Adempimento
Adempimento (d. civ.)
Di conseguenza, come stabilisce l'art. 1181 c.c., il creditore pu ò rifiutare un () parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente (es.: il portatore di una cambiale o di un assegno non pu ò rifiutare un pagamento parziale). Il creditore non potr à, tuttavia, rifiutare la parziale esecuzione della prestazione in caso di impossibilit à parziale sopravvenuta [Impossibilit à della prestazione] (art. 1258 c.c.).
L'art. 1176 c.c. impone al debitore di usare, nell'adempimento dell'obbligazione, la diligenza del buon padre di famiglia per evitare la responsabilit à contrattuale.
Per l'(), in quanto atto dovuto, non è richiesta la capacit à d'agire ma la mera capacit à di intendere e di volere (art. 1191 c.c.).
Circa il luogo e il tempo dell'(), vedi rispettivamente artt. 1182 e 1183 c.c. [Luogo (dell'adempimento); Termine].
Atti preparatori dell'()
Sono quelli che il debitore è tenuto a porre in essere tempestivamente per rendere possibile l'() al momento della scadenza del termine. Rientrano nel contenuto della prestazione.
() ritardato
() del terzo
Si ha quando la prestazione è effettuata da un terzo (cio è da un soggetto non obbligato) anzich é dal debitore (art. 1180 c.c.). Naturalmente ci ò pu ò accadere solo per le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni di cose fungibili, per le quali, cio è, è indifferente per il creditore che il pagamento sia fatto dal debitore o da un terzo.
Il creditore normalmente non pu ò opporsi all'() del terzo tranne che in due casi:
se egli ha interesse che il debitore esegua personalmente la prestazione (come avviene se la prestazione è infungibile; es.: se mi sono rivolto a un noto architetto per un progetto edilizio);
se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione, che, comunque, non è vincolante.
Prestazione in luogo dell'()