Lutto vedovile

Lutto vedovile (d. civ.)
Oggi è chiamato divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89 c.c.) Per evitare incertezze sulla paternità di eventuali figli, la donna non può contrarre un nuovo matrimonio se non dopo 300 giorni dall'annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, salvo nei casi espressamente previsti dall'art. 89 c.c.
Il matrimonio può essere autorizzato quando si esclude lo stato di gravidanza o se risulta, con sentenza passata in giudicato, che il marito non ha convissuto con la moglie nei 300 giorni precedenti l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale autorizzazione viene rilasciata dal Tribunale, con decreto emesso in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero.