Misure

Misure (d. pen.; d. proc. pen.)
() alternative alla detenzione
L'ordinamento penitenziario (L. 354/1975) ha introdotto modalità di esecuzione delle condanne alternative rispetto alla tradizionale esecuzione negli istituti penitenziari.
La competenza a decidere sulla concessione delle misure è affidata al Tribunale di sorveglianza.
Possono accedervi i detenuti che devono scontare un residuo di pena che risulta nei limiti fissati dalla legge e che hanno evidenziato progressi nel processo di risocializzazione.
() cautelari
Le (—) (artt. 272-325 c.p.p.) sono misure adottate dall'autorità giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari o nella fase processuale, che hanno effetti limitativi della libertà personale o della disponibilità di determinati beni, al fine di evitare che il tempo, più o meno lungo, necessario alla conclusione del processo comprometta l'esplicazione dell'attività giudiziaria penale, pregiudicandone lo svolgimento e il risultato.
Per quanto riguarda i criteri di scelta delle misure, il giudice tiene conto dell'idoneità di ciascuna in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare. Inoltre, devono essere osservati:
— il principio di adeguatezza, secondo cui la misura della custodia cautelare in carcere deve essere utilizzata solo come extrema ratio, cioè quando le altre risultino inadeguate (tranne i reati di associazione di tipo mafioso, in cui essa è obbligatoria);
— il principio di proporzionalità, secondo cui la misura utilizzata deve essere proporzionata al fatto e alla sanzione.
La custodia cautelare in carcere non può essere disposta nei seguenti casi:
— donna incinta o madre di prole di età inferiore a 3 anni con lei convivente o il padre nel caso in cui la madre sia deceduta;
— persona che ha superato l'età di 70 anni;
— persona affetta da AIDS conclamata.
() coercitive
[Misure (cautelari)].
() di prevenzione
Denominate anche misure di polizia sono adottate in base a meri indizi o sospetti.
A differenza delle misure di sicurezza non presuppongono la commissione di un reato ma hanno lo scopo di prevenirlo, arginando la pericolosità sociale di determinate categorie di individui.
La L. 327/88 ha ristretto l'ambito a tre categorie:
— coloro che, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, siano abitualmente dediti a traffici delittuosi;
— coloro che per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
— coloro che, per il loro comportamento, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Le (—) si distinguono in personali e reali.
Le prime sono l'avviso orale, il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, la sorveglianza speciale, il divieto e l'obbligo di soggiorno.
Le misure di prevenzione reali (o patrimoniali) dirette a colpire i cespiti che si abbia motivo di ritenere essere il frutto o il reimpiego di attività illecite, sono state introdotte dalla L. 646/82 in ragione della loro particolare idoneità a contrastare le organizzazioni mafiose e il fenomeno dell'usura. Esse sono il sequestro anticipato, il sequestro disposto nel corso del procedimento finalizzato all'applicazione della misura di prevenzione, la confisca e la cauzione.
() di sicurezza
Le (—) sono applicate in relazione alla pericolosità sociale del soggetto stesso allo scopo di riadattarlo alla libera vita sociale; esse costituiscono mezzi di prevenzione della delinquenza ad applicazione individuale.
Per l'applicazione delle (—) occorrono la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato o di un quasi reato e la pericolosità del reo, che va accertata sempre in concreto di volta in volta dal giudice. Si parla di quasi reato ogniqualvolta si è in presenza di un'azione che, pur non avendo carattere di reato, si manifesta in modo talmente prossimo al reato da permettere di riconoscere in essa un indizio sicuro di pericolosità sociale. Ne sono esempi il reato impossibile (art. 49 c.p.), l'accordo criminoso non eseguito o l'istigazione a commettere un delitto non accolta (art. 115 c.p.).
La durata delle (—) è indeterminata nel massimo, perché collegata al protrarsi o alla cessazione della pericolosità sociale. È fissata dalla legge una durata minima, ma il Tribunale di sorveglianza può revocare la misura anche prima che sia decorso il tempo corrispondente a tale durata.
Le misure di sicurezza possono essere personali o patrimoniali. Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Le misure di sicurezza detentive sono la colonia agricola o casa di lavoro, la casa di cura e di custodia, l'ospedale psichiatrico giudiziario e il riformatorio giudiziario.
Sono, invece, misure di sicurezza non detentive la libertà vigilata, il divieto di soggiorno, il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche e l'espulsione dello straniero dallo Stato.
Infine, le misure di sicurezza patrimoniali comprendono la cauzione di buona condotta [Cauzione] e la confisca.
Ai sensi degli artt. 312 e 313 c.p.p., in qualsiasi stato e grado del procedimento penale può farsi luogo all'applicazione provvisoria delle (—), se ricorrono gravi indizi della commissione del fatto e l'indagato/imputato manifesti pericolosità sociale.
() interdittive (d. pen.)
[Misure (cautelari)].