Incapacità
Incapacit à (d. civ.)
Con tale termine si intende la condizione di una persona che non è idonea da sola ad acquistare ed esercitare diritti e ad assumere obblighi.
A tale condizione la legge riconnette gli istituti di protezione, che consentono agli incapaci di svolgere una attivit à giuridica, sia pure in via mediata attraverso l'ausilio di altro soggetto [Tutela; Curatela].
L'() di agire si distingue in due figure, aventi entrambe carattere generale:
l'incapacit à legale di agire;
l'incapacit à di intendere e di volere (incapacit à naturale).
La loro sfera di rilevanza non è limitata a questo o quel settore di atti giuridici, ma li riguarda tendenzialmente tutti.
() legale
Le cause di () legale di agire sono tassativamente determinate dalla legge:
minore et à;
interdizione giudiziale;
inabilitazione.
L'() pu ò essere assoluta, nel caso di minore o persona interdetta, oppure relativa per il minore emancipato o l'inabilitato: a questi ultimi soggetti è consentito di compiere solo atti di ordinaria amministrazione, essendo necessaria l'assistenza del curatore per quelli di straordinaria amministrazione.
() naturale
L'atto compiuto in stato di () è annullabile [Annullamento] su istanza dell'interessato; tuttavia, nell'ipotesi di () naturale si pone l'esigenza di tutelare l'affidamento [Affidamento (tutela dell')] delle persone che hanno confidato nella validit à dell'atto e pertanto per gli atti unilaterali [Negozio giuridico], l'annullabilit à è ammessa in tutti i casi in cui dall'atto pu ò derivare un grave pregiudizio per il suo autore; per i contratti, è richiesto, oltre al pregiudizio, anche la malafede dell'altro contraente; mentre per gli atti personali (testamento, donazione, riconoscimento di figlio naturale, matrimonio) è sufficiente la dimostrazione della sola () naturale.
Sia in caso di () legale che naturale sono considerati validi gli atti che arrecano pregiudizio all'autore, ma non un vantaggio.