Responsabilità
Responsabilit à (d. civ.; d. amm.)
Conseguenza della violazione di un dovere giuridico nell'ambito dei rapporti tra privati è la nascita di un'obbligazione risarcitoria, volta alla riparazione del pregiudizio economico subito dal soggetto danneggiato.
Sul piano dei rapporti di diritto internazionale e privato, la () per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento; il danneggiato, per ò, pu ò chiedere che sia applicata la legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno (art. 62 L. 218/95).
La () civile pu ò essere contrattuale, o extracontrattuale in cui si fa confluire anche una terza fattispecie la () precontrattuale.
() amministrativa
La () si configura tutte le volte in cui un dipendente o un amministratore pubblico causa un danno diretto o indiretto alla P.A. con un comportamento contrario ai doveri di diligenza e prudenza. La () rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti.
Perch é si configuri una () è necessaria la sussistenza di alcuni presupposti:
il soggetto che pone in essere la condotta deve possedere la capacit à di intendere e di volere e trovarsi in rapporto di servizio [Servizio (Rapporto di)] con una P.A., per quanto risponda pure del danno causato ad amministrazione o ente pubblico diversi da quello di appartenenza;
deve sussistere una condotta attiva o omissiva posta in essere nell'esercizio di un'attivit à amministrativa e non politica in violazione degli obblighi di servizio. Non sono sindacabili nel merito le scelte discrezionali. La () non si estende inoltre ai titolari degli organi politici che in buona fede abbiano approvato ovvero abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione di atti che rientrano nella competenza propria di uffici tecnici e amministrativi;
deve essersi verificato un danno erariale effettivo e attuale, che pu ò essere sia diretto (ovvero causato sin dall'origine alla P.A.) che indiretto (in cui il danno, causato originariamente ai terzi [Responsabilit à (della P.A. verso i terzi)], si riverbera nei confronti dell'amministrazione). Dottrina e giurisprudenza contabile ammettono anche il danno erariale non patrimoniale, sotto il profilo della lesione al prestigio e all'onore della P.A.;
l'evento dannoso deve essere legato alla condotta da un nesso di causalit à;
il comportamento dell'amministratore e del dipendente pubblico causativo del danno deve essere attuato con dolo o colpa grave. I componenti degli organi collegiali sono imputabili di () solo nel caso di voto favorevole.
() contabile
Nella () possono incorrere tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno il maneggio del pubblico denaro, nonch é tutti i magazzinieri e consegnatari di valori e merci appartenenti alla P.A. (cd. agenti contabili).
Tale () si verifica per qualunque irregolarit à commessa nella riscossione o nei pagamenti o nella conservazione del denaro o dei valori della P.A.; essa sorge per il solo fatto della irregolarit à della gestione e non richiede la prova del danno, che è sempre presunto, per cui grava sull'agente l'onere di provare che dalla irregolarit à della gestione non è derivato danno alla P.A.
() contrattuale
Quando il mancato o inesatto adempimento dipende da cause imputabili al debitore (es.: negligenza, dimenticanza etc.), questi è tenuto al risarcimento del danno. La () contrattuale presuppone l'esistenza di un rapporto giuridico tra il responsabile e colui che ha subito il danno (debitore-creditore).
L'art. 1218 c.c. stabilisce, al riguardo, una presunzione relativa di responsabilit à, superabile dal debitore attraverso la dimostrazione della non imputabilit à dell'inadempimento. In altri termini, il creditore deve limitarsi a provare il fatto storico della mancata attuazione del rapporto obbligatorio e l'entit à del danno sofferto, mentre è onere del debitore provare che l'inadempimento è dovuto a una causa oggettiva a lui estranea [Caso fortuito; Forza maggiore].
() dei magistrati
L'ipotesi pi ù concreta di () dei giudici è da ricercare nelle norme contenute nella L. 117/88, che prevedono il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie di magistrati.
Coloro i quali si ritengono lesi da provvedimenti posti con dolo o colpa grave o da diniego di giustizia possono adoperarsi contro lo Stato per ottenere il risarcimento solo dopo l'esperimento dei mezzi di impugnazione all'uopo previsti. Lo Stato pu ò, a sua volta, rivalersi nei confronti del magistrato autore dell'illecito.
