Interdizione

Interdizione
() nel diritto civile (d. civ.)
È una ipotesi di incapacità prevista dalla legge. Si distingue in giudiziale e legale:
— giudiziale
Si ha quando colui che si trova affetto da abituale infermità di mente è dichiarato, con sentenza, incapace di provvedere ai propri interessi.
Ai sensi dell'art. 414 c.c. (come novellato dalla L. 9-1-2004, n. 6), l'interdizione deve essere disposta solo quando ciò si riveli necessario ai fini dell'adeguata protezione dell'incapace. Inoltre, qualora il giudice, nel corso del giudizio di interdizione, ritenga opportuno applicare il diverso istituto dell'amministrazione di sostegno, dispone a tal fine la trasmissione degli atti al giudice tutelare.
Sulla base della sentenza di interdizione, il giudice tutelare nomina con decreto il tutore definitivo [Tutela], mentre nelle more del relativo giudizio ha facoltà di nominare, ex art. 419, c. 3 c.c., un tutore provvisorio.
Tutti gli eventuali atti giuridici compiuti dall'interdetto posteriormente al provvedimento d'interdizione sono annullabili su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa.
In ogni caso il giudice, nella sentenza che pronuncia l'interdizione, può dispensare l'incapace dall'intervento o dall'assistenza del tutore per il compimento di taluni atti di ordinaria amministrazione (art. 427 c.c.).
— legale
Si tratta di una pena accessoria che comporta la perdita della capacità di agire e che consegue alla condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.
A differenza della (—) giudiziale e della minore età, non ha per fondamento l'esigenza di intervenire a favore di un soggetto che non è in grado di provvedere personalmente ai propri interessi, ma si giustifica come misura sanzionatoria prevista dalla legge contro il soggetto che ha commesso un reato particolarmente grave.
Due sono gli elementi di distinzione tra la disciplina dell'(—) legale e quella delle altre due forme di incapacità:
 l'incapacità dell'interdetto legale concerne tutti gli atti di natura patrimoniale, ma non si estende agli atti aventi carattere personale o familiare (l'interdetto legale può quindi contrarre matrimonio o riconoscere il figlio naturale);
— l'annullabilità [Annullamento] degli atti di natura patrimoniale compiuti dall'interdetto legale non è posta nell'esclusivo interesse dell'interdetto: infatti, chiunque vi abbia interesse può far valere la sua incapacità (art. 1441, c. 2). Ai sensi dell'art. 32 c.p. la durata di tale incapacità è pari alla durata della pena principale.
() nel diritto penale (d. pen.)
L'(—) viene in rilievo in questo settore del diritto come pena accessoria e può assumere diversi caratteri.
— dai pubblici uffici
Può essere perpetua o temporanea. L'(—) perpetua produce la perdita dei diritti elettorali e di ogni altro diritto politico, degli uffici di tutore e curatore, dei gradi, delle dignità accademiche, titoli, decorazioni etc., degli stipendi, pensioni ed assegni a carico di enti pubblici, salvo che traggano origine da un rapporto di lavoro o si tratti di pensioni di guerra.
Essa consegue alla condanna dell'ergastolo; alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni; in seguito a dichiarazione di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere.
L'(—) temporanea produce gli stessi effetti di quella perpetua, ma per una durata che non può essere inferiore a un anno né superiore ai cinque anni.
Essa consegue di diritto ad ogni condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai tre anni.
— da una professione o arte
Priva per un periodo che non può essere inferiore ad un mese né superiore a cinque anni, della capacità di esercitare professioni, arti, mestieri, industrie o commerci per cui è richiesta una licenza, un'autorizzazione, un permesso etc. dell'Autorità.
Essa consegue di diritto alle condanne per delitto commesso con abuso di una professione o arte o con abuso di pubblico ufficio (es.: artt. 439-442 c.p.).
legale (d.civ.; d. pen.)
Consegue di diritto alla condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni. All' (—) legale si applicano le norme della legge civile concernenti l'(—) giudiziale per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi [anche Interdizione (nel diritto civile)].
L'(—) legale non impedisce, peraltro, ai detenuti ed internati l'esercizio personale dei diritti loro riconosciuti dalla legislazione penitenziaria.
() temporanea da uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (d. pen.)
Priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'(—), l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. A tale complesso di uffici preclusi a coloro che sono assoggettati alla pena accessoria, la L. 262/2005, ha aggiunto quello di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Essa consegue di diritto ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.