Parentela

Parentela (d. civ.)
È il rapporto giuridico che intercorre tra persone legate da un vincolo di consanguineità. Esso ricorre quando i soggetti discendono gli uni dagli altri (parenti in linea retta, es.: genitore-figlio) o derivano da un capostipite comune (parenti in linea collaterale, es.: rapporto tra fratelli).
() collaterale
La (—) collaterale è il vincolo che unisce più soggetti (fratelli, cugini) che non discendono l'uno dall'altro, ma egualmente discendono da un capostipite comune.
() giuridica
È la (—) che si crea per legge con l'adozione.
Grado di ()
Per il computo del grado di (—):
— nella linea retta si conta un grado per ogni generazione escluso lo stipite;
— in quella collaterale si risale da un parente allo stipite (che non si conta) e si ridiscende all'altro parente (es.: i figli di fratelli sono parenti di 3 grado).
() in linea retta
È la (—) che unisce coloro che discendono l'uno dall'altro (padre e figlio).
() legittima
È la (—) che esiste tra chi discende da due capostipiti coniugati tra loro.
() naturale
È quella che esiste tra soggetti discendenti da identici capostipiti non coniugati tra loro, o da identico capostipite coniugato con un soggetto diverso da quello col quale i discendenti sono stati generati.