Testamento

Testamento (d. civ.)
Atto col quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
È un atto mortis causa, in quanto la sua funzione consiste nella determinazione della sorte dei rapporti patrimoniali in conseguenza della morte del testatore.
È un negozio giuridico unilaterale, non recettizio, revocabile, unipersonale (in quanto è posto in essere da un unico soggetto) e formale [Forma].
Per quanto riguarda la capacità di testare, disciplinata dalla legge nazionale del disponente, l'art. 591 c.c. precisa che essa è propria di tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge: nel caso di incapacità il (—) può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse nel termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Il (—) ha un contenuto tipico costituito dal contenuto patrimoniale nel quale il de cuius può istituire uno o più eredi [Erede], cioè indicare i soggetti che siano destinatari dei beni a titolo universale e attribuire uno o più legati, ma può avere altresì un contenuto atipico, potendo comprendere anche disposizioni di carattere non patrimoniale, quali la designazione di un tutore [Tutela], il riconoscimento di figlio naturale, la riabilitazione dell'indegno, la nomina dell'esecutore testamentario.
La disciplina internazional-privatistica è ispirata al principio del favor testamenti: il (—), infatti, può assumere diverse forme, tutte valide se considerate tali dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, o, alternativamente, dello Stato di cittadinanza, di domicilio o di residenza (art. 48 L. 218/95).
() congiuntivo
Il (—) congiuntivo è quello fatto da due o più persone nel medesimo atto, unico ed inscindibile, in modo che non possano essere identificate le disposizioni che provengono dai singoli testatori. È vietato dal nostro ordinamento.
() olografo
È il (—) redatto, datato e sottoscritto personalmente dal testatore. È, pertanto, necessaria l'autografia. Ha valore di scrittura privata.
() pubblico
È un documento redatto con le richieste formalità da un notaio alla presenza di testimoni.
Esso deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio e deve esser datato.
Ha natura di atto pubblico.
() reciproco
Il (—) reciproco (o corrispettivo) è quello in forza del quale due soggetti si istituiscono, nel medesimo (—), reciprocamente erede o legatario l'uno dell'altro: anche questa forma di (—) è vietata dalla legge (art. 589 c.c.), perché in contrasto con l'autonomia e l'unipersonalità del (—).
() segreto
Questa forma di (—) cumula i vantaggi del (—) olografo e del (—) pubblico, perché, da un lato, consente al testatore di tenere segreto il contenuto delle sue disposizioni, dall'altra assicura l'intangibilità dell'atto e la certezza della data.
Infatti, il (—) segreto consiste nella consegna solenne di una scheda contenente le disposizioni testamentarie al notaio, che la riceve redigendone verbale e la conserva tra i suoi atti.
() speciale
Accanto alle forme testamentarie ordinarie, sussistono ipotesi di (—) speciale, cui si ricorre allorché sussistano particolari presupposti, quali malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni (art. 609 c.c.), viaggio in mare o in aereo (artt. 611 e 616 c.c.), situazione di guerra (art. 617 c.c.). I (—) speciali, oltre a regole diverse in ordine alle competenze e alle modalità di formazione dell'atto, si caratterizzano in via generale per il fatto che perdono efficacia decorsi 3 mesi dal ritorno alla situazione normale, nella quale è possibile testare secondo i criteri normali.
Revoca del ()
Il (—) è atto per definizione revocabile, per cui l'art. 679 c.c. sancisce che non si può assolutamente rinunciare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie.
La revoca può essere:
— espressa: si realizza mediante una dichiarazione contenuta in un nuovo (—) o in un atto pubblico, con cui il testatore cancella, in tutto o in parte, la disposizione anteriore;
— tacita: si ha allorché un nuovo (—), anche se non è volto ad eliminare in modo esplicito i precedenti, annulla soltanto le disposizioni con esso incompatibili;
— presunta: si verifica quando il (—) olografo viene distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, a meno che si dimostri che tali eventi siano da imputare a persone diverse dal testatore, oppure che il testatore non aveva l'intenzione di revocarlo.