Incapacità

Incapacità (d. civ.)
Con tale termine si intende la condizione di una persona che non è idonea da sola ad acquistare ed esercitare diritti e ad assumere obblighi.
A tale condizione la legge riconnette gli istituti di protezione, che consentono agli incapaci di svolgere una attività giuridica, sia pure in via mediata attraverso l'ausilio di altro soggetto [Tutela; Curatela].
L'(—) di agire si distingue in due figure, aventi entrambe carattere generale:
— l'incapacità legale di agire;
— l'incapacità di intendere e di volere (incapacità naturale).
La loro sfera di rilevanza non è limitata a questo o quel settore di atti giuridici, ma li riguarda tendenzialmente tutti.
() legale
Le cause di (—) legale di agire sono tassativamente determinate dalla legge:
— minore età;
— interdizione giudiziale;
— inabilitazione.
L'(—) può essere assoluta, nel caso di minore o persona interdetta, oppure relativa per il minore emancipato o l'inabilitato: a questi ultimi soggetti è consentito di compiere solo atti di ordinaria amministrazione, essendo necessaria l'assistenza del curatore per quelli di straordinaria amministrazione.
() naturale
È l'(—) di intendere e di volere dovuta a qualsiasi causa, anche transitoria (infermità di mente, sonnambulismo, suggestione ipnotica, delirio febbrile, ubriachezza etc.). Essa consiste nell'effettiva, reale inettitudine psichica, in cui viene a trovarsi un soggetto, normalmente capace, nel momento in cui compie un determinato atto. L'(—) di intendere e di volere ha rilevanza giuridica solo quando si può dare la prova rigorosa che il soggetto era effettivamente incapace nel momento in cui compiva l'atto. Tale prova può essere data con qualunque mezzo, anche con test e per presunzioni.
L'atto compiuto in stato di (—) è annullabile [Annullamento] su istanza dell'interessato; tuttavia, nell'ipotesi di (—) naturale si pone l'esigenza di tutelare l'affidamento [Affidamento (tutela dell')] delle persone che hanno confidato nella validità dell'atto e pertanto per gli atti unilaterali [Negozio giuridico], l'annullabilità è ammessa in tutti i casi in cui dall'atto può derivare un grave pregiudizio per il suo autore; per i contratti, è richiesto, oltre al pregiudizio, anche la malafede dell'altro contraente; mentre per gli atti personali (testamento, donazione, riconoscimento di figlio naturale, matrimonio) è sufficiente la dimostrazione della sola (—) naturale.
Sia in caso di (—) legale che naturale sono considerati validi gli atti che arrecano pregiudizio all'autore, ma non un vantaggio.