Società (d. comm.)
Forma di esercizio collettivo dell'impresa: trattasi di un'organizzazione di persone e beni preordinata e coordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo, mediante l'esercizio in comune di un'attività economica, attuata attraverso determinati conferimenti che i soci si impegnano a prestare con il contratto con il quale costituiscono la (—). Tale forma di collaborazione è caratterizzata dal fatto che tutti gli associati partecipano al rischio di gestione dell'impresa.
Il codice disciplina diversi tipi di società, che possono classificarsi in due grandi gruppi:
— (—) di persone. In questo tipo di (—) l'elemento personale prevale rispetto a quello patrimoniale. Alle (—) di persone non è riconosciuta la personalità giuridica, ma una mera soggettività; esse sono dotate di una autonomia patrimoniale imperfetta, e quindi il patrimonio dei soci concorre a soddisfare i creditori sociali. Sono (—) di persone: la (—) semplice, quella in nome collettivo e quella in accomandita semplice;
— (—) di capitali. Acquistano la personalità giuridica al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese; in questo tipo di (—) si realizza un'autonomia patrimoniale perfetta, e quindi i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita.
Sono (—) di capitali: le (—) a responsabilità limitata, quelle in accomandita per azioni e le (—) per azioni.
Con l'emanazione del D.Lgs. n.6 del 2003, il legislatore ha varato la prima riforma organica del diritto societario, innovando il titolo V del codice civile. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1 gennaio 2004; l'adeguamento degli statuti alla nuova disciplina è stato comunque comunque progressivo.
Le principali novità riguardano le società per azioni. Segnatamente, abbiamo:
— nuovi modelli di amministrazione e controllo;
— possibilità di costituire s.p.a. anche per atto unilaterale, con limitazione della responsabilità illimitata dell'unico socio ai soli casi in cui non sia stato interamente versato il capitale sociale e non sia avvenuta l'iscrizione di tutti i dati nel registro delle imprese;
— possibilità di emettere azioni senza indicarne il valore nominale;
— obbligo per gli amministratori di segnalare qualsiasi tipo di interesse (conflitto), anche potenziale, nelle operazioni sociali.
La nuova disciplina riguardante la società a responsab ilità limitata è volta a conferire piena autonomia rispetto alla s.p.a., nonché a creare una struttura societaria agile e flessibile. A tal fine, sono state previste nuove norme riguardanti i conferimenti: in particolare, la diminuzione del versamento dei medesimi per la costituzione della società e la possibilità di conferire qualsiasi cosa suscettibile di definizione economica.
(—) a responsabilità limitata
Società di capitali caratterizzata dal beneficio della responsabilità limitata dei soci.
Le quote di partecipazione, pur non essendo rappresentate da azioni, sono normalmente trasferibili e divisibili.
(—) aperta
Con la riforma del diritto societario è stata introdotta ex novo nel nostro ordinamento (art. 2325bis c.c.) la figura delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, altrimenti dette (—).
Rispetto alla tradizionale distinzione tra società quotate e società non quotate nei mercati regolamentati, le (—) si pongono come tertium genus, che comprende:
— integralmente la categoria delle società quotate nei mercati regolamentati Borsa;
— parzialmente la categoria delle società non quotate, ovvero nella misura in cui queste abbiano una diffusione rilevante dei propri titoli tra il pubblico.
L'individuazione della categoria delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è determinante per l'applicazione di alcune disposizioni introdotte dalla riforma.
(—) apparente
Ricorre quando due o più persone, fra loro non legate da alcun contratto di società, si comportano in modo da ingenerare nei terzi la convinzione che esse agiscano in qualità di soci e da indurre costoro a fare affidamento sull'esistenza della società e sulla responsabilità solidale per le obbligazioni assunte dai soci apparenti.
Orbene, la giurisprudenza, sensibile alle istanze di tutela dell'affidamento incolpevole, nega al socio apparente la possibilità di eccepire al terzo l'inesistenza della società e l'assoggetta alle medesime conseguenze che sarebbero derivate dall'effettiva esistenza della società.
