Istruzione
Istruzione
() della causa (d. proc. civ.)
Successivamente all'introduzione della causa (che termina con la costituzione delle parti), ha inizio la fase di () della stessa (in senso ampio).
In tale fase si acquisiscono gli elementi di fatto e si controllano gli aspetti giuridici necessari per la definizione del processo. Si svolgono, cio è, tutte quelle attivit à probatorie necessarie per rendere la causa matura per la decisione.
Mentre la fase dell'introduzione è caratterizzata dall'attivit à delle parti, nella fase dell'() della causa è l'autorit à giudiziaria nella persona del giudice istruttore a svolgere funzioni di coordinatore e di propulsore. Nella fase di () della causa si individuano tre momenti fondamentali:
a) la trattazione della causa mediante la quale vengono individuate le parti, precisate o modificate le domande e discusse le questioni pi ù rilevanti;
b) l'() probatoria o in senso stretto, consistente nell'acquisizione delle prove scritte ed orali necessarie alla decisione delle questioni di causa;
c) la rimessione della causa in decisione, a seguito della quale l'autorit à giudicante si riserva la pronuncia finale sulla domanda.
Per ci ò che concerne la fase dell'istruzione probatoria in senso stretto, è compito del G.I. ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti negli atti introduttivi o mediante successive richieste istruttorie, rispetto alle quali per ò si devono osservare termini perentori (art. 183 c.p.c.). Tali termini operano anche in relazione alla produzione di documenti.
L'assunzione di una prova è dunque disposta sempre dal G.I. con ordinanza, previo accertamento (come detto) dell'ammissibilit à e della rilevanza della prova.
L'ammissibilit à è un requisito di legalit à della prova, la cui acquisizione è condizionata alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (es.: gli artt. 2721 ss. c.c. limitano l'ammissibilit à della prova testimoniale per i contratti).
La rilevanza implica invece un giudizio preliminare di utilit à della prova, dovendosi accertare che il fatto da provare sia rilevante per la decisione della causa e la prova sia astrattamente efficace alla dimostrazione del fatto.
() dibattimentale (d. proc. pen.)
La tematica della prova costituisce il punto differenziale tra il vecchio sistema inquisitorio e il nuovo modello processuale accusatorio, dominato dai principi di oralit à, pubblicit à, parit à dialettica tra accusa e difesa [Sistemi (processuali)].
All'accusa (P.M.) fa carico l'onere della prova di reit à, cui non corrisponde all'imputato l'onere di provare l'innocenza, atteso che per principio costituzionale (art. 27, c. 2, Cost.) vi è presunzione di non colpevolezza. Tale sistema comporta perci ò la centralit à del dibattimento come momento di formazione delle prove intese queste come dimostrazioni di fatti attinenti all'imputazione, alla punibilit à e alla determinazione della pena [Prova].
In vistosa eccezione alla regola che riserva al dibattimento o almeno ad un giudice con funzioni probatorie preventive l'acquisizione della prova (artt. 392 e 467 c.p.p.), si pongono taluni atti compiuti o raccolti da soggetti che non hanno qualit à di giudice (il P.M. e la P.G.) e da soggetti che sono giudici, ma non con funzioni probatorie, e cio è il giudice delle indagini preliminari, anche in sede di udienza preliminare. Ulteriori ipotesi derogatorie sono state introdotte da alcune sentenze della Corte Costituzionale (es.: in tema di testimonianza indiretta degli organi di P.G.) e dal conseguente adeguamento normativo operato dal D.L. 306/92, conv. in L. 356/92.
Uguale problematica attiene a documenti precostituiti fuori dello specifico procedimento in corso. In tali ipotesi derogative del sistema accusatorio, la valenza probatoria degli atti e documenti in questione trova la sua manifestazione nella loro acquisizione al fascicolo dibattimentale.
Una ulteriore deroga, questa volta al principio dell'iniziativa delle parti nel raccogliere le prove, è prevista dagli artt. 506-507 c.p.p., che attribuiscono penetranti poteri di iniziativa al presidente del collegio (art. 506 c.p.p.) oppure all'intero collegio (art. 507 c.p.p.). In ogni caso, a seguito della L. 16-12-1999, n. 479 (art. 41) il presidente pu ò rivolgere domande ai testimoni e alle parti private solo dopo l'esame e il controesame (art. 506 c.p.p.).
Diritto-dovere all'() (d. cost.)
L'art. 34 Cost. stabilisce che la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi pi ù alti degli studi .
