Prelazione

Prelazione
Causa legittima di () (d. civ.)
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore (art. 2741 c.c.). Questa par condicio, però, è derogata se sussiste a favore di taluno dei creditori una legittima causa di (—), cioè una causa di preferenza alla prestazione nei confronti dei creditori che, invece, ne sono sprovvisti (chirografari, in quanto il titolo del loro diritto si affida soltanto ad un documento cd. chirografo, non assistito da alcuna garanzia all'infuori di quella generica ex art. 2740 c.c.).
Quando esiste, infatti, una causa di (—) il creditore non concorre con i chirografari, ma ha diritto di far valere per intero il suo credito sul bene oggetto di (—); gli altri creditori concorrono proporzionalmente sul residuo (sero venientibus ossa).
Le cause di (—) si dividono in due tipi: privilegi e garanzie reali [Pegno; Ipoteca].
Le cause legittime di (—) costituiscono ius singulare, per il quale non è ammessa applicazione analogica. Inoltre, non è consentito alle parti di stabilire altre cause legittime di (—) diverse da quelle previste dal legislatore.
Diritto di () (d. civ.)
È il diritto a essere preferito ad ogni altro soggetto, a parità di condizioni, nella stipula di un determinato contratto. Tale diritto può trovare la sua fonte costitutiva nella legge o nell'accordo delle parti, distinguendosi in tal modo la (—) legale da quella convenzionale.
È una clausola, frequentemente prevista dagli atti costitutivi delle società, che prescrive che il socio, il quale intenda vendere le proprie azioni, deve preventivamente offrirle agli altri soci, affinché essi possano esercitare il diritto di (—) sulle stesse.
Per quanto riguarda il regime giuridico dell'atto compiuto in violazione della clausola di (—) l'opinione prevalente afferma che esso sia nullo. Vi è, tuttavia, chi sostiene, al contrario, che la (—) sia posta unicamente nell'interesse dei soci cui essa spetta e che, pertanto, l'atto di alienazione sia valido, salva la possibilità di esercitare un diritto di riscatto affine a quello previsto dall'art. 732 c.c. [(—) degli eredi].
() degli eredi