Annullamento

Annullamento (d. civ.)
In termini generali, è la conseguenza di una situazione patologica che inficia il negozio giuridico.
Deriva da vizi del negozio giuridico indicati tassativamente dalla legge.
In particolare, esso può conseguire ai vizi della volontà (artt. 1427-1440 c.c.), alla incapacità legale o naturale (artt. 428, 1425 c.c.) oltre che a sussistere in tutti gli altri casi previsti dalla legge [Invalidità].
Caratteristiche dell'annullabilità, quale forma di invalidità del negozio, sono:
— l'efficacia interinale (o temporanea) del negozio annullabile: il negozio, finché non viene annullato, produce tutti i suoi effetti;
— la relatività dell'azione: l'(—) può essere domandato, di regola, soltanto dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge (si parla, invece, di annullabilità assoluta quando la legge prevede che l'azione di (—) possa essere esperita da qualunque interessato);
— l'irrilevabilità d'ufficio del vizio: il giudice non può, senza domanda di parte, rilevare l'annullabilità;
— la sanabilità del negozio: il negozio annullabile può sanarsi:
— per effetto della prescrizione dell'azione di (—);
— per effetto di convalida;
— la prescrittibilità dell'azione (art. 1442 c.c.): l'azione di (—) è soggetta a prescrizione quinquennale, il cui termine comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata l'incapacità legale o la violenza, o è stato scoperto il dolo o l'errore, oppure dal giorno in cui il negozio è stato concluso, negli altri casi di annullabilità (es.: incapacità naturale); è invece imprescrittibile l'eccezione di (—) (art. 1442, c. 4, c.c.);
— la natura costitutiva dell'azione di (—), in quanto questa mira a modificare una situazione giuridica preesistente: il negozio aveva prodotto i suoi effetti e la sentenza di (—) li elimina.
L'(—) ha efficacia retroattiva, ma non pregiudica i diritti dei terzi [Terzo] acquistati a titolo oneroso in buona fede, salvo nel caso in cui l'(—) dipenda da incapacità legale e salvi, comunque, gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.