Risoluzione del contratto
Risoluzione del contratto (d. civ.)
Scioglimento di un contratto a prestazioni corrispettive per il sopravvenire di fatti che alterano l'equilibrio tra le prestazioni (cd. sinallagma). Il vizio del sinallagma, in tal caso, non è genetico ma funzionale e i fatti che lo determinano possono essere causati dal comportamento delle parti o da eventi imprevedibili estranei alla loro sfera di controllo.
Il codice ha disciplinato tre figure tipiche in cui, dopo la conclusione di un contratto a prestazioni corrispettive, si verifica una disfunzione nel nesso di interdipendenza tra le prestazioni:
per inadempimento;
per impossibilit à sopravvenuta [Impossibilit à della prestazione];
per eccessiva onerosit à della prestazione.
La () per inadempimento pu ò essere di diritto (o automatica) allorquando si produce senza necessit à di ricorrere ad una pronuncia giudiziale. Ci ò non toglie tuttavia che le parti, in caso di contestazione, possano adire l'autorit à giudiziaria: in tal caso per ò la pronuncia non avr à carattere costitutivo, ma si limiter à ad accertare se la () si è verificata o meno.
I casi di () di diritto espressamente regolati dal codice sono tre:
la diffida ad adempiere;
il termine essenziale [Termine].
Negli altri casi, il contraente che voglia risolvere il contratto deve agire giudizialmente e la pronuncia risolutiva ha, in tal caso, carattere costitutivo.