Lutto vedovile
Lutto vedovile (d. civ.)
Oggi è chiamato divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89 c.c.) Per evitare incertezze sulla paternit à di eventuali figli, la donna non pu ò contrarre un nuovo matrimonio se non dopo 300 giorni dall'annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, salvo nei casi espressamente previsti dall'art. 89 c.c.
Il matrimonio pu ò essere autorizzato quando si esclude lo stato di gravidanza o se risulta, con sentenza passata in giudicato, che il marito non ha convissuto con la moglie nei 300 giorni precedenti l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale autorizzazione viene rilasciata dal Tribunale, con decreto emesso in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero.