Famiglia

Famiglia
() di fatto (d. civ.)
È costituita da persone di sesso diverso (secondo alcuni, anche dello stesso sesso) che convivono more uxorio ed, eventualmente, dai figli di esse.
La (—) di fatto non è, quindi, fondata sul matrimonio: essa, pur essendo priva d'una tutela specifica, assume rilievo a taluni effetti. In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile ai conviventi more uxorio il dovere morale di assistenza; ha qualificato come obbligazioni naturali, dunque non ripetibili, le prestazioni alimentari tra i conviventi; ha ritenuto rilevante, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile e di separazione o nella decisione per l'affidamento dei minori, l'esistenza di una (—) di fatto.
La Corte Costituzionale ha escluso, da parte sua, che il convivente more uxorio possa annoverarsi tra i successori legittimi, ma ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 della legge sull'equo canone nella parte in cui non riconosce al convivente il diritto di succedere al conduttore defunto nel contratto di locazione e nella parte in cui non prevede tale diritto in seguito alla cessazione del ménage per abbandono del conduttore, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale.
Riguardo ai c.d. abusi familiari (artt. 342bis, 330, 333 c.c.), la legge (L. 154/2001 e L. 149/2001) ha espressamente riconosciuto la responsabilità del convivente.
() nel diritto civile (d. civ.)
La (—) è la prima delle formazioni sociali dove l'uomo svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). L'art. 29 della Costituzione proclama che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio [Matrimonio] il quale è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Da tale affermazione scaturiscono: il principio della monogamia e quello della eguaglianza dei coniugi.
L'art. 30 della Costituzione proclama che è dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio e soprattutto a questi ultimi la legge assicura ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia.
Da ciò deriva:
— il dovere di entrambi i genitori di educare, allevare e istruire i figli in conformità al loro stato economico;
— il principio dell'equiparazione, ai fini di ogni tutela giuridica e sociale, dei figli legittimi con i figli nati fuori dal matrimonio.
La Costituzione, infine, affida allo Stato il compito di agevolare la formazione della famiglia, proteggere la maternità, l'infanzia etc. (art. 31 Cost.).
In particolare, la (—) è costituita da persone legate da rapporti di coniugio (che lega marito e moglie), parentela (tra persone che discendono da un comune capostipite riconosciuto fino al sesto grado) e affinità (lega tra loro il coniuge e i parenti dell'altro coniuge).
La disciplina della (—) è stata riformata dalla L. 151/75, che ha ribadito tra l'altro il principio di eguaglianza giuridica tra i coniugi; la possibilità di riconoscere figli naturali [Filiazione (naturale)] con identici diritti successori rispetto a quelli legittimi; la esercitabilità della potestà sui figli da parte di entrambi i genitori, non sussistendo più l'istituto della patria potestà.
La legge di riforma ha, inoltre, individuato il regime di comunione dei beni tra i coniugi [Comunione (legale)] come regime patrimoniale legale della famiglia, salva diversa convenzione [Convenzioni (matrimoniali)].
I rapporti patrimoniali (come quelli personali) tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune (artt. 29-30 L. 218/95). È, tuttavia, possibile che i coniugi stipulino un accordo scritto che attesti la volontà di sottoporre i reciproci rapporti patrimoniali alla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
Dai rapporti familiari derivano, infine, in capo ai singoli componenti della famiglia, diritti soggettivi assoluti, indisponibili, imprescrittibili, personalissimi.
Una nuova normativa, la legge 4-4-2001, n. 154, ha introdotto istituti di tutela contro gli abusi familiari.
() nel diritto penale (d. pen.)
Alla (—), in diritto penale, sono dedicati gli artt. 307 e 540 c.p.
Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii ed i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole (art. 307, co. 4 c.p.).
Al riguardo, va precisato che fra gli ascendenti di cui parla l'articolo in esame non sono compresi i genitori adottivi.
Detta, poi, l'art. 540 c.p.: Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione naturale è equiparata alla filiazione legittima.
Il rapporto di filiazione naturale è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.
L'articolo ha riguardo solo al rapporto di filiazione, cioè a quello di discendenza diretta tra padre e figlio e non si estende ai rapporti tra avo e nipote.
I delitti contro la famiglia sono divisi dal codice penale in quattro classi, a ciascuna delle quali è dedicato un capo: 1) delitti contro l'assistenza familiare; 2) delitti contro la morale familiare; 3) delitti contro lo stato di famiglia; 4) delitti contro l'assistenza familiare.