Mozione
Mozione (d. pubbl.)
La () è uno strumento di indirizzo che mira a promuovere una deliberazione della Camera. Essa consiste nella richiesta, fatta dai singoli parlamentari alla Camera cui appartengono, di procedere alla discussione e votazione su un determinato oggetto su cui una precedente interpellanza li avesse lasciati insoddisfatti.
Pu ò, comunque, essere posta, indipendentemente da precedenti interpellanze, purch é almeno 10 deputati o 8 senatori o un presidente di un gruppo parlamentare la promuovano.
() di fiducia
La () di fiducia è l'atto con il quale ciascuna Camera approva il programma e la composizione del futuro Governo. Essa è una dichiarazione di giudizio e di desiderio che nel caso in esame deve ottemperare ad un solo obbligo: quello della motivazione. Questa è necessaria, perch é deve impegnare il Governo ad una determinata politica, che viene illustrata alle Camere al momento della presentazione per ottenere la fiducia.
Tale () di fiducia deve essere votata per appello nominale, e la presentazione deve avvenire entro 10 giorni dalla formazione del Governo.
() di sfiducia
Anche la () di sfiducia deve essere motivata, nel senso che deve contenere l'indicazione delle ragioni per cui non si ritiene pi ù opportuno avallare l'orientamento politico del Governo in carica.
() di sfiducia individuale
La possibilit à di votare una () di sfiducia nei confronti di un singolo Ministro senza coinvolgere l'intero Governo non è esplicitamente prevista dalla Costituzione: l'art. 94 fa infatti riferimento soltanto alla possibilit à di votare una () di sfiducia nei confronti dell'intera compagine governativa.
Ciononostante la () di sfiducia individuale è stata ammessa nel regolamento della Camera dei deputati, che all'art. 115 prevede la stessa disciplina dettata per la () di sfiducia al Governo; al Senato, invece, pur non essendo specificamente disciplinata, è stata ammessa nella prassi gi à a partire dal 1984.