(—) consottile
(—) controllante
Società che detiene partecipazioni di maggioranza in altre società [Società (controllata)]. Queste ultime mantengono la propria autonomia, sia tra di loro che nei confronti della (—), detta anche società madre o holding.
(—) controllata
Ai sensi dell'art. 2359 c.c. vanno considerate (—):
— le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (controllo interno, diretto e di diritto);
— le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, computando anche i voti spettanti a società direttamente controllate o a società fiduciarie o ad interposta persona (controllo interno, indiretto e di diritto);
— le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria: è l'ipotesi di società con capitale sociale frammentato in una molteplicità di partecipazioni, per cui anche il possesso di una partecipazione intrinsecamente minoritaria può consentire di fatto il controllo delle società partecipate (controllo interno, diretto, di fatto);
— le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, computando anche i voti spettanti ad ulteriori (—) o fiduciarie, o per interposta persona (controllo interno, indiretto e di fatto);
— le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali esistenti con essa (controllo esterno e di fatto).
La normativa che regola la materia si prefigge gli scopi di:
— garantire l'integrità del capitale e della riserva legale dall'annacquamento che si determinerebbe se fosse consentito alla (—) di investire il proprio capitale e le proprie riserve nel capitale della controllante;
— impedire che la (—) eserciti il voto nelle assemblee della controllante secondo le direttive di quest'ultima.
Una particolare disciplina, integrativa di quella di diritto comune, è stata introdotta dalla L. 216/74 per regolare le fattispecie di controllo che riguardano società con azioni quotate nei mercati regolamentati.
Tale disciplina è attualmente contenuta negli artt. 93 ss. del D.Lgs. 58/98 che detta specifiche norme finalizzate ad assicurare l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario e la tutela degli investitori.
(—) cooperativa
È una società mutualistica predisposta per l'esercizio collettivo, a scopo mutualistico, di imprese commerciali e non commerciali. La (—) può operare in vari settori: produzione, consumo, lavoro, edilizia, credito, assicurazione.
La (—) è costituita con atto pubblico iscritto nel registro delle imprese. Con l'iscrizione acquista la personalità giuridica. Inoltre, per la sua costituzione si richiede un numero di soci non inferiore a nove (in ipotesi particolari è richiesto un numero minimo più elevato) senza precludere con ciò la possibilità di ingresso di nuovi soci alle condizioni determinate dall'atto costitutivo (vale cioè il cd. principio della porta aperta).
Il capitale sociale è variabile ed è diviso fra i soci in quote o azioni.
Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a 25 euro né, per le azioni, superiore a 500 euro. Inoltre, ove la legge non preveda diversamente, nessun socio può avere una quota superiore a 100.000 euro, né tante azioni il cui valore nominale superi questa cifra.
Le quote ed azioni non sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e possono essere cedute solo con l'autorizzazione degli amministratori.
Il legislatore della riforma (del 2003) ha abolito la distinzione, prima esistente, tra società cooperative a responsabilità limitata ed illimitata, unificando il regime della responsabilità e prevedendo che per le obbligazioni sociali risponda esclusivamente la società con il suo patrimonio.
Di nuova introduzione è invece la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative non a mutualità prevalente, con riserva delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi speciali solo in favore della prima.
L'art. 2512 c.c. detta i criteri per la individuazione delle cooperative a mutualità prevalente, mentre l'art. 2514 c.c. indica i requisiti di non lucratività (idonei a garantire l'ammissione alle agevolazioni fiscali) che esse devono prevedere nei rispettivi statuti.
La L. 59/92 ha esteso alle (—) e ai loro consorzi la possibilità di far aderire alla compagine sociale i soci sovventori, ha consentito alla (—) di emettere azioni di partecipazione cooperativa [Azione (societaria)] e ha istituito i fondi mutualistici.
Da ultimo il D.M. 23-6-2004 ha previsto che tutte le (—) si iscrivono nell'apposito Albo istituito presso il Ministero delle Attività produttive.
