Violenza

Violenza
() come vizio della volontà (d. civ.)
La (—) prevista dall'art. 1434 c.c. è causa di un vizio della volontà.
Essa si distingue in fisica e morale.
La prima si ha quando il soggetto è materialmente costretto a compiere l'atto senza averne la volontà. Un negozio concluso in queste condizioni è assolutamente nullo (o addirittura inesistente) in quanto manca del tutto oltre alla volontà (che è inesistente, non solo viziata), la stessa dichiarazione, che è imputabile all'autore della (—), e non già al soggetto che ne diviene lo strumento; quest'ultimo non può rimanerne impegnato essendo la dichiarazione a lui riferibile soltanto materialmente.
La (—) morale consiste nel determinare un soggetto a compiere un negozio sotto la minaccia di un male ingiusto e notevole.
In tal caso, il negozio così concluso è annullabile.
Il male minacciato, per avere rilevanza, deve essere notevole, ossia così grave da fare impressione su una persona sensata, cioè un uomo ragionevolmente equilibrato. Tale requisito è richiesto allo scopo di evitare che una persona normale possa invocare il vizio anche in presenza di una minaccia irrisoria o poco attendibile.
Nel valutare l'idoneità, l'art. 1435 c.c. dispone che deve tenersi conto anche della condizione della persona, dell'età e del sesso.
Il male, inoltre, deve essere ingiusto: l'ingiustizia, di solito, attiene al mezzo utilizzato per la minaccia e può essere determinata in base ai criteri generali sull'individuazione dell'illecito.
() o minaccia a un pubblico ufficiale (d. pen.)
Il reato (art. 336 c.p.) appartiene alla categoria dei delitti contro la P.A.
Scopo della norma è proteggere la libera formazione della volontà dello Stato e degli altri enti pubblici, evitando che questa sia menomata da pressioni violente o minacciose esercitate da estranei sui pubblici funzionari.
Per i concetti di violenza e minaccia [Violenza privata].
Il reato si consuma con l'uso della violenza o minaccia, non essendo necessario che i suddetti scopi vengano in concreto realizzati.
Quanto all'elemento soggettivo, in entrambe le fattispecie è configurabile il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà della condotta per le finalità indicate dalla norma.
Pena: Per la prima ipotesi: reclusione da 6 mesi a 5 anni; per la seconda: reclusione fino a 3 anni.
() privata
Commette questo reato chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, omettere qualche cosa (art. 610 c.p.).
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro la libertà individuale.
Scopo della norma è tutelare la libertà di autodeterminazione della persona.
Violenza, in senso proprio, è l'impiego di energia fisica, sulla persona o sulle cose, per vincere un ostacolo reale o supposto.
Il codice penale, all'art. 392, definisce esclusivamente la violenza sulle cose (cd. violenza reale) sancendo che, agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione.
La violenza, intesa come mezzo per coartare l'altrui volontà, oltre che nell'uso della forza fisica può anche consistere nell'uso di tutti quegli altri mezzi che producono lo stesso effetto (cd. violenza impropria) come l'ipnosi, la narcosi, l'ubriacamento, l'inebriamento con sostanze stupefacenti etc. Minaccia, a sua volta, è la prospettazione ad una persona di un male ingiusto e futuro, il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante.
La fattispecie in esame ha carattere sussidiario, nel senso che un fatto sarà punibile a tale titolo solo se non sia specificamente previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato.
È, inoltre, necessario che la costrizione non trovi giustificazione in alcuna ragione giuridica (es. potere coercitivo sulla vittima), né che la condotta sia diretta ad impedire la realizzazione o la permanenza di un reato.
Il dolo consiste nella coscienza e volontà di usare violenza e minaccia allo scopo di costringere taluno ad un comportamento attivo od omissivo, consapevoli del dissenso della vittima.
Il reato è aggravato se concorrono le condizioni di cui all'art. 339 c.p. (ad es., se commesso con armi, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni).
Pena: Reclusione fino a 4 anni.
() sessuale
Reato introdotto dalla nuova legge in materia di (—) che ha unificato, abrogandole, le vecchie ipotesi della violenza carnale (art. 519 c.p.) e degli atti di libidine violenti (art. 521 c.p.), introducendo il reato di (—) all'art. 609bis c.p., che non è più un delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, ma ha un diverso oggetto giuridico essendo stato configurato come offesa alla libertà personale, poiché intende tutelare l'integrità sessuale e psicofisica della persona.
La condotta del reato può consistere:
— nel costringere taluno con violenza, minaccia o abuso di autorità a compiere o subire atti sessuali;
— nell'indurre taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
— nel trarre in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
In tale fattispecie, il dissenso della vittima al compimento dell'atto sessuale è elemento costitutivo. Ne consegue che l'eventuale consenso non ha efficacia scriminante ex art. 50 c.p., ma esclude la tipicità del fatto.
Nell'art. 609ter c.p. sono previste una serie di circostanze aggravanti [Aggravanti], la cui ricorrenza comporta l'irrogazione della pena da 6 a 12 anni di reclusione.
La procedibilità è di regola a querela della persona offesa ma il termine è stato allungato da 3 a 6 mesi e la querela è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi previsti dall'art. 609septies c.p.
In ogni caso se la persona offesa è minore degli anni 14 il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa (art. 609sexies c.p.).
Pena: Reclusione da 5 a 10 anni. Reclusione da 6 a 12 anni se ricorrono le aggravanti di cui all'art. 609ter c.p. Reclusione da 7 a 14 anni se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto 10 anni. Nei casi di minore gravità riduzione in misure non eccedenti i 2/3.
La (—) di gruppo è un nuovo reato (art. 609octies c.p.) introdotto dalla L. 66/96, che consiste nella partecipazione di più persone riunite (almeno tre) ad atti di violenza sessuale.
La pena è della reclusione da 6 a 12 anni. Essa è:
— aumentata se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste per la (—);
— diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o esecuzione del reato ovvero per chi sia stato determinato a commetterlo quando concorrano le condizioni di cui ai numeri 3 e 4 del co. 1, e dal co. 3 dell'art. 112 c.p.
La procedibilità è di ufficio in ogni caso.
Pena: Reclusione da 6 a 12 anni. Pena aumentata se ricorrono le circostanze aggravanti di cui all'art. 609ter c.p. Pena diminuita quando ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 609octies c.p.