Usi
Usi
() aziendali (d. civ.)
Hanno il valore di mera prassi aziendale e, difettando del carattere della generalit à, trovano applicazione solo all'interno della specifica organizzazione aziendale. Si tratta, invero, di usi cd. negoziali e cio è di prassi adottate nei confronti dei lavoratori nell'ambito di una azienda, che non possono avere alcun valore di fonte del diritto, potendo tutt'al pi ù costituire uno strumento di interpretazione del contratto e di integrazione della volont à dei contraenti.
() bancari (d. banc.)
Regole e procedure che integrano e disciplinano l'effettivo svolgimento dell'attivit à bancaria, soprattutto laddove non esiste una specifica normativa di riferimento.
In passato assumevano notevole importanza nella regolamentazione dei rapporti tra le banche e tra queste ed i propri clienti. Molti () hanno poi trovato una organica formulazione con la diffusione delle norme bancarie uniformi predisposte dall'associazione di categoria, l'ABI.
Il D.Lgs. 385/93 (Testo Unico bancario) ha proibito il rinvio agli () per ci ò che concerne gli obblighi di pubblicit à a carico delle banche.
() civici (d. amm.)
Consistono in quei diritti di natura civica (pertanto indisponibili) di godimento che si esplicano in varie forme (pascolo, semina, legnatico, selvatico, macchiatico, pescatico) a favore dei membri di una collettivit à. Essi possono anche gravare su beni privati, nel qual caso presentano la natura di diritti reali limitati su cose altrui [Diritti (soggettivi)].
L'ordinamento vigente, contrario alla permanenza degli () risalenti ad epoche remote specialmente su fondi di propriet à privata, in quanto impeditivi di un pi ù redditizio sfruttamento, ha disposto la liquidazione degli (), istituendo speciali Commissari regionali per la liquidazione degli ().
() normativi (d. civ.)
Costituiscono fonti del diritto [Consuetudine].
Essi concorrono ad integrare la disciplina del contratto nelle materie non regolate dalla legge o da regolamento.
Le parti sono tenute, infatti, a quanto è determinato dall'accordo e a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli () e l'equit à.
() negoziali (d. civ.)
Sono pratiche generalizzate degli affari; essi, quindi, hanno un'applicazione costante e generalizzata in un dato luogo o settore di affari.
Ai sensi dell'art. 1340 c.c., gli () negoziali o clausole d'uso s'intendono inseriti nel contenuto del contratto salvo che risulti che essi non siano stati voluti dalle parti.
Gli () negoziali, quindi, trovano applicazione senza che occorra la prova che le parti li abbiano conosciuti e accettati; tuttavia si ritiene che essi abbiano la natura di clausole contrattuali e non normative.
() interpretativi (d. civ.)
Il ricorso agli () interpretativi costituisce un criterio sussidiario di interpretazione del contratto. L'art. 1368 c.c., infatti, per l'interpretazione delle clausole ambigue richiama gli (), ovvero ci ò che si pratica nel luogo in cui il contratto è stato concluso o, se una delle parti è un imprenditore, nel luogo in cui è la sede dell'impresa.