(—) di assicurazione
È una società che esercita professionalmente, mediante un'organizzazione di persone e mezzi, l'attività consistente nell'assunzione dei rischi, relativi alla vita economica e sociale, derivanti dal verificarsi di un evento dannoso attinente alla vita umana [Assicurazione (Contratto di)].
La (—) nazionale può essere costituita soltanto nelle seguenti forme giuridiche:
— società per azioni;
— società cooperativa a responsabilità limitata;
— società di mutua assicurazione.
L'esercizio dell'attività assicurativa è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'organo di vigilanza del settore, vale a dire l'I.S.V.A.P.
Tale autorizzazione non è tuttavia un requisito legale per la costituzione della società: al contrario presuppone che la (—) sia già costituita. L'autorizzazione dell'I.S.V.A.P. deve essere richiesta anche dalle (—) extracomunitarie, mentre quelle della Comunità Europea sono soggette al controllo delle autorità di vigilanza del loro paese d'origine.
(—) di capitali
[Società]
(—) di comodo
È la società costituita al solo scopo di trarre vantaggio dalla condizione giuridica dei beni conferiti al patrimonio societario, in modo da sottrarli al fisco o ai creditori individuali.
L'art. 2248 c.c. vieta la costituzione di (—), cioè di società che implicano il mero godimento dei beni, con esclusione dell'esercizio di un'attività economica, disponendo che in tal caso il contratto di costituzione della società debba essere considerato come contratto costitutivo di una comunione volontaria.
La disciplina applicabile, pertanto, è quella tipica della comunione, disposta dagli artt. 1100 ss. c.c.
Devono perciò essere considerate illegittime le cd. società immobiliari di comodo, largamente diffuse nella pratica, il cui patrimonio è costituito solo dagli immobili conferiti dai soci allo scopo esclusivo di locarli a terzi o agli stessi soci.
Si tratta in realtà di comunioni immobiliari costituite in forma societaria.
(—) di fatto
Fenomeno che si realizza allorquando una pluralità di persone si accorda a conferire beni e servizi per l'esercizio in comune di una attività economica, allo scopo di dividerne gli utili, mediante accordi non registrati o tenendo comportamenti da cui obiettivamente si deduce una tale volontà (cd. facta concludentia), pur se il valore giuridico di questi sfugga alle stesse parti, che non siano cioè consapevoli di dar vita ad una struttura societaria.
La (—) è regolata dalle norme sulla società semplice [Società] se l'attività esercitata non è commerciale; se, invece, l'attività è commerciale, è regolata dalle norme sulla società in nome collettivo irregolare [Società (irregolare)]. In questo caso sarà anche soggetta a fallimento.
Dei debiti della (—) rispondono personalmente ed illimitatamente i singoli soci.
(—) di persone
[Società]
(—) di professionisti
È la società creata da professionisti per esercitare congiuntamente, al fine di ripartirsi i rischi, gli oneri, ma anche gli utili, un'attività professionale.
L'art. 24 L. 266/97 consente l'esercizio delle professioni intellettuali in forma di società di persone e di capitali demandando ad un regolamento interministeriale la pratica attuazione della norma.
Successivamente è intervenuto il D.Lgs. 2-2-2001, n. 96 che, in attuazione della Direttiva 98/5/CE e della legge comunitaria di delega 21 dicembre 1999, n. 526, ha regolamentato l'istituto della società tra avvocati.
(—) di revisione
Per le società quotate in borsa la L. 216/1974 ha scisso le funzioni di controllo, esercitate dal collegio sindacale, da quelle di riscontro contabile, che ha demandato ad una (—).
La stessa scissione è stata ribadita dal Testo Unico in materia finanziaria (D.Lgs. 58/98) e successivamente ripresa dal legislatore del 2003 anche con riguardo alle società non quotate.
