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Vizio
 () della cosa (d. civ.) 
I vizi sono difetti materiali della cosa che pregiudicano il suo valore o comunque la sua utilizzabilit
La normale adeguatezza del bene va valutata in base alla sua funzione economico sociale o a quella particolare funzione riconosciutagli dal contratto.
 () della volont
Elemento perturbatore che incide su uno degli elementi essenziali del contratto, la volont
In tale ipotesi, quindi, la volont
Il codice civile individua tassativamente i () della volont
Il contratto concluso in presenza di un () 
 () di mente (d. pen.) 
Alterazione della mente che deve dipendere da infermit
Il codice penale disciplina il () agli artt. 88 e 89 distinguendo tra:
 vizio totale di mente, che si ha quando lo stato mentale 
 vizio parzialmente di mente in presenza del quale la capacit
 () occulto [garanzia per] (d. civ.) 
Si intende per () ogni vizio materiale della cosa oggetto di compravendita, tale da renderla inidonea all'uso o da diminuirne in modo apprezzabile il valore.
Il venditore 
Il compratore deve denunciarne al venditore i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, salvo che il contratto non disponga diversamente.
La garanzia pu
 l'actio redhibitoria, rivolta ad ottenere la risoluzione del contratto ed il rimborso del prezzo (artt. 1492-1493 c.c.);
 l'actio aestimatoria (o quanti minoris), rivolta ad ottenere la riduzione o il parziale rimborso del prezzo (art. 1492 c.c.).
Proposta una delle due azioni, il compratore non pu





 
                 
                 
                