Violenza
Violenza
() come vizio della volont à (d. civ.)
La () prevista dall'art. 1434 c.c. è causa di un vizio della volont à.
Essa si distingue in fisica e morale.
La prima si ha quando il soggetto è materialmente costretto a compiere l'atto senza averne la volont à. Un negozio concluso in queste condizioni è assolutamente nullo (o addirittura inesistente) in quanto manca del tutto oltre alla volont à (che è inesistente, non solo viziata), la stessa dichiarazione, che è imputabile all'autore della (), e non gi à al soggetto che ne diviene lo strumento; quest'ultimo non pu ò rimanerne impegnato essendo la dichiarazione a lui riferibile soltanto materialmente.
La () morale consiste nel determinare un soggetto a compiere un negozio sotto la minaccia di un male ingiusto e notevole.
In tal caso, il negozio cos ì concluso è annullabile.
Il male minacciato, per avere rilevanza, deve essere notevole, ossia cos ì grave da fare impressione su una persona sensata, cio è un uomo ragionevolmente equilibrato. Tale requisito è richiesto allo scopo di evitare che una persona normale possa invocare il vizio anche in presenza di una minaccia irrisoria o poco attendibile.
Nel valutare l'idoneit à, l'art. 1435 c.c. dispone che deve tenersi conto anche della condizione della persona, dell'et à e del sesso.
Il male, inoltre, deve essere ingiusto: l'ingiustizia, di solito, attiene al mezzo utilizzato per la minaccia e pu ò essere determinata in base ai criteri generali sull'individuazione dell'illecito.
() o minaccia a un pubblico ufficiale (d. pen.)
Il reato (art. 336 c.p.) appartiene alla categoria dei delitti contro la P.A.
Scopo della norma è proteggere la libera formazione della volont à dello Stato e degli altri enti pubblici, evitando che questa sia menomata da pressioni violente o minacciose esercitate da estranei sui pubblici funzionari.
Per i concetti di violenza e minaccia [Violenza privata].
Il reato si consuma con l'uso della violenza o minaccia, non essendo necessario che i suddetti scopi vengano in concreto realizzati.
Quanto all'elemento soggettivo, in entrambe le fattispecie è configurabile il dolo specifico, consistente nella coscienza e volont à della condotta per le finalit à indicate dalla norma.
Pena: Per la prima ipotesi: reclusione da 6 mesi a 5 anni; per la seconda: reclusione fino a 3 anni.
() privata
Commette questo reato chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, omettere qualche cosa (art. 610 c.p.).
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro la libert à individuale.
Scopo della norma è tutelare la libert à di autodeterminazione della persona.
Violenza, in senso proprio, è l'impiego di energia fisica, sulla persona o sulle cose, per vincere un ostacolo reale o supposto.
Il codice penale, all'art. 392, definisce esclusivamente la violenza sulle cose (cd. violenza reale) sancendo che, agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorch é la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione.
La violenza, intesa come mezzo per coartare l'altrui volont à, oltre che nell'uso della forza fisica pu ò anche consistere nell'uso di tutti quegli altri mezzi che producono lo stesso effetto (cd. violenza impropria) come l'ipnosi, la narcosi, l'ubriacamento, l'inebriamento con sostanze stupefacenti etc. Minaccia, a sua volta, è la prospettazione ad una persona di un male ingiusto e futuro, il cui verificarsi dipende dalla volont à del minacciante.
La fattispecie in esame ha carattere sussidiario, nel senso che un fatto sar à punibile a tale titolo solo se non sia specificamente previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato.
Il dolo consiste nella coscienza e volont à di usare violenza e minaccia allo scopo di costringere taluno ad un comportamento attivo od omissivo, consapevoli del dissenso della vittima.
Il reato è aggravato se concorrono le condizioni di cui all'art. 339 c.p. (ad es., se commesso con armi, o da pi ù persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni).
Pena: Reclusione fino a 4 anni.
() sessuale
Reato introdotto dalla nuova legge in materia di () che ha unificato, abrogandole, le vecchie ipotesi della violenza carnale (art. 519 c.p.) e degli atti di libidine violenti (art. 521 c.p.), introducendo il reato di () all'art. 609bis c.p., che non è pi ù un delitto contro la moralit à pubblica e il buon costume, ma ha un diverso oggetto giuridico essendo stato configurato come offesa alla libert à personale, poich é intende tutelare l'integrit à sessuale e psicofisica della persona.
La condotta del reato pu ò consistere:
nel costringere taluno con violenza, minaccia o abuso di autorit à a compiere o subire atti sessuali;
nell'indurre taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorit à fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
nel trarre in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
In tale fattispecie, il dissenso della vittima al compimento dell'atto sessuale è elemento costitutivo. Ne consegue che l'eventuale consenso non ha efficacia scriminante ex art. 50 c.p., ma esclude la tipicit à del fatto.
Nell'art. 609ter c.p. sono previste una serie di circostanze aggravanti [Aggravanti], la cui ricorrenza comporta l'irrogazione della pena da 6 a 12 anni di reclusione.
La procedibilit à è di regola a querela della persona offesa ma il termine è stato allungato da 3 a 6 mesi e la querela è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi previsti dall'art. 609septies c.p.
In ogni caso se la persona offesa è minore degli anni 14 il colpevole non pu ò invocare a propria scusa l'ignoranza dell'et à della persona offesa (art. 609sexies c.p.).
Pena: Reclusione da 5 a 10 anni. Reclusione da 6 a 12 anni se ricorrono le aggravanti di cui all'art. 609ter c.p. Reclusione da 7 a 14 anni se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto 10 anni. Nei casi di minore gravit à riduzione in misure non eccedenti i 2/3.
La () di gruppo è un nuovo reato (art. 609octies c.p.) introdotto dalla L. 66/96, che consiste nella partecipazione di pi ù persone riunite (almeno tre) ad atti di violenza sessuale.
La pena è della reclusione da 6 a 12 anni. Essa è:
aumentata se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste per la ();
diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o esecuzione del reato ovvero per chi sia stato determinato a commetterlo quando concorrano le condizioni di cui ai numeri 3 e 4 del co. 1, e dal co. 3 dell'art. 112 c.p.
La procedibilit à è di ufficio in ogni caso.
Pena: Reclusione da 6 a 12 anni. Pena aumentata se ricorrono le circostanze aggravanti di cui all'art. 609ter c.p. Pena diminuita quando ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 609octies c.p.