Sanatoria
Sanatoria
() del negozio giuridico (d. civ.)
Peraltro, deve notarsi che non tutti i vizi dell'atto possono essere sanati: infatti, solo l'annullabilit à [Annullamento] ha come carattere intrinseco la sanabilit à, disponendo l'art. 1444 c.c. che il negozio annullabile pu ò essere sanato mediante convalida.
La nullit à, invece, non è sanabile; tuttavia si riconoscono due ipotesi di () del negozio nullo: gli artt. 590 e 799 c.c. ammettono la conferma e l'esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie nulle e delle donazioni nulle.
Tali norme prevedono che la nullit à delle disposizioni testamentarie o della donazione, da qualunque causa dipenda, non pu ò essere fatta valere da chi, conoscendo la causa di nullit à, abbia, dopo la morte del testatore o del donante, confermato la disposizione o la donazione ovvero vi abbia dato spontanea esecuzione.
() nel processo civile (d. proc. civ.)
Consegue all'omesso rilievo dei vizi che li inficiano nei modi e termini di legge.
Peraltro, non tutte le nullit à sono sanabili.
La () opera in due casi: quando l'atto viziato ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato, nonch é quando, trattandosi di nullit à rilevabile solo su eccezione di parte, la parte che potrebbe giovarsi della nullit à non la deduce tempestivamente o rinuncia a valersene.
Inoltre, la nullit à non pu ò essere fatta valere dalla parte che vi ha dato causa.
Le nullit à assolute, cio è quelle rilevabili d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, sono di regola insanabili, salvo che la legge ne preveda espressamente la ().
Per quanto concerne specificamente i vizi di nullit à delle sentenze (art. 161 c.p.c.), vige il principio generale secondo cui tali vizi possono esser fatti valere solo col mezzo d'impugnazione consentito contro quelle sentenze, cos ì che la mancata impugnazione ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza implica l'impossibilit à di rilevare il vizio, determinandone la ().
Gli unici vizi che non risultano sanati dal passaggio in giudicato della sentenza sono quelli che determinano non gi à la nullit à, bensi l'inesistenza della stessa (es.: difetto di sottoscrizione del giudice ex art. 161, co. 2, c.p.c.).
() nel processo penale (d. proc. pen.)
Consegue all'omesso rilievo dei vizi che li inficiano nei modi e termini di legge.
Non tutte le nullit à sono sanabili. Infatti si distinguono nullit à sanabili ed insanabili.
Sono insanabili le nullit à assolute, definite espressamente tali dal legislatore. Le altre sono sanate se non vengono rilevate o eccepite nei termini di legge; se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto; se la parte si è avvalsa della facolt à al cui esercizio l'atto nullo è preordinato.