Sanatoria

Sanatoria
() del negozio giuridico (d. civ.)
È l'attività diretta a rendere valido ed efficace un negozio invalido.
Peraltro, deve notarsi che non tutti i vizi dell'atto possono essere sanati: infatti, solo l'annullabilità [Annullamento] ha come carattere intrinseco la sanabilità, disponendo l'art. 1444 c.c. che il negozio annullabile può essere sanato mediante convalida.
La nullità, invece, non è sanabile; tuttavia si riconoscono due ipotesi di (—) del negozio nullo: gli artt. 590 e 799 c.c. ammettono la conferma e l'esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie nulle e delle donazioni nulle.
Tali norme prevedono che la nullità delle disposizioni testamentarie o della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa di nullità, abbia, dopo la morte del testatore o del donante, confermato la disposizione o la donazione ovvero vi abbia dato spontanea esecuzione.
() nel processo civile (d. proc. civ.)
Consegue all'omesso rilievo dei vizi che li inficiano nei modi e termini di legge.
Peraltro, non tutte le nullità sono sanabili.
La (—) opera in due casi: quando l'atto viziato ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato, nonché quando, trattandosi di nullità rilevabile solo su eccezione di parte, la parte che potrebbe giovarsi della nullità non la deduce tempestivamente o rinuncia a valersene.
Inoltre, la nullità non può essere fatta valere dalla parte che vi ha dato causa.
Le nullità assolute, cioè quelle rilevabili d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, sono di regola insanabili, salvo che la legge ne preveda espressamente la (—).
Per quanto concerne specificamente i vizi di nullità delle sentenze (art. 161 c.p.c.), vige il principio generale secondo cui tali vizi possono esser fatti valere solo col mezzo d'impugnazione consentito contro quelle sentenze, così che la mancata impugnazione ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza implica l'impossibilità di rilevare il vizio, determinandone la (—).
Gli unici vizi che non risultano sanati dal passaggio in giudicato della sentenza sono quelli che determinano non già la nullità, bensi l'inesistenza della stessa (es.: difetto di sottoscrizione del giudice ex art. 161, co. 2, c.p.c.).
() nel processo penale (d. proc. pen.)
Consegue all'omesso rilievo dei vizi che li inficiano nei modi e termini di legge.
Non tutte le nullità sono sanabili. Infatti si distinguono nullità sanabili ed insanabili.
Sono insanabili le nullità assolute, definite espressamente tali dal legislatore. Le altre sono sanate se non vengono rilevate o eccepite nei termini di legge; se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto; se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto nullo è preordinato.