Misure
Misure (d. pen.; d. proc. pen.)
() alternative alla detenzione
L'ordinamento penitenziario (L. 354/1975) ha introdotto modalit à di esecuzione delle condanne alternative rispetto alla tradizionale esecuzione negli istituti penitenziari.
La competenza a decidere sulla concessione delle misure è affidata al Tribunale di sorveglianza.
Possono accedervi i detenuti che devono scontare un residuo di pena che risulta nei limiti fissati dalla legge e che hanno evidenziato progressi nel processo di risocializzazione.
() cautelari
Le () (artt. 272-325 c.p.p.) sono misure adottate dall'autorit à giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari o nella fase processuale, che hanno effetti limitativi della libert à personale o della disponibilit à di determinati beni, al fine di evitare che il tempo, pi ù o meno lungo, necessario alla conclusione del processo comprometta l'esplicazione dell'attivit à giudiziaria penale, pregiudicandone lo svolgimento e il risultato.
Per quanto riguarda i criteri di scelta delle misure, il giudice tiene conto dell'idoneit à di ciascuna in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare. Inoltre, devono essere osservati:
il principio di adeguatezza, secondo cui la misura della custodia cautelare in carcere deve essere utilizzata solo come extrema ratio, cio è quando le altre risultino inadeguate (tranne i reati di associazione di tipo mafioso, in cui essa è obbligatoria);
il principio di proporzionalit à, secondo cui la misura utilizzata deve essere proporzionata al fatto e alla sanzione.
La custodia cautelare in carcere non pu ò essere disposta nei seguenti casi:
donna incinta o madre di prole di et à inferiore a 3 anni con lei convivente o il padre nel caso in cui la madre sia deceduta;
persona che ha superato l'et à di 70 anni;
persona affetta da AIDS conclamata.
() coercitive
[Misure (cautelari)].
() di prevenzione
Denominate anche misure di polizia sono adottate in base a meri indizi o sospetti.
A differenza delle misure di sicurezza non presuppongono la commissione di un reato ma hanno lo scopo di prevenirlo, arginando la pericolosit à sociale di determinate categorie di individui.
La L. 327/88 ha ristretto l'ambito a tre categorie:
coloro che, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, siano abitualmente dediti a traffici delittuosi;
coloro che per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivit à delittuose;
coloro che, per il loro comportamento, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrit à fisica o morale dei minorenni, la sanit à, la sicurezza o la tranquillit à pubblica.
Le () si distinguono in personali e reali.
Le prime sono l'avviso orale, il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, la sorveglianza speciale, il divieto e l'obbligo di soggiorno.
Le misure di prevenzione reali (o patrimoniali) dirette a colpire i cespiti che si abbia motivo di ritenere essere il frutto o il reimpiego di attivit à illecite, sono state introdotte dalla L. 646/82 in ragione della loro particolare idoneit à a contrastare le organizzazioni mafiose e il fenomeno dell'usura. Esse sono il sequestro anticipato, il sequestro disposto nel corso del procedimento finalizzato all'applicazione della misura di prevenzione, la confisca e la cauzione.
() di sicurezza
Le () sono applicate in relazione alla pericolosit à sociale del soggetto stesso allo scopo di riadattarlo alla libera vita sociale; esse costituiscono mezzi di prevenzione della delinquenza ad applicazione individuale.
Per l'applicazione delle () occorrono la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato o di un quasi reato e la pericolosit à del reo, che va accertata sempre in concreto di volta in volta dal giudice. Si parla di quasi reato ogniqualvolta si è in presenza di un'azione che, pur non avendo carattere di reato, si manifesta in modo talmente prossimo al reato da permettere di riconoscere in essa un indizio sicuro di pericolosit à sociale. Ne sono esempi il reato impossibile (art. 49 c.p.), l'accordo criminoso non eseguito o l'istigazione a commettere un delitto non accolta (art. 115 c.p.).
La durata delle () è indeterminata nel massimo, perch é collegata al protrarsi o alla cessazione della pericolosit à sociale. È fissata dalla legge una durata minima, ma il Tribunale di sorveglianza pu ò revocare la misura anche prima che sia decorso il tempo corrispondente a tale durata.
Le misure di sicurezza possono essere personali o patrimoniali. Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Le misure di sicurezza detentive sono la colonia agricola o casa di lavoro, la casa di cura e di custodia, l'ospedale psichiatrico giudiziario e il riformatorio giudiziario.
Sono, invece, misure di sicurezza non detentive la libert à vigilata, il divieto di soggiorno, il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche e l'espulsione dello straniero dallo Stato.
Infine, le misure di sicurezza patrimoniali comprendono la cauzione di buona condotta [Cauzione] e la confisca.
Ai sensi degli artt. 312 e 313 c.p.p., in qualsiasi stato e grado del procedimento penale pu ò farsi luogo all'applicazione provvisoria delle (), se ricorrono gravi indizi della commissione del fatto e l'indagato/imputato manifesti pericolosit à sociale.
() interdittive (d. pen.)
[Misure (cautelari)].