Associazione
Associazione (d.civ.)
Consiste in un complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno scopo, di natura ideale, non economico (artt. 14 ss. c.c.). A tal fine la legge riconosce all'() la qualifica di soggetto di diritto.
In particolare, l'() costituisce una persona giuridica, caratterizzata dalla predominanza dell'elemento personale rispetto all'elemento patrimoniale, prevalente invece nella fondazione.
Le () si costituiscono, secondo la dottrina prevalente, con un contratto associativo, che è un contratto plurilaterale, caratterizzato dalla presenza di una pluralit à di parti e da uno scopo comune. Tale contratto viene denominato atto costitutivo e deve essere stipulato nella forma dell'atto pubblico a pena di nullit à.
L'atto costitutivo è integrato dallo statuto che è il documento, redatto sempre nella forma dell'atto pubblico, che contiene le norme che regoleranno la vita dell'ente.
Tali elementi, tuttavia, anche se necessari per l'esistenza dell'(), non sono sufficienti all'acquisto, da parte di essa, della personalit à giuridica: essa consegue, infatti, all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche [Riconoscimento (delle persone giuridiche); Registro (delle persone giuridiche)].
A seguito dell'iscrizione l'() acquista autonomia patrimoniale perfetta [Autonomia (patrimoniale)] e capacit à illimitata e generale, salvi quei diritti strettamente attribuibili alle sole persone fisiche.
Libert à di () (d. cost.)
Diritto di tutti i cittadini ad associarsi liberamente.
Si tratta di una libert à strumentale. La Costituzione, infatti, garantisce la libert à di (), poich é la considera indispensabile per favorire lo sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita economica, politica e sociale del Paese. Inoltre, dopo aver garantito in linea generale la libert à di () nell'art. 18 Cost., riconosce tale libert à particolarmente nei campi: politico (art. 49); sindacale (art. 39); religioso (art. 19).
L'art. 18 Cost., in ossequio al fondamentale principio del pluralismo [Principi (costituzionali)], garantisce altres ì la libert à delle associazioni, nel senso che tutela la libert à di dar vita ad una pluralit à di associazioni considerate come formazioni sociali e tutelate dall'art. 2 Cost.
() non riconosciuta o ente di fatto (d. civ.)
Si tratta di un ente che, pur essendo dotato di tutti gli elementi delle persone giuridiche (persone, patrimonio, scopo) non ha chiesto o non ha ottenuto un formale riconoscimento dalla autorit à statale, ed è, conseguenzialmente, regolato da specifiche norme (artt. 36 ss. c.c.).
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle () non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati (art. 36 c.c.). Anche tali (), quindi, hanno la loro fonte in un atto costitutivo e sono organizzate mediante uno statuto. I contributi degli associati e i beni acquistati dall'ente costituiscono il cd. fondo comune, sul quale si possono eventualmente soddisfare i terzi creditori.
Anche in tali tipi di () esiste un'autonomia patrimoniale, perch é il patrimonio delle () non riconosciute si distingue e differenzia da quello degli associati. Tale autonomia è, per ò, imperfetta [Autonomia (patrimoniale)] perch é, pur esistendo un fondo comune (su cui, in primo luogo, i creditori fanno valere i loro diritti), per soddisfare le obbligazioni dell'associazione, sono, tuttavia, responsabili solidalmente e personalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione medesima (art. 38 c.c.).
() con finalit à di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (d. pen.)
L'art. 270bis c.p. punisce il promovimento, la costituzione, l'organizzazione, la direzione e il finanziamento di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalit à terroristiche o eversive, nonch é la partecipazione a tali associazioni.
Oggetto della tutela sono le istituzioni democratiche dello Stato, garantite dalla Costituzione.
Il terrorismo è l'attivit à diretta ad incutere terrore nella collettivit à con azioni criminose indiscriminate, rivolte cio è non contro le singole persone, bens ì contro quello che rappresentano, ovvero dirette ad ingenerare nella collettivit à un senso di sfiducia nell'ordinamento.
Pene: Per i costitutori, promotori etc.: reclusione da 7 a 15 anni. Per i soli partecipi: reclusione da 5 a 10 anni.
