Inesistenza

Inesistenza (d. civ., d. proc. civ.)
Con tale termine si intende un vizio dell'atto talmente grave da non permettere l'identificazione del negozio neanche sul piano sociale (es.: matrimonio fra due persone dello stesso sesso; testamento orale).
Tale atto non ha alcuna rilevanza giuridica e non è pertanto confermabile o convertibile.
Nel diritto processuale, per (—) in senso giuridico si intende la mancanza, in un atto del procedimento, dei suoi elementi essenziali, il che lo rende impossibile da inquadrare in uno degli atti previsti dalla legge (diversa è l'ipotesi di (—) materiale, che si verifica quando l'atto non è affatto compiuto). Anche se il legislatore non utilizza il termine (—), la nozione, specie in giurisprudenza, può darsi per acquisita. Caso paradigmatico di (—) è quello previsto dall'art. 161 c. 2 c.p.c.: sentenza priva di sottoscrizione del giudice. Altre ipotesi di (—) sono: sentenza emessa da chi non è giudice; sentenza priva di dispositivo; citazione comunicata al convenuto con mezzi diversi dalla notificazione. A differenza della nullità [Nullità degli atti processuali], che deve essere fatta valere con i mezzi di impugnazione previsti dalla legge ed è sanata con il passaggio in giudicato della sentenza (art. 161 c. 1 c.p.c), l'(—) non ammette sanatoria, impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e può essere accertata in qualsiasi tempo.