Risoluzione del contratto

Risoluzione del contratto (d. civ.)
Scioglimento di un contratto a prestazioni corrispettive per il sopravvenire di fatti che alterano l'equilibrio tra le prestazioni (cd. sinallagma). Il vizio del sinallagma, in tal caso, non è genetico ma funzionale e i fatti che lo determinano possono essere causati dal comportamento delle parti o da eventi imprevedibili estranei alla loro sfera di controllo.
Il codice ha disciplinato tre figure tipiche in cui, dopo la conclusione di un contratto a prestazioni corrispettive, si verifica una disfunzione nel nesso di interdipendenza tra le prestazioni:
— per inadempimento;
— per impossibilità sopravvenuta [Impossibilità della prestazione];
— per eccessiva onerosità della prestazione.
La (—) per inadempimento può essere di diritto (o automatica) allorquando si produce senza necessità di ricorrere ad una pronuncia giudiziale. Ciò non toglie tuttavia che le parti, in caso di contestazione, possano adire l'autorità giudiziaria: in tal caso però la pronuncia non avrà carattere costitutivo, ma si limiterà ad accertare se la (—) si è verificata o meno.
I casi di (—) di diritto espressamente regolati dal codice sono tre:
— il termine essenziale [Termine].
Negli altri casi, il contraente che voglia risolvere il contratto deve agire giudizialmente e la pronuncia risolutiva ha, in tal caso, carattere costitutivo.