Annullamento
Annullamento (d. civ.)
In termini generali, è la conseguenza di una situazione patologica che inficia il negozio giuridico.
Deriva da vizi del negozio giuridico indicati tassativamente dalla legge.
In particolare, esso pu ò conseguire ai vizi della volont à (artt. 1427-1440 c.c.), alla incapacit à legale o naturale (artt. 428, 1425 c.c.) oltre che a sussistere in tutti gli altri casi previsti dalla legge [Invalidit à].
Caratteristiche dell'annullabilit à, quale forma di invalidit à del negozio, sono:
l'efficacia interinale (o temporanea) del negozio annullabile: il negozio, finch é non viene annullato, produce tutti i suoi effetti;
la relativit à dell'azione: l'() pu ò essere domandato, di regola, soltanto dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge (si parla, invece, di annullabilit à assoluta quando la legge prevede che l'azione di () possa essere esperita da qualunque interessato);
l'irrilevabilit à d'ufficio del vizio: il giudice non pu ò, senza domanda di parte, rilevare l'annullabilit à;
la sanabilit à del negozio: il negozio annullabile pu ò sanarsi:
per effetto della prescrizione dell'azione di ();
per effetto di convalida;
la prescrittibilit à dell'azione (art. 1442 c.c.): l'azione di () è soggetta a prescrizione quinquennale, il cui termine comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata l'incapacit à legale o la violenza, o è stato scoperto il dolo o l'errore, oppure dal giorno in cui il negozio è stato concluso, negli altri casi di annullabilit à (es.: incapacit à naturale); è invece imprescrittibile l'eccezione di () (art. 1442, c. 4, c.c.);
la natura costitutiva dell'azione di (), in quanto questa mira a modificare una situazione giuridica preesistente: il negozio aveva prodotto i suoi effetti e la sentenza di () li elimina.
L'() ha efficacia retroattiva, ma non pregiudica i diritti dei terzi [Terzo] acquistati a titolo oneroso in buona fede, salvo nel caso in cui l'() dipenda da incapacit à legale e salvi, comunque, gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.