I soci della (—) devono essere, in prevalenza, revisori contabili iscritti al relativo registro: in particolare, se la (—) è una società di persone, tale iscrizione deve riguardare la maggioranza numerica e per quote dei soci. Se invece si tratta di una società di capitali, devono essere iscritti nel suddetto registro i soci che dispongono della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria. In ogni caso, coloro che rappresentano la società nel controllo legale dei conti, i sindaci e la maggioranza numerica degli amministratori devono essere iscritti nel registro. L'assemblea della società quotata conferisce l'incarico di revisione contabile alla (—) in occasione dell'approvazione del bilancio; l'incarico dura 3 esercizi e può essere rinnovato per non più di 3 volte. Quando l'incarico non è deliberato, vi provvede la CONSOB d'ufficio.
Alla (—) spetta: il controllo circa la regolare tenuta della contabilità; il controllo circa l'esattezza del bilancio e del conto economico (cd. giudizio di conformità); il parere circa la congruità del prezzo di emissione di nuove azioni, nell'ipotesi di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione dei vecchi azionisti; il parere circa la congruità del rapporto di cambio tra le partecipazioni di società che intendono attuare una fusione o una scissione; il parere previsto dall'art. 2433bis c.c. circa la distribuzione di acconti sui dividendi.
Al fine di controllarne l'idoneità tecnica e l'indipendenza, le (—) iscritte nell'albo speciale sono sottoposte alla vigilanza della CONSOB che dispone di poteri ispettivi, informativi e di emanare provvedimenti ingiuntivi.
(—) finanziaria
Sono società per azioni il cui capitale sociale viene costituito attraverso l'emissione di proprie azioni ed obbligazioni, oppure attraverso operazioni finanziarie. Questi capitali vengono reinvestiti in partecipazioni ad imprese produttive o nell'acquisto di titoli emessi da enti pubblici. All'attività di investimento (assunzione di partecipazioni) tali società affiancano spesso altre attività finanziarie, ad esempio il leasing, il factoring, o servizi di consulenza. Le (—) svolgono quindi un'attività di intermediazione finanziaria, pertanto devono conformarsi al dettato degli artt. 106 ss. del D.Lgs. 385/93 (T.U. in materia bancaria come modificato dal D.Lgs. 342/99) e del D.M. 6-7-1994.
Le (—) in possesso dei requisiti di legge vengono iscritte nell'elenco generale di cui all'art. 106 D.Lgs. 385/93, tenuto dall'Ufficio italiano cambi che, a sua volta, dà comunicazione dell'avvenuta iscrizione alla Banca d'Italia e alla CONSOB che eserciteranno le funzioni di vigilanza stabilite dal D.Lgs. 58/98 per tutti gli intermediari finanziari.
(—) in accomandita per azioni
Società di capitali che si caratterizza, come la società in accomandita semplice per la presenza di due diverse categorie di soci:
— gli accomandanti, i quali assumono il ruolo di finanziatori e rispondono per le obbligazioni della società solo nei limiti della quota di capitale sottoscritta;
— gli accomandatari, i quali amministrano la società in via esclusiva e senza limiti temporali, assumendo la responsabilità personale, solidale e illimitata verso i terzi per le obbligazioni della società.
Analogamente a quanto previsto per le società per azioni, le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni e la società deve iscriversi nel registro delle imprese per acquistare la personalità giuridica.
(—) in accomandita semplice
Società di persone caratterizzata dalla presenza di due diverse categorie di soci:
— i soci accomandanti che conferiscono soltanto dei beni, non partecipano alla gestione sociale e, quindi, non amministrano né assumono responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali, se non limitatamente alla quota conferita;
— i soci accomandatari che, oltre ad essere obbligati verso la società all'esecuzione dei conferimenti, partecipano alla gestione della società, amministrandola ed assumendo una responsabilità personale, solidale e illimitata verso i terzi e rispondendo per le obbligazioni sociali anche con il proprio patrimonio personale.
(—) in nome collettivo
Società di persone caratterizzata dalla responsabilità solidale e illimitata dei soci, i quali rispondono versi i terzi per le obbligazioni sociali con l'intero loro patrimonio personale.
