Testamento
Testamento (d. civ.)
Atto col quale taluno dispone, per il tempo in cui avr à cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Per quanto riguarda la capacit à di testare, disciplinata dalla legge nazionale del disponente, l'art. 591 c.c. precisa che essa è propria di tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge: nel caso di incapacit à il () pu ò essere impugnato da chiunque vi abbia interesse nel termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Il () ha un contenuto tipico costituito dal contenuto patrimoniale nel quale il de cuius pu ò istituire uno o pi ù eredi [Erede], cio è indicare i soggetti che siano destinatari dei beni a titolo universale e attribuire uno o pi ù legati, ma pu ò avere altres ì un contenuto atipico, potendo comprendere anche disposizioni di carattere non patrimoniale, quali la designazione di un tutore [Tutela], il riconoscimento di figlio naturale, la riabilitazione dell'indegno, la nomina dell'esecutore testamentario.
La disciplina internazional-privatistica è ispirata al principio del favor testamenti: il (), infatti, pu ò assumere diverse forme, tutte valide se considerate tali dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, o, alternativamente, dello Stato di cittadinanza, di domicilio o di residenza (art. 48 L. 218/95).
() congiuntivo
Il () congiuntivo è quello fatto da due o pi ù persone nel medesimo atto, unico ed inscindibile, in modo che non possano essere identificate le disposizioni che provengono dai singoli testatori. È vietato dal nostro ordinamento.
() olografo
() pubblico
Esso deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio e deve esser datato.
Ha natura di atto pubblico.
() reciproco
Il () reciproco (o corrispettivo) è quello in forza del quale due soggetti si istituiscono, nel medesimo (), reciprocamente erede o legatario l'uno dell'altro: anche questa forma di () è vietata dalla legge (art. 589 c.c.), perch é in contrasto con l'autonomia e l'unipersonalit à del ().
() segreto
Questa forma di () cumula i vantaggi del () olografo e del () pubblico, perch é, da un lato, consente al testatore di tenere segreto il contenuto delle sue disposizioni, dall'altra assicura l'intangibilit à dell'atto e la certezza della data.
Infatti, il () segreto consiste nella consegna solenne di una scheda contenente le disposizioni testamentarie al notaio, che la riceve redigendone verbale e la conserva tra i suoi atti.
() speciale
Accanto alle forme testamentarie ordinarie, sussistono ipotesi di () speciale, cui si ricorre allorch é sussistano particolari presupposti, quali malattie contagiose, calamit à pubbliche o infortuni (art. 609 c.c.), viaggio in mare o in aereo (artt. 611 e 616 c.c.), situazione di guerra (art. 617 c.c.). I () speciali, oltre a regole diverse in ordine alle competenze e alle modalit à di formazione dell'atto, si caratterizzano in via generale per il fatto che perdono efficacia decorsi 3 mesi dal ritorno alla situazione normale, nella quale è possibile testare secondo i criteri normali.
Revoca del ()
Il () è atto per definizione revocabile, per cui l'art. 679 c.c. sancisce che non si pu ò assolutamente rinunciare alla facolt à di revocare o mutare le disposizioni testamentarie.
La revoca pu ò essere:
espressa: si realizza mediante una dichiarazione contenuta in un nuovo () o in un atto pubblico, con cui il testatore cancella, in tutto o in parte, la disposizione anteriore;
tacita: si ha allorch é un nuovo (), anche se non è volto ad eliminare in modo esplicito i precedenti, annulla soltanto le disposizioni con esso incompatibili;
presunta: si verifica quando il () olografo viene distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, a meno che si dimostri che tali eventi siano da imputare a persone diverse dal testatore, oppure che il testatore non aveva l'intenzione di revocarlo.