Vizio
Vizio
() della cosa (d. civ.)
I vizi sono difetti materiali della cosa che pregiudicano il suo valore o comunque la sua utilizzabilit à. Il () d à luogo ad un'inesattezza della prestazione traslativa allorquando riduce in maniera sensibile il valore del bene, o comunque lo rende inadeguato a svolgere la sua funzione.
La normale adeguatezza del bene va valutata in base alla sua funzione economico sociale o a quella particolare funzione riconosciutagli dal contratto.
() della volont à (d. civ.)
Elemento perturbatore che incide su uno degli elementi essenziali del contratto, la volont à, determinandone una formazione anomala.
In tale ipotesi, quindi, la volont à non manca n é è difforme dalla dichiarazione, ma è viziata, poich é il soggetto ha posto in essere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso.
Il codice civile individua tassativamente i () della volont à rilevanti per il diritto: errore, violenza, dolo, indicando per ognuno di essi i requisiti di rilevanza.
Il contratto concluso in presenza di un () è annullabile [Annullamento].
() di mente (d. pen.)
Alterazione della mente che deve dipendere da infermit à, concetto pi ù ampio di malattia, la cui ratio è determinata dalle norme sull'imputabilit à. Stato psichico in cui siano notevolmente compromesse le facolt à intellettive e volitive.
Il codice penale disciplina il () agli artt. 88 e 89 distinguendo tra:
vizio totale di mente, che si ha quando lo stato mentale è tale da escludere integralmente la capacit à di intendere e di volere dell'agente e che comporta il proscioglimento dell'imputato, fatta salva l'applicabilit à allo stesso, se pericoloso, della misura di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario;
vizio parzialmente di mente in presenza del quale la capacit à di intendere e di volere, pur non essendo completamente caducata, risulta grandemente scemata, e che comporta una riduzione della pena, ferma restando l'applicabilit à all'imputato, ove ritenuto pericoloso, della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di cura o di custodia.
() occulto [garanzia per] (d. civ.)
Si intende per () ogni vizio materiale della cosa oggetto di compravendita, tale da renderla inidonea all'uso o da diminuirne in modo apprezzabile il valore.
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da (), ma tale garanzia è dovuta solo quando i vizi erano ignoti al compratore e non facilmente riconoscibili al momento dell'acquisto.
Il compratore deve denunciarne al venditore i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, salvo che il contratto non disponga diversamente.
La garanzia pu ò essere fatta valere in giudizio attraverso due azioni:
l'actio redhibitoria, rivolta ad ottenere la risoluzione del contratto ed il rimborso del prezzo (artt. 1492-1493 c.c.);
l'actio aestimatoria (o quanti minoris), rivolta ad ottenere la riduzione o il parziale rimborso del prezzo (art. 1492 c.c.).
Proposta una delle due azioni, il compratore non pu ò pi ù esercitare l'altra.