T.A.R.

T.A.R. [tribunale amministrativo regionale] (d. amm.)
Organo di giustizia amministrativa di primo grado, istituiti con L. 1034/1971. Sono venti, uno per ciascuna Regione, con sede nel capoluogo regionale; in nove Regioni sono state istituite anche sezioni staccate. Ogni (—) è composto da un presidente e da almeno cinque magistrati amministrativi regionali che sono reclutati con concorso pubblico; essi concorrono a formare, a seguito della L. 186/1982, un unico personale di magistratura amministrativa.
La nomina, la carriera, le funzioni e le altre vicende concernenti i magistrati del TAR, nonché l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa sono regolate dalla legge 182/1986, così come sensibilmente modificata dalle disposizioni recate dagli artt. 13-21 della legge n. 205/2000.
I (—) hanno tre diverse specie di competenza:
— una giurisdizione generale di legittimità (artt. 2, 3 e 4 L. 1034/1971): ha ad oggetto atti lesivi di interessi legittimi. I (—) possono solo annullare l'atto illegittimo, ma non possono riformare né sostituire l'atto annullato;
— una giurisdizione eccezionale di merito per materie tassativamente determinate dalla legge (art. 26 L. T.A.R.): l'atto è sindacato non solo sotto il profilo della legittimità ma anche sotto il profilo della convenienza e dell'opportunità. Ne consegue un ampliamento dei poteri di cognizione, di istruzione e decisione del giudice, che può annullare l'atto per motivi di legittimità o per vizi di merito, riformarlo in tutto o in parte, sostituirlo con un altro da esso stesso formato. Tra le materie di giurisdizione di merito del (—) l'ipotesi più importante, è quella del cd. giudizio di ottemperanza;
— una giurisdizione esclusiva nelle materie tassativamente determinate (art. 7 L. e artt. 33 e 34 del D.Lgs. 80/1998, così come modif. dalla L. 205/2000).