Forza maggiore
Forza maggiore (d. civ.; d. pen.)
S'intende ogni forza esterna che, per il suo potere superiore, determina la persona contro la sua volont à, in modo necessario e inevitabile, al compimento di un atto positivo o negativo.
Si tratta, dunque, di un evento derivante dalla natura o dal fatto dell'uomo che non pu ò essere preveduto o che, anche se preveduto, non pu ò essere impedito.
La () viene generalmente assimilata al caso fortuito.
In ambito civile, la () rileva:
quale causa di esonero da responsabilit à (contrattuale o extracontrattuale);
quale causa impeditiva della dichiarazione dello stato di adottabilit à. La (), se ha carattere transitorio, esclude la rilevanza dello stato di abbandono ai fini dell'adozione.
In ambito penale, la () rileva solo se costituisce la causa determinante dell'evento, non semplicemente quella concorrente. Inoltre, per invocarla, l'agente non deve trovarsi in condizioni di illegittimit à, e deve aver fatto tutto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge. Trattandosi di una forza cui resisti non potest è escluso il nesso psichico dal momento che è proprio tale forza la causa dell'agire umano (art. 45 c.p.).