Tale principio sancisce l'inammissibilit à di selezioni fondate su principi diversi da quello dell'eguaglianza di tutti i cittadini ed afferma l'accesso alla scuola come diritto di tutti. Il c. 2 dell'art. 34 prevede un grado minimo d'(), al di l à del quale i gradi successivi sono garantiti ai capaci e meritevoli, attraverso aiuti economici pubblici assegnati imparzialmente (per concorso), che permettono loro di proseguire gli studi nel rispetto dell'art. 3 Cost.
Lo Stato garantisce non solo la libert à di insegnamento, inteso come attivit à culturale didattica, ma anche la libera gestione dell'istruzione.
Conseguentemente si pu ò affermare che:
lo Stato non ha il monopolio della istituzione di scuole e corsi di istruzione, sia di cultura generale che tecnico-professionale;
chiunque, ente o privato, pu ò istituire scuole, di qualsiasi tipo, per impartire qualunque tipo di istruzione, purch é ci ò avvenga senza oneri per lo Stato.
Invece non è libera, ma legata a precise valutazioni tecniche, la possibilit à di parificare le scuole istituite da enti o privati alle scuole gestite dallo Stato (art. 33, c. 4, Cost.).
In tal senso, la L. 62/2000, recante norme per la parit à scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, afferma che il sistema nazionale di istruzione è costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.
Sono scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali, che si uniformano agli ordinamenti generali dell'(), sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da particolari requisiti di qualit à ed efficacia. Tra di essi, ricordiamo: la stipula di un progetto educativo in armonia con la Costituzione e rispettoso degli obiettivi fissati dal Ministero; la pubblicit à dei bilanci; l'obbligo di avvalersi di docenti con titolo di abilitazione; l'apertura a tutti gli studenti senza discriminazioni.
() preventiva (procedimenti di) (d. proc. civ.)
Si ha procedimento di () preventiva allorch é, per ragioni d'urgenza, un mezzo istruttorio viene assunto prima dell'inizio del giudizio cui si riferisce o, comunque, prima che il giudice istruttore lo abbia ammesso.
L'urgenza deriva dal timore che le prove possano mancare prima di poter essere utilizzate nel processo, sia che questo abbia avuto inizio, sia che non lo abbia avuto ancora. Il presupposto fondamentale del provvedimento che autorizza l'atto di () preventiva è dunque l'urgenza, poich é l'assunzione di un mezzo di prova presuppone un'adeguata valutazione, da parte del giudice, circa la sua ammissibilit à e rilevanza (semprech é la causa sia giunta ad uno stadio di maturazione tale da permettere una siffatta valutazione). Il legislatore se da un lato prevede la possibilit à di un'assunzione preventiva e immediata del mezzo di prova dedotto dalla parte, dall'altro ne condiziona l'utilizzazione, nel giudizio di merito, alla valutazione di ammissibilit à e rilevanza del giudice, il quale pu ò anche ordinarne la rimozione. I procedimenti di () preventiva hanno la funzione di acquisire la dichiarazione di testimoni [Testimonianza (nel processo civile)], fare accertamenti tecnici e ispezioni giudiziali. L'istanza relativa va rivolta al giudice competente per il merito con ricorso. La legge riconosce, altres ì, la facolt à ulteriore, per i casi di eccezionale urgenza, di proporre istanza al Tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta, ferma restando, per ogni altra diversa ipotesi, la competenza inderogabile del giudice che sarebbe competente per la causa di merito. Il ricorso deve contenere i motivi dell'urgenza che la giustificano. Il giudice, se ritiene fondati i motivi dell'urgenza, dispone con ordinanza l'esperimento della prova oggetto del procedimento. Tali prove, se il giudizio di merito non ha avuto ancora inizio, possono essere ripetute o dichiarate inammissibili dal giudice di merito; altrimenti potranno essere direttamente inserite nel processo.
La disciplina procedimentale dei provvedimenti di () preventiva è autonoma rispetto a quella dettata dagli artt. 669 bis ss. c.p.c. in materia di procedimenti cautelari [Azione (civile)] in generale, con la sola eccezione dell'art. 669septies che, per il caso di rigetto dell'istanza, ammette la riproponibilit à della stessa solo in caso di mutamento delle circostanze o di deduzioni di nuove ragioni.
Il legislatore è intervenuto, con il cd. decreto competitivit à (D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005) nell'ambito di procedimenti di istruzione preventiva, da un lato ampliando la norma di cui all'art. 696, sull'Accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, ammettendo l'uno e l'altra anche sulla persona dell'istante e sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta; dall'altro ha inserito una nuova norma (art. 696 bis) sulla consulenza tecnica preventiva.