Tribunale

Tribunale (d. proc.)
Organo giurisdizionale che ha competenza in materia civile e penale ed il cui ambito territoriale è definito circondario.
Ai sensi dell'art. 48 Ord. giud., come modificato dalla L. 353/90 (in vigore dal 30-4-1995), il (—) decide, nelle cause civili:
— di regola, in composizione monocratica;
— in casi eccezionali, in composizione collegiale (ossia con il numero invariabile di tre votanti).
A capo del (—) è previsto un presidente e, nei (—) divisi in più sezioni, sono previsti anche singoli presidenti di sezione. Essi hanno funzioni di coordinamento e di organizzazione dell'ufficio giudiziario.
In campo penale, al (—) è attribuita una competenza residuale: il (—), infatti è competente per i reati che non appartengono alla competenza della Corte d'Assise o del giudice di pace (art. 6).
Con la riforma del Giudice Unico, efficace dal 2-1-2000 (data di entrata in vigore della L. 16-12-1999, n. 479), il Tribunale in primo grado giudica nella seguente composizione: Tribunale monocratico (come regola); Tribunale collegiale (per le ipotesi eccezionalmente previste: si veda art. 33bis c.p.p., di nuova introduzione), la Corte di Assise (per i delitti di sua competenza: si veda art. 5 c.p.p.). A titolo esemplificativo, sono di attribuzione collegiale (Tribunale composto da tre magistrati) i delitti di associazione mafiosa; la quasi totalità dei delitti contro la P.A., quelli di usura e riciclaggio; la bancarotta fraudolenta ed i reati societari; l'associazione per traffico di stupefacenti; i delitti relativi alle associazioni segrete, ecc.). La violazione delle norme disciplinanti la ripartizione dei processi tra Tribunale monocratico e Tribunale collegiale, non è causa di nullità assoluta, ma non costituisce neanche una questione di competenza, in quanto questa pur sempre è incardinata presso il Tribunale, sebbene in diversa composizione. Trattasi, pertanto, di mera questione di rito.
Alla luce della L. 16-12-1999, n. 479, vi è quasi integrale corrispondenza tra i riti extradibattimentali (decreto penale, patteggiamento e giudizio abbreviato) e dibattimentali (ordinario e direttissimo) del Tribunale monocratico ed i corrispondenti riti del Tribunale collegiale, soprattutto nei casi in cui innanzi al Tribunale monocratico sia prevista la fase dell'udienza preliminare. I riti del Tribunale monocratico, anche se fanno riferimento agli archetipi del Tribunale collegiale, sono, peraltro, dal punto di vista statistico-numerico, quelli di più frequente applicazione e vale per essi il procedimento un tempo applicabile al rito pretorile, per la maggiore agilità e speditezza dello stesso.
Ai procedimenti da svolgersi innanzi al Tribunale in composizione collegiale vanno applicate le attuali norme già previste prima della riforma per il rito di Tribunale, con conseguente celebrazione dell'udienza preliminare prima del dibattimento.
() amministrativo regionale (d. amm.)
() dei Ministri
Organo giurisdizionale speciale organizzato per sorteggio in ogni Tribunale sede di distretto di Corte d'Appello che giudica sulla responsabilità penale dei Ministri.
Al (—) spetta decidere se disporre l'archiviazione del caso oppure trasmettere gli atti al Presidente della Camera per ottenere l'autorizzazione.
() della libertà
Con questa espressione si fa riferimento al Tribunale ordinario penale o ad una sezione dello stesso, chiamati a decidere in ordine alle impugnazioni proposte avverso provvedimenti relativi alla libertà personale o a misure cautelari reali.
In particolare, al (—) sono in primo luogo demandate le richieste di riesame, anche nel merito, avanzate dall'imputato o dal suo difensore ai sensi dell'art. 309 c.p.p., in relazione all'applicazione di una misura cautelare di coercizione, ovvero contro il decreto di sequestro o di convalida del sequestro ex art. 259 c.p.p.
Il (—) pronuncia, inoltre, sull'appello proposto dal pubblico ministero, l'imputato o il suo difensore ex art. 310 c.p.p. contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali.
Le decisioni del (—) in tema di riesame o appello sono tutte suscettibili di ricorso per cassazione [Cassazione (Ricorso per)] (art. 311 c.p.p.).
() delle acque
È un organo giurisdizionale speciale competente per tutte le controversie relative al demanio idrico.
Compongono il (—):
— i Tribunali regionali delle acque pubbliche: sezioni specializzate istituite presso alcune Corti d'Appello, giudicano in prima istanza sulle controversie riguardanti le lesioni di diritti soggettivi, la demanialità delle acque, diritti connessi all'utilizzazione delle acque, ed altre ipotesi tassativamente determinate dall'art. 140 T.U. 1775/1933;
— il Tribunale superiore delle acque pubbliche: il quale, oltre a deliberare come giudice di appello, ha una triplice competenza:
— competenza generale di legittimità: rientrano in essa tutti i ricorsi contro provvedimenti definitivi in materia di acque che siano lesivi di interessi legittimi;
— competenza speciale di merito: rientrano i ricorsi contro i provvedimenti definitivi lesivi di interessi legittimi relativi alla repressione delle contravvenzioni alle norme di polizia demaniale in materia di acque, alla riduzione in pristino dello stato delle cose del demanio idrico;
— competenza in materia di revoca e decadenza dei diritti esclusivi di pesca.