Molto diffusa nella pratica, viene normalmente costituita tra persone appartenenti alla stessa famiglia o quanto meno tra poche persone legate da vincoli di reciproca fiducia.
(—) irregolare
Per le società di persone commerciali [Società] l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese assolve una funzione propriamente dichiarativa: ne consegue che il mancato adempimento dell'obbligo d'iscrizione non compromette l'esistenza della società la quale, in tal caso, esiste seppure in condizioni di irregolarità.
Alla (—) si applica la normativa contenuta nell'art. 2297 c.c. ovvero:
— i rapporti fra la società non registrata ed i terzi sono regolati dalle norme relative alla società semplice. A tale rinvio esistono, però, due limiti: resta ferma la responsabilità solidale ed illimitata dei soci ed è inefficace ogni patto contrario presumendosi che ogni socio che agisce per la società ne sia rappresentante; i patti che limitano la rappresentanza ad alcuni dei soci sono opponibili solo a quei terzi che ne erano a conoscenza;
— il termine di prescrizione dei diritti sociali è di dieci anni (e non di 5 anni, come nelle società registrate);
— ciascun socio può provvedere alla regolarizzazione (o iscrizione successiva) o far condannare gli amministratori a provvedervi. La regolarizzazione importa il subentrare ex nunc nella disciplina sociale della normativa prevista per la società regolare (restano intatti, pertanto, i diritti già acquisiti dai terzi).
Nel caso delle società in accomandita semplice irregolari valgono le medesime disposizioni, fermo restando che i soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali sempre limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.
Diversamente, per le società di capitali l'iscrizione ha valenza costitutiva e pertanto non può esservi una società di capitali irregolare, in quanto la mancata iscrizione nel registro delle imprese comporta la inesistenza della società.
(—) occulta
È quella società in cui i soci affidano i rapporti con i terzi (cd. rapporti esterni) a uno solo di essi.
Questo socio, pur agendo per conto della società, spende unicamente il suo nome.
In effetti, il contratto di (—) viene, di solito, stipulato per iscritto, ma l'esistenza di esso non viene esteriorizzata: una persona agisce, nei rapporti con i terzi, quale imprenditore individuale e, tuttavia, egli ha uno o più soci, che restano occulti ai terzi.
In ordine alla disciplina si rileva che i terzi che hanno trattato con il socio che ha agito in nome proprio, possono invocare la responsabilità della società che si cela dietro al singolo contraente.
Il problema della (—) rileva, inoltre, in materia di fallimento: la giurisprudenza prevalente e parte autorevole della dottrina hanno da sempre concordato nel ritenere che la mancata esternazione della (—) non impedisse l'estensione del fallimento ai soci rimasti occulti. Nello stesso senso l'art. 147 L.F. ha disposto la estensione del fallimento della società ai soci occulti illimitatamente responsabili individuati successivamente alla dichiarazione di fallimento.
Da ultimo, con il decreto di riforma delle procedure concorsuali (D.Lgs. 5/2006), il legislatore ha recepito a livello normativo, nel testo novellato dello stesso art. 147 L.F., il noto orientamento giurisprudenziale relativo alla estensione del fallimento dell' imprenditore individuale alla società occulta che si scopra esistere successivamente alla dichiarazione di fallimento e di cui l'imprenditore fallito sia socio illimitatamente responsabile.
(—) per azioni
È la forma più importante di società di capitali, particolarmente adatta alle imprese di grandi dimensioni che richiedono l'apporto di ingenti capitali e l'assunzione di notevoli rischi.
È caratterizzata dal fatto che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Il capitale delle (—) è poi diviso in frazioni, ossia in porzioni di eguale ammontare, chiamate azioni, che esprimono la misura della partecipazione di ciascuna socio alla società.
(—) semplice
Società di persone che può avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività economiche non commerciali. Costituisce la forma più elementare di società: essa tuttavia trova scarsa applicazione nella pratica, proprio perché esclude ogni attività commerciale.
