Matrimonio

Matrimonio (d. civ.)
() come atto e come rapporto
È, secondo l'ordinamento giuridico vigente, l'atto che ha per effetto la costituzione dello stato coniugale e per causa la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi.
Il (—) è un negozio giuridico bilaterale che si perfeziona con il consenso dei nubendi, da cui sorge un rapporto di natura prevalentemente personale.
Data l'importanza dell'impegno che i nubendi contraggono con il (—), è necessario che sia garantita la massima libertà di essi all'atto della costituzione del vincolo (liberas nuptias esse placuit).
Il (—) che l'art. 29 Cost. riconosce come fondamento della famiglia può essere regolato dal diritto civile o dal diritto canonico: infatti nel nostro ordinamento il sistema introdotto dal Concordato del 1929, consente ai cittadini di scegliere tra due forme di celebrazione del matrimonio: il matrimonio civile celebrato davanti all'ufficiale di stato civile (generalmente il sindaco) e il matrimonio concordatario celebrato davanti al ministro del culto cattolico, secondo la disciplina del diritto canonico, che produce effetti civili se trascritto nei registri dello stato civile. La legge ammette anche in alcuni casi la celebrazione del matrimonio dinanzi a ministri di culti diversi da quello cattolico: il matrimonio c.d. acattolico però è regolato dalle disposizioni del codice civile e dagli accordi con le diverse confessioni religiose.
Per contrarre (—) occorrono:
— il raggiungimento dell'età minima, che è di 18 anni; tuttavia, con decreto del Tribunale per i minorenni tale età può essere abbassata a 16 anni compiuti, solo per gravi motivi ed a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica e fisica del minore;
— la capacità di intendere e di volere, per cui l'interdetto giudiziale non può contrarre (—). Può inoltre essere impugnato il (—) contratto da colui che, pur non essendo interdetto, si provi essere stato, per qualunque causa, incapace d'intendere o di volere al momento della celebrazione di esso;
— la mancanza di un vincolo matrimoniale precedente (cd. libertà di status), salvo che il precedente (—) sia stato sciolto, sia nullo o sia stato annullato;
— la mancanza di determinati vincoli di parentela o affinità tra gli sposi.
— la mancanza del cd. impedimentum criminis: è vietato, cioè, il (—) tra chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato ed il coniuge della persona offesa dal delitto;
— il decorso del tempo che va sotto il nome di lutto vedovile: la donna che vuol passare a nuove nozze non può farlo se non siano trascorsi almeno trecento giorni (Tempus lugendi) dall'annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del precedente (—). Tale divieto tende ad impedire la cd. commixtio sanguinis cioè la possibilità che nascano figli generati nel primo (—) dopo le successive nozze. Per l'osservanza del lutto vedovile è ammessa dispensa (art. 89 c.c.).
La mancanza di una delle situazioni suddette impedisce la celebrazione del (—). Da alcuni di tali impedimenti, tuttavia, si può essere dispensati.
La legge disciplina i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, fissando per essi una serie di diritti e di doveri reciproci [Coniugio (Rapporto di)].
La riforma del diritto di famiglia (L. 151/75), sostituendo integralmente gli artt. 143-148 c.c. (che contengono le norme fondamentali in materia), ha cercato di adeguare la normativa sui diritti e doveri dei coniugi al principio fondamentale sancito dall'art. 29 Cost. in base al quale: il (—) è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia della unità familiare.
I più importanti doveri reciproci dei coniugi sono:
— la coabitazione che consiste nella normale convivenza di marito e moglie, e cioè nella comunione di casa e di vita sessuale;
— la fedeltà, che consiste nell'obbligo per i coniugi di astenersi da rapporti sessuali con altra persona. L'inosservanza di esso è priva di ogni rilevanza penale, potendo essere presa in considerazione solo nella causa di separazione dei coniugi;
— l'assistenza, morale e materiale nel senso che ciascun coniuge deve far fronte alle esigenze anche materiali dell'altro, allorché questi non è in grado di provvedervi;
— la collaborazione nell'interesse della famiglia. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare. A ciascuno di essi, poi, la legge attribuisce il potere di attuare l'indirizzo concordato;
— la contribuzione ai bisogni della famiglia, nel senso che entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
I rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. Se i coniugi hanno cittadinanze diverse, sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita familiare è prevalentemente localizzata (artt. 29-30 L. 218/95).
