto ma si limitano ad agevolare la conoscenza di norme dell’ordinamento. |
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Classificazione delle fonti di produzione |
Fonti-atto |
Manifestazioni di volontà di organi o enti determinati abilitati dall’ordinamento a produrre norme giuridiche. |
Fonti-fatto |
Comportamenti e atti giuridici che l’ordinamento assume, nella loro oggettività, come idonei a produrre norme. |
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Criteri che regolano i rapporti tra le fonti di produzione |
Criterio cronologico
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Quando due norme configgenti sono previste da fonti dello stesso tipo (es., leggi ordinarie), sulla norma precedente prevale quella successiva, secondo il principio lex posterior derogat legi priori. |
Criterio gerarchico
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Quando due norme configgenti provengono da fonti diverse, le norme successive poste da fonti di rango inferiore (es., regolamento) che contrastino con norme provenienti da fonti di rango superiore (es., legge ordinaria) sono invalide e soggette ad annullamento o a disapplicazione (ad es., il giudice ordinario deve disapplicare i regolamenti governativi contrastanti con la legge). |
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Quadro delle fonti |
Fonti di rango costituzionale
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— principi supremi dell’ordinamento costituzionale, non modificabili da leggi di revisione costituzionale; — Costituzione e consuetudini costituzionali (comportamenti ripetuti nel tempo dagli organi costituzionali e dai soggetti politici in assenza di regole scritte); — leggi di revisione costituzionale (art. 138 Cost.) e altre leggi costituzionali (es., le leggi che si limitano a derogare una norma costituzionale senza modificarla). |
Fonti comunitarie |
— regolamenti comunitari (atti aventi portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno Stato membro); — direttive (atti che vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva la competenza del singolo Stato in merito alla forma e ai mezzi per raggiungere il fine. A differenza dei regolamenti non sono immediatamente vincolanti, ma devono essere recepite dallo Stato membro al quale sono rivolte); — decisioni (atti obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari da essi designati. Hanno lo stesso carattere vincolante del regolamento e della direttiva, ma si indirizzano a uno o più soggetti individuati); — raccomandazioni (esortazioni e moniti dirette ai singoli Stati membri) e pareri (espressione di un’opinione su una determinata questione); sono atti privi di efficacia vincolante; — sentenze della Corte di Giustizia europea. |
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Fonti di rango primario e subprimario |
— leggi ordinarie dello Stato; — referendum abrogativo; — decreti-legge; — decreti legislativi di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale; — statuti delle regioni ordinarie: — leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano — decreti legislativi. |
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Fonti di rango secondario |
— regolamenti governativi; — regolamenti ministeriali e di altre autorità; — statuti degli enti locali; — regolamenti degli enti locali; — statuti degli enti minori; — ordinanze. |
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Usi normativi |