(—) unipersonale
Il D.Lgs. 3-3-1998, n. 88 ha espressamente previsto la costituzione di S.r.l. unipersonali, consentendo così ad un singolo soggetto di esercitare individualmente un'attività d'impresa e di godere del beneficio della responsabilità limitata.
Il D.Lgs. 17-1-2003, n. 6, di riforma del diritto delle società, non solo ha confermato la possibilità di costituzione unilaterale delle S.r.l., ma ha esteso la relativa previsione anche alle S.p.a. (art. 2328 c.c.).
In entrambe le ipotesi rimane immutata la responsabilità limitata dell'unico socio che, tuttavia, viene meno in presenza di taluni specifici presupposti.
In particolare, con riguardo alla S.r.l., il privilegio della limitazione della responsabilità decade, e quindi il socio unico sarà tenuto, in caso di insolvenza della società, a rispondere illimitatamente per le obbligazioni sociali, in presenza delle seguenti circostanze:
— mancato versamento dell'intero ammontare dei conferimenti in danaro all'atto della sottoscrizione ovvero, in caso di unicità sopravvenuta, mancata effettuazione dei versamenti ancora dovuti dal socio ormai unico nel termine di novanta giorni;
— fino a quando non venga attuata la pubblicità dei dati relativi all'unico socio, sia esso persona fisica o giuridica, mediante iscrizione nel registro delle imprese.
Analogamente, la responsabilità limitata del socio unico di S.p.a. viene meno esclusivamente nelle ipotesi in cui:
— non sia stato versato l'intero ammontare dei conferimenti in danaro (art. 2342, co. 2, c.c.);
— gli amministratori (o lo stesso socio unico) non abbiano depositato la dichiarazione di pubblicità presso il registro delle imprese con le indicazioni prescritte dall'art. 2362 c.c.
In generale, le (—) sono assoggettate alle normali regole dettate in tema di società di capitali, anche se alcune di esse sembrano difficilmente adattarsi alla nuova struttura: si pensi al fatto che il socio unico è comunque costretto a seguire, per l'approvazione delle delibere, il procedimento assembleare (convocazione, verbalizzazione etc.).
Le società di persone
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Società in nome collettivo
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Società in accomandita semplice
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Sigla
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s.n.c.
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s.a.s.
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Riferimenti normativi
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Artt. 2251-2290 c.c.
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Artt. 2291-2312 c.c.
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Artt. 2313-2324 c.c.
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Ragione sociale
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Libera
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Costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale (art. 2292 c.c.)
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Costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di s.a.s. (art. 2314 c.c.)
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Atto costitutivo
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Il contratto sociale non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.)
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L’atto costitutivo deve essere redatto per iscritto ai fini della pubblicità legale e deve contenere alcune indicazioni essenziali stabilite dall’art. 2295 c.c. Per essere iscritto nel registro delle imprese è richiesta la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata (art. 2296 c.c.)
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L’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti (art. 2316 c.c.). Per essere iscritto nel registro delle imprese deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2315 c.c.)
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Iscrizione nel registro delle imprese
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Sì, ma all’interno di una sezione speciale con funzione di pubblicità notizia
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Sì. Se manca l’iscrizione la s.n.c. è irregolare (artt. 2296-2297 c.c.)
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Sì. Se manca l’iscrizione la s.a.s. è irregolare (art. 2317 c.c.)
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Personalità giuridica
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No. È però loro riconosciuta la soggettività giuridica
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No. È però loro riconosciuta la soggettività giuridica
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No. È però loro riconosciuta la soggettività giuridica
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Capitale minimo
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Non vi sono limitazioni
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Non vi sono limitazioni
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Non vi sono limitazioni. Non può essere rappresentato da azioni (art. 2313 c.c.)
