Vocazione
Vocazione (d. civ.)
La () indica il fenomeno della chiamata all'eredit à [Eredit à]. Essa, quindi, ancor pi ù che una fase, pu ò considerarsi il fondamento del fenomeno successorio, il titolo in base al quale si succede (art. 457 c.c.).
Pu ò aversi ():
per volont à del defunto manifestata a mezzo di testamento (caso della successione testamentaria);
per volont à della legge (caso della successione ab intestato o legittima), che opera solo quando non sia disposta la successione per testamento.
La () deve distinguersi dalla delazione che è il fenomeno della offerta concreta del patrimonio ereditario ad un soggetto che ha, conseguentemente, il diritto di accettare. Sicch é, mentre la vocazione individua come si succede, la delazione individua chi è chiamato a succedere.
La () e la delazione possono anche non coincidere temporalmente, come ad esempio nel caso di istituzione di erede sottoposta a condizione sospensiva.