() dei pubblici dipendenti (d. amm.)
Dall'inosservanza di norme giuridiche o pregiuridiche da parte degli enti pubblici deriva la (), che legittima l'irrogazione di sanzioni civili, penali e amministrative a seconda del comportamento antigiuridico posto in essere dall'impiegato. La () pu ò essere:
amministrativa;
penale;
civile;
contabile;
disciplinare.
Si ha () penale quando la trasgressione dei doveri di ufficio, da parte dell'impiegato, assume il carattere di violazione dell'ordine giuridico generale e si concreta nella figura del reato, s ì da provocare l'intervento dello Stato nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, per l'inflizione della pena.
Si ha () civile o, secondo la qualificazione della Corte dei Conti, responsabilit à patrimoniale quando dalle trasgressioni derivi per l'ente pubblico o per i terzi un danno patrimoniale. La sanzione consiste nell'obbligo di risarcire il danno, semprech é sussista dolo o colpa.
In tale ampia nozione viene ricompresa sia la responsabilit à amministrativa che la responsabilit à contabile.
() del datore di lavoro [in materia di igiene e sicurezza sul lavoro] (d. lav.)
Il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza del luogo di lavoro onde prevenire che il prestatore contragga malattie o incorra in infortuni sul lavoro (art. 2087 c.c.).
Nel caso in cui il datore non rispetti la normativa di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro [Igiene e sicurezza del lavoro], sono previste dall'ordinamento a suo carico specifiche sanzioni (vedi schema).
La responsabilit à del datore di lavoro pu ò essere esclusa nell'ipotesi in cui abbia delegato altri al controllo del rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro e sempre che abbia scelto una persona adeguatamente preparata e l'abbia fornita di adeguati mezzi e poteri per esercitare il suo compito .
() della P.A. verso i terzi
Nei confronti dei terzi la P.A. pu ò essere civilmente responsabile, e cio è tenuta a risarcire il danno cagionato.
Non pu ò esistere invece una responsabilit à penale della P.A., poich é tale forma di responsabilit à ha natura personale, per cui solo le persone fisiche possono esserne investite. La responsabilit à penale pertanto potr à riguardare solo le persone preposte agli uffici od organi della P.A.
La () civile pu ò avere natura contrattuale, extracontrattuale o precontrattuale.
In materia di () contrattuale non sorgono particolari problemi, trovando applicazione i principi di cui al codice civile.
La () extracontrattuale deriva dal fatto d'aver provocato a terzi un danno ingiusto. Il principio della () dello Stato e degli enti pubblici per i danni causati ai singoli dall'attivit à illecita dei propri organi si è imposto solo con l'affermazione dello Stato di diritto, in cui vige la regola per cui lo Stato, come Stato-amministratore, è tenuto inderogabilmente ad operare nel rispetto del principio di legalit à [Legalit à (Principio di)].
Elementi costitutivi della () extracontrattuale sono il fatto dannoso, l'antigiuridicit à, la colpevolezza dell'agente.
In questa sede va sottolineato che la suddetta () ha carattere diretto, in quanto tra l'organo ed i soggetti che ne sono titolari o agenti vi è un rapporto di immedesimazione [Rapporto (organico)], per cui quando agisce la persona dipendente della P.A. è come se agisse la P.A. medesima.
Per quel che attiene alla () precontrattuale, è configurabile ove la P.A., nel corso delle trattative, non si sia uniformata a principi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1337 e 1338 c.c.
Va, infine, citata la cd. responsabilit à da contatto amministrativo qualificato, ideata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, secondo cui la sussistenza di un contatto tra amministrazione e privato durante e a causa dello svolgimento di un procedimento amministrativo, comporta il sorgere di alcuni obblighi cd. di protezione in capo alla P.A.
() del produttore (d. civ.)
() extracontrattuale (d. civ.)
Sorge in conseguenza della inosservanza del divieto del neminem laedere e comporta l'obbligo del risarcimento del danno (artt. 2043 ss. c.c.).
Gli elementi dell'illecito extracontrattuale sono:
un comportamento, che pu ò essere sia commissivo che omissivo;
un danno, provocato da questo comportamento, che sia qualificato ingiusto dall'ordinamento;
un nesso di causalit à tra il comportamento ed il danno [Rapporto (di causalit à)].
