Somministrazione

Somministrazione
Contratto di () (d. civ.)
Con il contratto di (—) una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore di un'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.).
È un contratto consensuale, ad efficacia obbligatoria nel caso di somministrazione d'uso (di bottiglie per la vendita di bevande, che debbono essere restituite), o ad effetti reali nella somministrazione di consumo (fornitura di gas, energia elettrica etc. in cui le cose fornite vengono trasferite in proprietà al somministrato).
Si tratta di un contratto di durata avente ad oggetto più prestazioni autonome e differenti, ma tra loro collegate in funzione di soddisfare esigenze di tipo continuativo o periodico.
La prestazione è periodica quando va ripetuta a distanza di tempo, a scadenze determinate (es. somministrazione settimanale di foraggio ad una scuderia). Continuativa è invece la prestazione che si prolunga ininterrottamente per tutta la durata del contratto (es. erogazione di acqua corrente).
Di frequente ricorrenza nel contratto di (—) è la cd. clausola di esclusiva, in virtù della quale uno o entrambi i contraenti si impegnano a non offrire e/o chiedere la stessa prestazione ad altri in un determinato ambito territoriale e per il tempo della durata del contratto.
Rileva infine il cd. patto di preferenza, di efficacia al massimo quinquennale, con cui il somministrato si obbliga a preferire il somministrante, a parità di condizioni, per la stipula di un futuro contratto di (—) avente lo stesso oggetto.
Sottospecie del contratto di (—), rientrante nella fattispecie di cui all'art. 1559 c.c., è il contratto di catering [Catering (Contratto di)], di derivazione anglosassone, con cui una parte si obbliga verso corrispettivo di un prezzo ad approvvigionare l'altra di pasti pronti per il consumo.
() di lavoro (d. lav.)
La (—) consente a un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi a un altro soggetto appositamente autorizzato (somministratore) per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore.
Nella (—) occorre distinguere due contratti diversi:
— un contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale;
— un contratto di lavoro stipulato tra il somministratore e il lavoratore.
Per quanto riguarda il contratto tra somministratore e utilizzatore, la legge non pone limiti per la stipulazione del contratto da parte dell'utilizzatore. Il somministratore deve essere un'Agenzia per il lavoro debitamente autorizzata allo svolgimento dell'attività di somministrazione e iscritta nell'apposita sezione dell'Albo informatico.
Per quanto riguarda, invece, il contratto tra somministratore e lavoratore, può essere stipulato da tutti i lavoratori.
Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta e contenere alcune specifiche indicazioni.
Non sono previsti requisiti specifici per il contratto di lavoro che lega il somministratore e il lavoratore: la forma deve essere quella prevista per la tipologia contrattuale applicata.
I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto alla parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali: pertanto se il somministratore non dovesse versare il dovuto al lavoratore questo può richiederlo all'utilizzatore, che è obbligato a corrisponderlo.
A seguito della L. 247/2007, che ha eliminato il contratto di (—) di lavoro a tempo indeterminato, è consentita soltanto la (—) a tempo determinato.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto alla disciplina generale dei rapporti di lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali. Il contratto può essere stipulato anche a tempo parziale. Se il contratto di lavoro è stipulato a tempo determinato si applicano in quanto compatibile le disposizioni del contratto a termine (D. Lgs. 368/2001), con alcune differenze:
— il somministratore può concludere più contratti a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo;
— gli obblighi di~ informazione e formazione hanno una disciplina specifica per la somministrazione.
È nulla ogni clausola che possa limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione. Il divieto può essere derogato a fronte di una congrua indennità per il lavoratore, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
Il contratto di somministrazione può essere stipulato dalle Agenzie per~il lavoro autorizzate all'esercizio dell'attività di somministrazione e iscritte all'Albo (secondo quanto previsto dal D. Lgs. 276/2003).