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Conferimenti
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Normalmente sono in denaro ma sono ammessi conferimenti in natura (in proprietà o in godimento), di crediti o di servizi (socio d’opera)
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Come per le società semplici
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Come per le società semplici
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Responsabilità dei soci
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I soci che hanno agito per la società e, salvo patto contrario, tutti gli altri soci hanno responsabilità illimitata e solidale con beneficio di preventiva escussione (il socio richiesto del pagamento deve indicare i beni della società sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi) (artt. 2267-2268 c.c.)
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Tutti i soci hanno responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali con beneficio di preventiva escussione. I patti contrari non hanno efficacia nei confronti dei terzi (artt. 2291, 2304 c.c.)
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Responsabilità illimitata e solidale per i soci accomandatari.
Responsabilità limitata al conferimento effettuato per i soci accomandanti (art. 2313 c.c.)
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Trasferimento della quota sociale
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Se per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci (in quanto modificativa dell’atto costitutivo), se non è convenuto diversamente. Dopo la cessione, il cedente continua a rispondere per le obbligazioni anteriori alla cessione.
In caso di trasferimento a causa di morte, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi
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Come per la società semplice.
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La quota di accomandante è trasferibile, salvo patto contrario, purché vi sia l’approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.Al trasferimento di quota del socio accomandatario si applicano, le norme dettate per la società semplice e in nome collettivo
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Organi e funzioni
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Amministrazione disgiuntiva esercitata da ciascuno dei soci (art. 2257 c.c.) salvo diversa pattuizione che disponga l’amministrazione congiuntiva, svolta da tutti i soci (art. 2258 c.c.). I soci esclusi dall’amministrazione esercitano il controllo su di essa (art. 2261 c.c.)
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Tutti i soci hanno diritto di amministrare personalmente la società, salvo diversa pattuizione. Gli amministratori con rappresentanza possono compiere tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale, salvo limitazioni dell’atto costitutivo o della procura (art. 2298 c.c.)
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Solo i soci accomandatari possono essere nominati amministratori (art. 2318 c.c.)
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Cause di scioglimento
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Decorso del termine. Conseguimento dell’oggetto sociale.
Sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. Volontà di tutti i soci. Venir meno della pluralità dei soci (non ricostituita entro 6 mesi). Altre cause previste dal contratto sociale (art. 2272 c.c.)
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Le medesime cause di scioglimento previste dall’art. 2272 c.c. ed in più:
— per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalle leggi;
— per fallimento
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Oltre che per le cause previste per la s.n.c., si scioglie anche quando rimangono soltanto soci accomandanti o accomandatari se nel termine di 6 mesi non viene ricostituita la categoria venuta a mancare (art. 2323 c.c.)
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Le società di capitali
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Società per azioni
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Società in accomandita per azioni
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Società a responsabilità limitata
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Sigla
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s.p.a
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s.a.p.a.
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s.r.l.
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Riferimenti normativi
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Artt. 2325-2451 c.c.
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Artt. 2452-2461 c.c.
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Artt. 2462-2483 c.c.
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Denominazione sociale
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Può essere formata in qualunque modo, ma deve contenere l’indicazione di società per azioni (art. 2326 c.c.)
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Costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari con l’indicazione di S.a.p.a. (art. 2453 c.c.)
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Può essere formata in qualunque modo, ma deve contenere l’indicazione di S.r.l. (art. 2463 c.c.)
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Atto costitutivo
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Deve costituirsi per atto pubblico e l’atto costitutivo deve contenere le indicazioni stabilite dall’art. 2328 c.c.
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Deve costituirsi per atto pubblico e deve indicare i nomi dei soci accomandatari (art. 2455 c.c.)
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Deve costituirsi per atto pubblico e l’atto costitutivo deve contenere le indicazioni stabilite dall’art. 2463 c.c.
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Iscrizione nel registro delle imprese
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Sì, solo dopo che sia stato sottoscritto per intero il capitale sociale, che siano state rispettate le previsioni sia sui conferimenti in danaro, sia sui conferimenti in natura e sussistano le autorizzazioni richieste (artt. 2329-2330 c.c.)