Invalidità del ()
Si realizza allorché manchino i requisiti richiesti dalla legge per il (—) oppure questo sia inficiato da altri specifici vizi: più precisamente, ove sussista un vincolo di precedente (—) (artt. 117 e 124 c.c.), o di parentela, affinità, adozione ed affiliazione (artt. 87 e 117 c.c.); un impedimentum criminis (artt. 88 e 117 c.c.), il difetto di età (artt. 84 e 117 c.c.); l'interdizione (artt. 85 e 119 c.c.) o l'incapacità d'intendere e di volere [Incapacità (naturale)] di uno degli sposi (art. 120 c.c.); un vizio della volontà, quale la violenza (ed anche il timore di eccezionale gravità) o l'errore sull'identità della persona oppure quello essenziale sulla qualità personale dell'altro coniuge (art. 122 c.c.); la simulazione (art. 123 c.c.).
Problematica in materia è la distinzione tra nullità ed annullabilità [Annullamento]. In generale, si distinguono casi di:
— annullabilità assoluta e annullabilità relativa, cioè ipotesi in cui il (—) può essere annullato su istanza di chiunque vi abbia un interesse attuale ed ipotesi in cui la legittimazione ad agire spetta, invece, solo ad alcune persone espressamente determinate dalla legge;
— annullabilità insanabile e annullabilità sanabile, cioè ipotesi in cui non vi è possibilità di sanatoria (come ad esempio nel caso di (—) di un soggetto già coniugato) ed ipotesi in cui il decorso di un certo periodo di tempo determina la sanatoria della causa d'invalidità.
In alcuni casi, poi, l'inosservanza di un requisito richiesto dalla legge non determina l'invalidità del (—), ma solo la sua irregolarità. Ciò avviene nei casi di:
— inosservanza del divieto di nozze prima che sia trascorso il periodo di lutto vedovile (art. 89 c.c.);
— violazione delle norme sulla pubblicazione del (—) (artt. 93-101 c.c.);
— altre violazioni di legge (artt. 134 ss. c.c.).
Il (—) è inesistente [Inesistenza] quando nella fattispecie manchi anche quel minimo di elementi necessari perché si possa identificare in essa un (—). Ciò avviene, ad esempio, quando:
— manca la celebrazione;
— manca il consenso degli sposi.
() per procura
È ammesso soltanto per i militari e le persone che in tempo di guerra si trovino, per ragioni di servizio, al seguito delle forze armate, nonché, se concorrono gravi motivi, nell'ipotesi in cui uno degli sposi risieda all'estero. In quest'ultimo caso, la celebrazione è permessa previa autorizzazione del tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo, sentito il pubblico ministero.
La procura va conferita con atto pubblico, e deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.
() putativo
Di regola l'annullamento del matrimonio ha effetto retroattivo. In caso di annullamento, pertanto, i coniugi riacquistano ex tunc il loro stato di libertà. La legge, però, non può ignorare il fatto che il matrimonio abbia creato di fatto una comunità familiare, né può disinteressarsi della posizione giuridica dei figli nati dall'unione invalida. È per questo che essa considera valido il matrimonio in taluni casi per i quali si parla, appunto, di (—) putativo, ossia di matrimonio che i coniugi reputavano valido.
In particolare:
— se i coniugi hanno contratto il matrimonio in buona fede, o il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne ad essi, l'annullamento opera soltanto ex nunc, per cui sono fatti salvi tutti gli effetti nel frattempo prodottisi, anche nei riguardi dei figli, nati o concepiti durante il matrimonio, nonché di quelli nati prima di esso e riconosciuti anteriormente alla sentenza che ha dichiarato l'invalidità.
 Se le condizioni anzidette si verificano nei confronti di uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
— se i coniugi, invece, hanno contratto il matrimonio in malafede, questo ha gli effetti del matrimonio valido nei confronti dei figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto. In caso di bigamia o incesto i figli assumono lo status di figli naturali riconosciuti, laddove sia consentito il riconoscimento.
Norme particolari detta il codice civile per disciplinare i diritti del coniuge in buona fede (art. 129 c.c.) e le responsabilità del coniuge in malafede e del terzo (art. 129bis c.c.).