() di tipo mafioso, camorristico e simili (d. pen.)
L'art. 416bis c.p. punisce chiunque faccia parte di un'(), quando questa sia formata da almeno tre persone. Tale articolo estende la sua applicabilit à anche alla camorra e alla 'ndrangheta.
Ai sensi del 3 comma dell'art. 416bis c.p., l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omert à che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivit à economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per s é o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a s é o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Pene: Reclusione da 5 a 10 anni per gli aderenti all'associazione. Reclusione da 7 a 12 anni per promotori, dirigenti, organizzatori. Se l'associazione è armata si applica la reclusione da 7 a 15 anni per i partecipi e da 10 a 24 anni per promotori, dirigenti e organizzatori. Tali pene sono aumentate da un terzo alla met à se ricorre l'aggravante del 6 comma (se le attivit à economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti) e sono aumentate fino ad un terzo se il fatto è commesso da persona gi à sottoposta a misura di prevenzione.
La condanna comporta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, delle cose che ne furono il prodotto, il prezzo, il profitto, nonch é la decadenza dalle licenze di polizia, di commercio di cui il condannato fosse titolare.
() finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (d. pen.)
[Stupefacenti].
() per delinquere (d. pen.)
Ricorre tale delitto quando tre o pi ù persone si associano allo scopo di commettere pi ù delitti; il reato sussiste per il solo fatto di partecipare all'associazione (artt. 416-417 c.p.).
Gli elementi costitutivi sono la creazione di un vincolo associativo e la sua permanenza, ed il fine di commettere pi ù delitti.
Perch é sussista associazione ai fini della norma è sufficiente quel minimo di organizzazione, anche soltanto rudimentale, che serva ad attuare la continuit à del programma criminoso avuto di mira; non è necessaria neppure l'esistenza di capi, promotori, costitutori ed organizzatori, che è considerata dal legislatore come una mera eventualit à, n é la preventiva distribuzione delle mansioni e neppure l'esistenza di un luogo abituale di riunione, la predisposizione dei mezzi e la divisione del ricavato tra gli associati.
Scopo dell'associazione deve essere la commissione di una serie indeterminata di delitti; non ricorre, quindi, tale reato se scopo è la commissione di un solo delitto ovvero di contravvenzioni.
Anche nell'ambito di tale reato, ai fini della pena, si pone la distinzione tra associati, promotori, organizzatori e capi [Associazione (di tipo mafioso, camorristico e simili)].
Il dolo richiesto per il reato consiste nella coscienza e volont à di entrare a far parte di una associazione di almeno tre persone con il fine di commettere delitti. Tale reato si consuma nel momento in cui è costituita l'associazione.
Pene: Reclusione da 1 a 5 anni per i semplici associati. Reclusione da 3 a 7 anni per capi, promotori, organizzatori. Reclusione da 5 a 15 anni se ricorre l'aggravante del brigantaggio. Pena per il singolo aumentata di un terzo se all'associazione partecipano 10 o pi ù persone.
() sovversiva (d. pen.)
L'art. 270 c.p. rientra fra quelle oggetto di totale riscrittura ad opera della L. 24 febbraio 2006, n. 85.
L'articolo punisce chi, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, sia chi, partecipa alle predette associazioni. Viene punito, altres ì, pur se con pena minore, chiunque partecipa alle predette associazioni.
Soggetto attivo del reato pu ò essere chiunque, cittadino o straniero, purch é agisca nel territorio dello Stato.
L'elemento materiale consiste nel promuovere, costituire, organizzare o dirigere una associazione avente uno dei fini indicati, ovvero nel parteciparvi: tali concetti saranno meglio precisati nel paragrafo che segue.
Il delitto si consuma al compimento nel territorio dello Stato di una delle condotte (promovimento, costituzione etc.) indicate.
Pena: Reclusione da 5 a 10 anni per chi promuove, costituisce, organizza o dirige le associazioni di cui alla norma, mentre per il mero partecipe è la reclusione da 1 a 3 anni.
() temporanea di imprese (d. comm.)