Coniugio
Coniugio [rapporto di] (d. civ.)
La sussistenza di un rapporto di () tra due persone determina l'impossibilit à per essi di contrarre un nuovo matrimonio valido.
L'art. 143 c.c. individua i doveri inderogabili che sono connessi al rapporto di (): l'obbligo di fedelt à, di assistenza e di collaborazione, di coabitazione, di contribuzione ai bisogni della famiglia.
L'art. 144 c.c., invece, pone, in base al principio costituzionale di uguaglianza, il principio dell'accordo: infatti, i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.