Presupposto della () è l'imputabilit à, in quanto l'autore del fatto deve essere capace d'intendere e di volere. Per i danni cagionati da soggetti non imputabili.
Fondamento della () extracontrattuale (od aquiliana) è la colpevolezza, che pu ò comprendere le due distinte ipotesi della colpa e del dolo.
Tuttavia, accanto alla regola generale (art. 2043 c.c.), fondata sul principio della colpa, il nostro ordinamento contiene, nel codice civile (artt. 2047 ss. c.c.) e in talune leggi speciali, ipotesi tipiche di () in cui si prescinde dall'elemento soggettivo della colpa (cd. responsabilit à oggettiva) o nelle quali il criterio di imputazione del danno non è mai direttamente la colpa, ma di volta in volta, l'esercizio di un'attivit à pericolosa (artt. 2050 e 2054 c.c.), la custodia di cose (art. 2051 c.c.), la propriet à di animali (art. 2052 c.c.) o di edifici (art. 2053 c.c.) [Rovina di edifici] etc.
() patrimoniale del debitore (d. civ.)
La responsabilit à patrimoniale (art. 2740 c.c.) si pu ò definire come l'assoggettamento del patrimonio del debitore inadempiente al soddisfacimento forzoso delle ragioni del creditore.
La responsabilit à si manifesta come conseguenza dell'inadempimento del debitore e concorre a realizzare la tutela giuridica del credito.
In materia vigono due principi fondamentali:
l'assoggettamento cade su tutti i beni presenti e futuri del debitore (cio è anche quelli pervenuti dopo l'assunzione dell'obbligo: art. 2740 c.c.);
inoltre tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore (garanzia generica), salve le cause legittime di prelazione [Prelazione (Causa legittima di)] che sono: il pegno, l'ipoteca e i privilegi, i quali attribuiscono ai crediti cui accedono il diritto ad essere soddisfatti prima degli altri su taluni beni.
Infatti, la garanzia generica derivante dalla () pu ò essere insufficiente a rassicurare il creditore sul buon fine dell'obbligazione, soprattutto se il debitore contrae numerosi debiti o sottrae quei beni sui quali si fondava la fiducia del creditore. La legge, pertanto, predispone un sistema di garanzie, che si accompagnano al credito e lo rafforzano.
() penale (d. pen.)
Obbligo di sottostare a una pena, una volta accertata la commissione di un reato e pronunciata la sentenza di condanna.
La () è strettamente personale, cio è collegata all'autore del fatto, essendo ormai ripudiato il principio della responsabilit à per fatto altrui. Altre caratteristiche della () sono la legalit à (solo la legge o atti ad essi equiparati possono sancirla, non quindi i regolamenti), l'inderogabilit à (una volta accertata, non pu ò venir meno) e la proporzionalit à (deve essere proporzionata al fatto commesso).
() politica (d. pubbl.)
Il Governo, ad esempio, è responsabile politicamente nei confronti delle Camere quando si discosta dall'indirizzo politico sul quale ha chiesto ed ottenuto la fiducia al momento della sua presentazione alle Camere. La () ha come sanzione, in questo caso, il voto di sfiducia [Mozione (di sfiducia)].
Incorrono, inoltre, in una () tutti i soggetti eletti ad una carica pubblica nei confronti del corpo elettorale.
() precontrattuale (d. civ.)
Tale figura deriva, normalmente, dalla violazione dell'obbligo generico di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative contrattuali. Discusso è il suo inquadramento dogmatico, ma l'opinione dominante la riconduce all'alveo della () extracontrattuale.
Sorge nella fase che precede la stipulazione del contratto, e la misura dei danni riparabili è diversa da quella dovuta nell'ipotesi di inadempimento di un contratto.
L'interesse leso in caso di () precontrattuale non è quello alla conclusione del contratto, bens ì l'interesse a non ricevere menomazioni patrimoniali dal fatto di svolgere trattative contrattuali inutili (interesse negativo).
Il danno risarcibile, quindi, comprende:
le spese e le perdite connesse strettamente con le trattative (cd. danno emergente);
il vantaggio che la parte avrebbe potuto procurarsi con altre contrattazioni (cd. lucro cessante).