Somministrazione
Somministrazione
Contratto di () (d. civ.)
Con il contratto di () una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore di un'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.).
Si tratta di un contratto di durata avente ad oggetto pi ù prestazioni autonome e differenti, ma tra loro collegate in funzione di soddisfare esigenze di tipo continuativo o periodico.
La prestazione è periodica quando va ripetuta a distanza di tempo, a scadenze determinate (es. somministrazione settimanale di foraggio ad una scuderia). Continuativa è invece la prestazione che si prolunga ininterrottamente per tutta la durata del contratto (es. erogazione di acqua corrente).
Di frequente ricorrenza nel contratto di () è la cd. clausola di esclusiva, in virt ù della quale uno o entrambi i contraenti si impegnano a non offrire e/o chiedere la stessa prestazione ad altri in un determinato ambito territoriale e per il tempo della durata del contratto.
Rileva infine il cd. patto di preferenza, di efficacia al massimo quinquennale, con cui il somministrato si obbliga a preferire il somministrante, a parit à di condizioni, per la stipula di un futuro contratto di () avente lo stesso oggetto.
Sottospecie del contratto di (), rientrante nella fattispecie di cui all'art. 1559 c.c., è il contratto di catering [Catering (Contratto di)], di derivazione anglosassone, con cui una parte si obbliga verso corrispettivo di un prezzo ad approvvigionare l'altra di pasti pronti per il consumo.
() di lavoro (d. lav.)
La () consente a un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi a un altro soggetto appositamente autorizzato (somministratore) per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore.
Nella () occorre distinguere due contratti diversi:
un contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale;
un contratto di lavoro stipulato tra il somministratore e il lavoratore.
Per quanto riguarda il contratto tra somministratore e utilizzatore, la legge non pone limiti per la stipulazione del contratto da parte dell'utilizzatore. Il somministratore deve essere un'Agenzia per il lavoro debitamente autorizzata allo svolgimento dell'attivit à di somministrazione e iscritta nell'apposita sezione dell'Albo informatico.
Per quanto riguarda, invece, il contratto tra somministratore e lavoratore, pu ò essere stipulato da tutti i lavoratori.
Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta e contenere alcune specifiche indicazioni.
Non sono previsti requisiti specifici per il contratto di lavoro che lega il somministratore e il lavoratore: la forma deve essere quella prevista per la tipologia contrattuale applicata.
I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto alla parit à di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parit à di mansioni svolte.
L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali: pertanto se il somministratore non dovesse versare il dovuto al lavoratore questo pu ò richiederlo all'utilizzatore, che è obbligato a corrisponderlo.
A seguito della L. 247/2007, che ha eliminato il contratto di () di lavoro a tempo indeterminato, è consentita soltanto la () a tempo determinato.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto alla disciplina generale dei rapporti di lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali. Il contratto pu ò essere stipulato anche a tempo parziale. Se il contratto di lavoro è stipulato a tempo determinato si applicano in quanto compatibile le disposizioni del contratto a termine (D. Lgs. 368/2001), con alcune differenze:
il somministratore pu ò concludere pi ù contratti a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo;
gli obblighi di~ informazione e formazione hanno una disciplina specifica per la somministrazione.
Il contratto di somministrazione pu ò essere stipulato dalle Agenzie per~il lavoro autorizzate all'esercizio dell'attivit à di somministrazione e iscritte all'Albo (secondo quanto previsto dal D. Lgs. 276/2003).