Inabilitazione

Inabilitazione (d. civ.)
Situazione intermedia tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno, l'(—) indica lo stato, giudizialmente dichiarato, di diminuita capacità d'agire di una persona maggiorenne che, per le sue condizioni psichiche e fisiche, non è in grado di provvedere alla cura dei propri interessi patrimoniali.
I casi di (—) sono tassativamente indicati e sono:
— infermità abituale di mente non così grave da giustificare l'interdizione;
— prodigalità (abitudine a spendere in modo disordinato e smisurato in relazione alle condizioni economiche del soggetto, dedizione a giochi di azzardo) che esponga il soggetto o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici;
— abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, quando tali pratiche espongano il soggetto o la sua famiglia a grave pregiudizio economico;
— sordità o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, che non siano state accompagnate da un'educazione correttiva tale da assicurare al soggetto una sufficiente autonomia psicofisica.
Istituto a protezione dell'inabilitato è la curatela.
Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore ovvero senza autorizzazione del giudice, sono annullabili su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa.
In particolare, a seconda del tipo di atti da compiere, bisogna distinguere:
— gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'inabilitato da solo; è necessaria, invece, l'assistenza del curatore per stare in giudizio e riscuotere capitali;
— per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono necessari l'autorizzazione del giudice tutelare, ossia del magistrato che sovrintende alle attività di coloro che esercitano la potestà dei genitori [Potestà], e il consenso del curatore; tuttavia il giudice, nella sentenza che pronuncia l'inabilitazione, può stabilire che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore (art. 427 c.c.);
— per gli atti di disposizione di cui all'art. 375 c.c., nel caso in cui il curatore non sia anche il genitore dell'incapace, sono richiesti l'autorizzazione del tribunale (su parere del giudice tutelare) e l'assistenza del curatore a lui non imputabile.