() di primo grado (d. com.)
Secondo quanto stabilito dall'Atto Unico Europeo, il 24 ottobre 1988 è stato istituito un (—) competente in materia di ricorsi nel settore coperto dal trattato CECA, in materia di ricorsi nel settore delle norme sulla concorrenza in materia di controversie tra la Comunità e i suoi agenti.
L'art. 225 Trattato CE, ha recepito con carattere di definitività tale decisione, nella misura in cui affianca alla Corte di Giustizia una giurisdizione di primo grado a carattere permanente.
Il (—) ha la propria sede in Lussemburgo, presso la Corte di Giustizia.
Esso è composto di 15 membri, nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri per un periodo di 6 anni con criteri analoghi a quelli seguiti per i membri della Corte.
Scopo dell'istituzione del (—) è stato quello di alleggerire la Corte di Giustizia dall'esame dei fatti in settori di particolare complessità.
Il principio dell'unicità della giurisdizione resta tuttavia garantito:
— dalla impugnabilità delle sentenze del (—) dinanzi alla Corte di Giustizia;
— dalla giurisdizione esclusiva della Corte di Giustizia nei ricorsi contro atti normativi o atti di interesse generale.
() fallimentare
È il tribunale che ha dichiarato il fallimento, instaurando la relativa procedura, alla quale sovraintende con vasti poteri. Compete, infatti, al (—): nominare ed eventualmente sostituire il giudice delegato e il curatore; risolvere i contrasti tra i suddetti organi; chiedere chiarimenti e informazioni al curatore, al fallito e al comitato dei creditori; provvedere sulle controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato.
Il (—) è l'organo centrale della procedura fallimentare, con poteri sia di impulso che di controllo e con funzioni che rivestono sia carattere giurisdizionale che amministrativo.
I provvedimenti del (—) sono pronunciati con decreto avverso il quale, con l'entrata in vigore della riforma delle procedure concorsuali (D.Lgs. 5/2006) sarà possibile proporre reclamo, come si evince dal novellato testo dell'art. 23 L.F. e del successivo art. 26.
() internazionale per i crimini nella ex-Jugoslavia
Tribunale internazionale, con sede all'Aia (Olanda), istituito per giudicare dei crimini commessi nei territori dell'ex-Jugoslavia. Il tribunale è chiamato a perseguire tutti quegli individui che abbiano commesso o che abbiano ordinato di commettere gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 1949, delle leggi e degli usi di guerra, il crimine di genocidio e qualsiasi altro crimine contro l'umanità [Crimini internazionali]. Avverso le sentenze del (—) è possibile ricorrere in appello alla Corte d'Appello creata ad hoc.
Pur essendo stato presentato come una Norimberga-bis, chiamato a punire, aldilà delle giurisdizioni dei singoli Stati, le violazioni gravi dei diritti dell'uomo, esso presenta notevoli difficoltà a funzionare.
() militare
Organo speciale [Giudice (speciali)] della giurisdizione penale che ha competenza in materia militare.
L'art. 103 della Cost. statuisce che i (—) in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi dagli appartenenti alle forze armate dello Stato. Diversamente, sono assoggettati alla giurisdizione del (—) anche i civili, ove sussista lo stato di guerra.
I (—) sono nove in tutta Italia con competenza estesa a varie regioni e si compongono di tre membri: due magistrati militari e un rappresentante delle forze armate. L'accesso alla magistratura militare avviene per concorso; i giudici dipendono, solo funzionalmente, dal Ministero della difesa. Contro le decisioni dei (—) è sempre possibile ricorso per Cassazione [Cassazione (Ricorso per)].
() per i minorenni
È un organo giudiziario con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18.
Il (—) è istituito presso ogni sede di Corte d'Appello o di sezione di Corte d'Appello ed è composto da un magistrato di Tribunale e da due componenti privati, un uomo e una donna.
L'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ha inciso profondamente anche sulla struttura degli istituti per i minorenni. Il D.P.R. 28-7-1989, n. 272 ha cambiato la denominazione dei centri di rieducazione per i minorenni in centri per la giustizia minorile, che hanno competenza regionale. È da notare che la nuova normativa si preoccupa in ogni modo di porre a contatto con i minori persone di sicura esperienza. Il (—) è un organo giudiziario autonomo e specializzato.
La circoscrizione territoriale del (—) coincide con quella della Corte d'Appello o della sezione della Corte d'Appello presso la quale il Tribunale stesso è istituito.
La competenza [Competenza (processuale)] funzionale del (—) è determinata dall'attribuzione allo stesso della cognizione in primo grado di tutti i procedimenti riguardanti:
— i reati commessi nell'ambito del distretto dai minori degli anni 18 (competenza penale);
— l'applicazione di misure rieducative nei confronti dei minori degli anni 18 residenti nello stesso territorio (competenza amministrativa);
— l'esercizio della potestà dei genitori, della tutela, l'amministrazione patrimoniale, l'assistenza, l'affiliazione, l'adozione, sempre relativi ai minorenni residenti nel distretto di Corte d'appello (competenza civile).
Il (—) deve essere, inoltre, informato di tutti i procedimenti in corso per i delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenni, commessi in danno di persone minori d'età.