Vizio

Vizio
() della cosa (d. civ.)
I vizi sono difetti materiali della cosa che pregiudicano il suo valore o comunque la sua utilizzabilità. Il (—) dà luogo ad un'inesattezza della prestazione traslativa allorquando riduce in maniera sensibile il valore del bene, o comunque lo rende inadeguato a svolgere la sua funzione.
La normale adeguatezza del bene va valutata in base alla sua funzione economico sociale o a quella particolare funzione riconosciutagli dal contratto.
() della volontà (d. civ.)
Elemento perturbatore che incide su uno degli elementi essenziali del contratto, la volontà, determinandone una formazione anomala.
In tale ipotesi, quindi, la volontà non manca né è difforme dalla dichiarazione, ma è viziata, poiché il soggetto ha posto in essere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso.
Il codice civile individua tassativamente i (—) della volontà rilevanti per il diritto: errore, violenza, dolo, indicando per ognuno di essi i requisiti di rilevanza.
Il contratto concluso in presenza di un (—) è annullabile [Annullamento].
() di mente (d. pen.)
Alterazione della mente che deve dipendere da infermità, concetto più ampio di malattia, la cui ratio è determinata dalle norme sull'imputabilità. Stato psichico in cui siano notevolmente compromesse le facoltà intellettive e volitive.
Il codice penale disciplina il (—) agli artt. 88 e 89 distinguendo tra:
— vizio totale di mente, che si ha quando lo stato mentale è tale da escludere integralmente la capacità di intendere e di volere dell'agente e che comporta il proscioglimento dell'imputato, fatta salva l'applicabilità allo stesso, se pericoloso, della misura di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario;
— vizio parzialmente di mente in presenza del quale la capacità di intendere e di volere, pur non essendo completamente caducata, risulta grandemente scemata, e che comporta una riduzione della pena, ferma restando l'applicabilità all'imputato, ove ritenuto pericoloso, della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di cura o di custodia.
() occulto [garanzia per] (d. civ.)
Si intende per (—) ogni vizio materiale della cosa oggetto di compravendita, tale da renderla inidonea all'uso o da diminuirne in modo apprezzabile il valore.
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da (—), ma tale garanzia è dovuta solo quando i vizi erano ignoti al compratore e non facilmente riconoscibili al momento dell'acquisto.
Il compratore deve denunciarne al venditore i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, salvo che il contratto non disponga diversamente.
La garanzia può essere fatta valere in giudizio attraverso due azioni:
— l'actio redhibitoria, rivolta ad ottenere la risoluzione del contratto ed il rimborso del prezzo (artt. 1492-1493 c.c.);
— l'actio aestimatoria (o quanti minoris), rivolta ad ottenere la riduzione o il parziale rimborso del prezzo (art. 1492 c.c.).
Proposta una delle due azioni, il compratore non può più esercitare l'altra.