Igiene e sicurezza del lavoro

Igiene e sicurezza del lavoro (d. lav.)
Insieme delle misure di carattere tecnico, organizzativo o procedurale volte a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore nell'ambiente di lavoro.
Nel rispetto delle previsioni costituzionali, l'art. 2087 c.c. fa obbligo al datore di lavoro di predisporre tutte le misure necessarie a garantire l'integrità fisica e la personalità morale dei propri dipendenti, tenendo conto anche del tipo di attività lavorativa svolta, dell'esperienza e della tecnica.
In tal modo si sancisce, da un lato, il diritto del lavoratore a svolgere la prestazione in un ambiente di lavoro dal quale sono stati eliminati o ridotti al minimo i pericoli per il suo stato psico-fisico e, dall'altro, il dovere del datore di lavoro di applicare non solo le norme antinfortunistiche di carattere pubblicistico, ma anche ogni altra misura (ancorché non imposta da leggi specifiche) di prevenzione resa possibile dalla tecnologia ovvero suggeritagli dalla sua esperienza professionale (cd. debito di sicurezza).
La prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro formano oggetto di una vastissima legislazione speciale.
Tale corpo normativo ha trovato sistemazione con il D.Lgs. 626/1994 che, attuando direttive comunitarie, ha integrato la legislazione interna, fornendo un approccio globale alla tematica dell'(—) e valorizzando profili quali la prevenzione, la ripartizione e la delegabilità degli obblighi, la qualificazione dei soggetti ad essi preposti e la programmazione delle procedure per l'attuazione delle prescrizioni normative.
Il D.Lgs. 626/1994 introduce specifiche disposizioni: sul servizio di prevenzione e protezione organizzato da ogni datore di lavoro all'interno di ciascuna unità produttiva; sulla sorveglianza sanitaria [Accertamenti sanitari] da attuarsi attraverso controlli periodici; sulla salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro; sull'uso di videoterminali; sull'impiego di dispositivi di protezione individuali per la protezione dei lavoratori da rischi derivanti dall'esposizione durante il lavoro ad agenti pericolosi o nocivi, quali gli agenti cancerogeni o mutageni, chimici e biologici, atmosfere esplosive (D.Lgs. 233/2003) o al rumore (D.Lgs. 195/2006).
È prevista la partecipazione dei lavoratori (che devono essere informati dal datore circa i rischi attinenti l'attività di lavoro ed ai materiali usati) nelle decisioni in materia di (—): tali diritti di partecipazione e consultazione possono essere esercitati mediante le rappresentanze sindacali di cui all'art. 9 L. 300/1970 e/o il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza [Rappresentante (per la sicurezza)].
Ampia valenza è assegnata, infine, alla gestione delle emergenze allo scopo di contenere al minimo i danni derivabili dal verificarsi di pericoli gravi, immediati e inevitabili.
All'adempimento di tutte le disposizioni suddette sono finalizzati alcuni specifici obblighi preventivi quali la valutazione dei rischi e l'elaborazione del piano di sicurezza.