Adempimento

Adempimento (d. civ.)
È il modo di estinzione tipico dell'obbligazione. In base all'art. 1218 c.c., esso si definisce come l'esatta esecuzione della prestazione dovuta (cioè il suo oggetto deve corrispondere al contenuto della prestazione), ed estingue, in via diretta e contemporanea, sia l'obbligo del debitore, sia il diritto del creditore.
Di conseguenza, come stabilisce l'art. 1181 c.c., il creditore può rifiutare un () parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente (es.: il portatore di una cambiale o di un assegno non può rifiutare un pagamento parziale). Il creditore non potrà, tuttavia, rifiutare la parziale esecuzione della prestazione in caso di impossibilità parziale sopravvenuta [Impossibilità della prestazione] (art. 1258 c.c.).
L'art. 1176 c.c. impone al debitore di usare, nell'adempimento dell'obbligazione, la diligenza del buon padre di famiglia per evitare la responsabilità contrattuale.
Per l'(—), in quanto atto dovuto, non è richiesta la capacità d'agire ma la mera capacità di intendere e di volere (art. 1191 c.c.).
Circa il luogo e il tempo dell'(—), vedi rispettivamente artt. 1182 e 1183 c.c. [Luogo (dell'adempimento); Termine].
Atti preparatori dell'()
Sono quelli che il debitore è tenuto a porre in essere tempestivamente per rendere possibile l'(—) al momento della scadenza del termine. Rientrano nel contenuto della prestazione.
() ritardato
() del terzo
Si ha quando la prestazione è effettuata da un terzo (cioè da un soggetto non obbligato) anziché dal debitore (art. 1180 c.c.). Naturalmente ciò può accadere solo per le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni di cose fungibili, per le quali, cioè, è indifferente per il creditore che il pagamento sia fatto dal debitore o da un terzo.
Il creditore normalmente non può opporsi all'(—) del terzo tranne che in due casi:
— se egli ha interesse che il debitore esegua personalmente la prestazione (come avviene se la prestazione è infungibile; es.: se mi sono rivolto a un noto architetto per un progetto edilizio);
— se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione, che, comunque, non è vincolante.
Prestazione in luogo dell'()