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Sì, come per le società per azioni
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Sì, come per le società per azioni
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Personalità giuridica
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Sì. Si acquista con l’iscrizione nel registro delle imprese
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Sì. Si acquista con l’iscrizione nel registro delle imprese
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Sì. Si acquista con l’iscrizione nel registro delle imprese
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Capitale minimo
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120.000 euro divisi in azioni (artt. 2327 e 2346 c.c.)
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120.000 euro divisi in azioni (artt. 2452 e 2454 c.c.)
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10.000 euro ripartiti in quote
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Conferimenti
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Normalmente sono in danaro ma sono ammessi i conferimenti in natura (in proprietà e in godimento), tra i quali frequenti sono quelli d’azienda e di crediti. Per i conferimenti in natura è previsto un particolare procedimento di stima. Inammissibili sono i conferimenti d’opera e di servizi
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Come per le società per azioni
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Come per le società per azioni, ma sono ammessi i conferimenti di opera e di servizi garantiti da fideiussioni bancarie o polizze di assicurazione
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Responsabilità dei soci
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Responsabilità limitata di tutti i soci relativamente alle quote di capitale sottoscritte, fatta salva la responsabilità dell’unico azionista per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni erano concentrate nelle sue mani (art. 2325)
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Responsabilità illimitata e solidale per i soci accomandatari
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Responsabilità limitata alla quota di capitale sottoscritta per i soci accomandanti (art. 2452)
Responsabilità limitata di tutti i soci relativamente alle quote di capitale sottoscritte (art. 2462)
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Trasferimento della quota sociale
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La partecipazione sociale rappresentata dalle azioni è liberamente trasferibile secondo la legge di circolazione dei titoli di credito nominativi. L’atto costitutivo può prevedere limiti alla circolazione delle azioni
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Come per le società per azioni
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Sono liberamente trasferibili per atti tra vivi e successione a causa di morte, ma l’atto costitutivo può limitare in varia misura ed anche escludere del tutto la possibilità di trasferimento delle quote
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Organo deliberativo
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Assemblea ordinaria e straordinaria (artt. 2363 c.c.)
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Come per le società per azioni (art. 2454 c.c.)
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Assemblea o soci non riuniti in assemblea (artt. 2479 e 2479bis c.c.)
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Organo amministrativo
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Sistema classico: amministratore unico o consiglio d’amministrazione (artt. 2380bis-2396 c.c.).
Sistema dualistico: consiglio di gestione (artt. 2409octies-2409undecies c.c.).
Sistema monistico: consiglio di amministrazione (artt. 2409sexiesdecies e 2409septiesdecies c.c.)
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Come per le società per azioni (art. 2454 c.c.)
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Amministratore unico o consiglio di amministrazione
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Organo di controllo
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Sistema classico: collegio sindacale. Sistema dualistico: consiglio di sorveglianza (artt. 2409duodecies-2409quaterdecies c.c.). Sistema monistico: comitato di controllo (art. 2409octiesdecies c.c.)
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Come per le società per azioni (art. 2454 c.c.)
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Soci, collegio sindacale o revisore (art. 2476 e 2477 c.c.)
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Organo di revisione contabile
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Revisore contabile singolo o società di revisione. Nelle piccole società può essere affidato al collegio sindacale (artt. 2409bis-2409septies, 2409quinquiesdecies, 2409noviesdecies c.c.)
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Come per le società per azioni (art. 2454 c.c.)
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Collegio sindacale o revisore (art. 2477 c.c.)
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Cause di scioglimento
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Decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale, impossibilità di funzionamento dell’assemblea, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, mancata collocazione delle quote del socio recedente, deliberazione assembleare (art. 2484 c.c.)
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Le stesse cause di scioglimento della S.p.a. oltre la cessazione dell’ufficio di tutti gli amministratori non sostituiti nel termine di sei mesi (art. 2458 c.c.)
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Le stesse cause di scioglimento della S.p.a. (art. 2484 c.c.)
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