Caso fortuito

Caso fortuito (d. pen; d. civ.)
() nel diritto penale
Il codice penale (art. 45) stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito.
Il (—) consiste in un avvenimento imprevisto ed imprevedibile che si inserisce nell'azione del soggetto e che non può farsi risalire allo stesso nemmeno a titolo di colpa.
Secondo parte della dottrina il (—) esclude il nesso di causalità: l'art. 45 c.p. andrebbe letto insieme all'art. 41 c.p., nel senso che il secondo disciplina il concorso di fattori causali normali, mentre il primo farebbe riferimento ai fattori causali atipici, eccezionali.
Secondo altri, invece, il (—) lascia sussistere il nesso di causalità, ma esclude la colpevolezza (elemento psicologico).
Per una tesi mediatrice, infine, il (—) è un istituto dogmaticamente polivalente, potendo riferirsi, a seconda dei casi concreti, all'esclusione del nesso di causalità o della colpevolezza.
Il (—) si differenzia dalla forza maggiore in quanto, mentre il primo si traduce in un accadimento imprevedibile che si inserisce nell'azione del reo soverchiando ogni possibilità di resistenza, la seconda consiste in un evento derivante dalla natura o dall'uomo che, pur se preveduto, non può essere impedito. Entrambi sono, invece, accomunati dal fatto che la prova della loro sussistenza deve essere fornita da chi li invoca (c.d. onere di allegazione): in mancanza di elementi precisi e specifici sulla sussistenza dei suddetti eventi, si presume che la condotta di un soggetto capace sia riferibile ad un'azione cosciente e volontaria, dunque liberamente determinata.
() nel diritto civile
In diritto civile il (—) viene in rilievo come causa di esclusione della colpevolezza, con conseguente esonero da responsabilità, sia in relazione alla cd. responsabilità contrattuale [Contratto] che alla cd. responsabilità extracontrattuale [Atti illeciti] (artt. 1218, 1256, 2043 ss. c.c.).