Nullità
Nullit à
() nel diritto civile (d. civ.)
La () è una forma di invalidit à del negozio giuridico.
Per il codice il contratto è nullo quando (art. 1418 c.c.):
è mancante di taluno degli elementi essenziali, indicati dall'art. 1325 c.c. (accordo, causa, oggetto, forma prescritta dalla legge a pena di nullit à);
la causa è illecita;
il motivo che ha indotto alla sua stipula è illecito, semprech é sia unico e comune ad entrambe le parti (art. 1345 c.c., confronta, per ò, gli artt. 626 e 788 c.c., relativi, rispettivamente alle disposizioni testamentarie e alle donazioni [Motivo]);
l'oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile;
è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, nonch é nelle singole ipotesi specificamente previste dalla legge.
I caratteri tipici della () sono la:
improduttivit à di effetti: il negozio non produce gli effetti della categoria cui appartiene (quod nullum est nullum producit effectum);
assolutezza: pu ò essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse;
rilevabilit à di ufficio: pu ò essere rilevata di ufficio dal giudice, senza domanda di parte (art. 1421 c.c.);
insanabilit à: il negozio nullo non pu ò sanarsi per convalida (1423 c.c.) (cfr., per ò, artt. 590 e 799 c.c. [Sanatoria]);
imprescrittibilit à: l'azione di () non è soggetta a limiti di tempo per la sua esperibilit à;
efficacia retroattiva [Retroattivit à] della pronuncia di (): l'accertamento della () di un negozio ha effetto retroattivo (ex tunc) nei confronti delle parti e dei terzi.
La () del negozio si fa valere mediante l'azione di () che è un'azione:
dichiarativa (o di mero accertamento), perch é non tende a mutare la situazione giuridica preesistente, ma si limita semplicemente ad accertarla: infatti la () opera di diritto;
imprescrittibile (art. 1422 c.c.), salvi gli effetti dell'usucapione dei beni e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
Il negozio nullo non produce effetti n é tra le parti, n é nei confronti dei terzi.
Tuttavia, se la domanda di () di un negozio concernente un bene immobile o un bene mobile registrato [Beni] non è stata trascritta entro cinque anni (o tre anni in caso di bene mobile registrato) dalla trascrizione del negozio impugnato, la sentenza dichiarativa della () non pregiudica il diritto del terzo che ha acquistato in buona fede in base ad un atto trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda medesima (art. 2652, n. 6 c.c.). In tale caso, si ha una eccezione alla regola secondo cui il negozio nullo non produce effetti, giustificata dall'esigenza di tutelare la buona fede del terzo e dall'affidamento [Affidamento (Tutela dell')] ingenerato dalla situazione venutasi a creare (assenza, per oltre cinque anni dalla trascrizione del negozio nullo, di domande di () contro l'alienante o i suoi danti causa).
virtuale
Si verifica quando, pur non essendo prevista espressamente da una norma ad hoc (cd. nullit à testuale), risulta dal sistema nel suo complesso, quale conseguenza della violazione di una norma imperativa.
parziale
Quando si riferisce solo ad una parte o a singole clausole del negozio.
In base al principio di conservazione del contratto, la () parziale non d à luogo alla nullit à dell'intero contratto, se non risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullit à medesima.
La valutazione in esame deve essere condotta, secondo l'orientamento oggi prevalente, in senso oggettivo, cio è in considerazione del rapporto funzionale tra la clausola ed il contenuto principale del negozio, quale risulta dall'interpretazione del negozio.
Inoltre, la () di una singola clausola non importa quella dell'intero negozio, quando la clausola nulla è sostituita di diritto da norme imperative (art. 1419, c. 2 c.c.). Tale ipotesi costituisce un caso di integrazione legale del contenuto del negozio (cd. inserzione automatica di clausole).
() nel processo civile (d. proc. civ.)
Gli atti del processo sono viziati da () se difettano dei requisiti previsti dalla legge o necessari per il raggiungimento dello scopo, inteso come obiettivo tipico cui l'atto è destinato secondo le necessit à di svolgimento del processo.
La legge (art. 156 c.p.c.) pone in tema di () i seguenti principi:
non pu ò essere pronunciata la () di alcun atto del processo per inosservanza di forme, se la () non è comminata dalla legge;
pu ò tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo;
la () non pu ò per ò mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La () relativa è rilevabile solo su istanza della parte interessata ed è sanata se quest'ultima non la fa valere nella prima istanza o difesa successiva all'atto cui si riferisce, o alla notizia di esso (art. 157 c. 2 c.p.c.). La () assoluta è rilevabile d'ufficio dal giudice nei soli casi previsti dalla legge ed è invece, di regola, insanabile, salvo eccezioni (es.: l'art. 164 c.p.c.).
La () di un atto si estende solo agli atti successivi da esso dipendenti (v. art. 158 c.p.c.). Nel pronunciare la (), il giudice deve, quando è possibile, disporre la rinnovazione degli atti ai quali essa si estende (art. 162 c.p.c.).
La nullit à della sentenza soggetta ad appello o a ricorso per cassazione pu ò essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione (art. 161 c. 1 c.p.c.). È il principio della conversione delle nullit à in motivi di gravame. La nullit à delle sentenze non pi ù impugnabili, invece, è sanata dalla formazione del giudicato [Cosa giudicata].
() nel processo penale (d. proc. pen.)
Nel processo penale vige il principio della tassativit à delle () degli atti processuali. Tale principio è correlato con l'altro della irrilevanza dei vizi meramente formali degli atti stessi. La () si distingue dalla mera irregolarit à, giacch é, pur essendo entrambe vizio di imperfezione dell'atto, la irregolarit à concerne una violazione (di forme o di termini) che non invalida l'atto e non ne compromette gli effetti. Si differenzia inoltre dall'inesistenza che ricorre tutte le volte in cui un atto non possiede quei requisiti essenziali che lo rendono riconoscibile come atto giuridico (es. sentenza pronunciata da soggetto che non è giudice).
Sono previste () di ordine generale, riguardanti le condizioni di capacit à del giudice, il numero dei giudici necessario a costituire il collegio, l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale e l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato in giudizio. Nell'ambito di queste si distinguono:
le () assolute, le quali sono insanabili e rilevabili anche dal giudice in ogni stato e grado del procedimento;
le () a regime intermedio (cd. relativamente assolute) che, pur rilevabili d'ufficio, non possono essere fatte valere dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
Le () relative, invece, sono quelle che possono essere dichiarate solo su eccezione di parte, rispettando precise preclusioni temporali (art. 181 c.p.p.). Esse, inoltre, non sono eccepibili da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa.
In ogni caso, la () di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo. La dichiarazione di () comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo. Peraltro, dichiarata la () di un atto, il giudice pu ò disporre la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, a spese di chi ha dato causa alla ().