Servizio

Servizio
() bancario delle cassette di sicurezza [contratto di] (d. civ.)
In virtù del (—) la banca mette a disposizione del cliente una cassetta, posta in locali appositamente predisposti, in cui il cliente può riporre documenti, oggetti e ogni altra cosa non pericolosa, verso corrispettivo (artt. 1839 ss. c.c.).
Si tratta di un contratto consensuale, ad esecuzione continuata, di ordinaria amministrazione (in quanto diretto alla conservazione di valori).
La natura giuridica del servizio in questione è piuttosto controversa, ma la funzione può essere essenzialmente riportata alla custodia di cose depositate.
La banca risponde verso l'utente della custodia dei locali e dell'integrità dei locali e della cassetta, salvo il caso fortuito: nel caso fortuito rientrano eventi imprevedibili quali il terremoto, o, ad esempio, la guerra. Il cliente è tenuto al pagamento del canone, proporzionato al volume della cassetta ed al valore dichiarato del contenuto.
() civile (d. pubbl.)
Forma di assolvimento del dovere di difesa della Patria in alternativa al servizio militare.
L'istituzione del (—) è strettamente collegata alla obiezione di coscienza, diritto soggettivo dell'individuo il quale, per contrarietà all'uso delle armi, non accetti l'arruolamento nelle forze armate, preferendo impegnarsi in attività socialmente utili.
Questa stretta connessione con la disciplina della obiezione di coscienza è però venuta meno a seguito dell'introduzione, ad opera della L. 331/2000, del servizio militare professionale e della conseguente sospensione del servizio di leva obbligatorio dal 1 gennaio 2005.
A seguito di siffatta riforma, quello che era il (—) sostitutivo della leva obbligatoria si è trasformato nel (—) nazionale, che consiste nella possibilità, offerta ai giovani di ambo i sessi, con età compresa fra i 18 ed i 28 anni, di dedicare un anno della propria vita ad attività sociali che spaziano dalla difesa della Patria con metodi non militari, al sostegno dei bisognosi, fino alla salvaguardia del patrimonio ambientale e/o storico-culturale.
Secondo la disciplina legislativa attualmente vigente l'accoglimento delle domande è automatico e il rifiuto è subordinato alla sussistenza di uno dei motivi ostativi previsti dal legislatore: l'essere titolari di licenze o autorizzazioni a tenere armi; l'aver presentato domanda per prestare il servizio militare in un corpo armato; l'essere stati condannati per delitti non colposi commessi con l'uso della violenza contro persone o riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.
() militare (d. pubbl.)
Prestazione dovuta dai soggetti determinati dalla legge, in ottemperanza del dovere, imposto dall'art. 52 Cost. di difesa della Patria.
L'adempimento del (—) non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio dei diritti politici.
Durante l'espletamento del (—) si viene a determinare un rapporto di subordinazione speciale del chiamato al (—) con l'amministrazione militare [Forze armate] in virtù del quale il militare di leva è assoggettabile a particolari obblighi e limitazioni nell'esercizio di alcune libertà fondamentali [Libertà], quali quella di soggiorno, riunione, circolazione, associazione, iscrizione ai partiti politici nonché è sottoponibile, ricorrendone gli estremi, a delle sanzioni disciplinari.
Solo in alcuni casi è consentito (ex lege) al cittadino che vi sia obbligato di non adempiere il (—).
La L. 331/2000 ha previsto l'istituzione del (—) professionale e la sospensione della leva obbligatoria dal 1 gennaio 2005. Non si tratta di un'abolizione del (—), essendo questo previsto dalla Costituzione. La coscrizione obbligatoria può essere ripristinata, nelle forme e modalità indicate dalla legge, in caso di guerra o di crisi internazionali particolarmente gravi.
A seguito di siffatta riforma, quello che era il servizio civile sostitutivo della leva obbligatoria si è trasformato nel servizio civile nazionale [Servizio civile].
Rapporto di () (d. amm.)
Rapporto giuridico intersoggettivo che legittima l'inserimento di una persona fisica al servizio di enti pubblici.
A seconda del titolo, ossia del fatto costitutivo che lo instaura, esso si distingue in rapporto di (—):
— di diritto, qualora si costituisca mediante un atto di assunzione dell'autorità amministrativa;
— di fatto, in assenza di un atto formale di assunzione.
Il rapporto di (—) di diritto può essere volontario o coattivo, a seconda che per il suo sorgere occorra o meno il consenso dell'interessato.
I casi di rapporto di (—) coattivo, trovano applicazione molto ristretta, e solo nei casi tassativi di legge; infatti l'art. 23 Cost. stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge [Obbligazioni (pubbliche)].
Il rapporto di (—) (di diritto) volontario può essere:
— impiegatizio: quando si concretizza in un rapporto di impiego tra ente e soggetto. Esso ha durata indeterminata;
— onorario: se derivante da un incarico talvolta elettivo, onorifico etc.; esso ha generalmente durata temporanea (es.: i Ministri); viene espletato non a titolo di professione e la controprestazione della P.A. non si configura come retribuzione, bensì come un indennizzo a titolo di ristoro.
Esso si costituisce, generalmente, con un atto amministrativo di assunzione del soggetto.