Cosa giudicata
Cosa giudicata
La () indica la immodificabilit à del provvedimento del giudice, quando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione c.d. ordinari contro di esso, previsti dalla legge, ovvero quando essi non sono pi ù proponibili per il decorso dei termini.
() civile (d. proc. civ.)
Ai sensi dell'art. 324 c.p.c. la sentenza passa in () formale quando essa non è pi ù soggetta n é a regolamento di competenza, n é ad appello, n é a ricorso per Cassazione [Cassazione (Ricorso per)], n é a revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395.
Si ha, dunque, () in senso formale quando la sentenza diviene irretrattabile sotto due profili:
diviene incontestabile in giudizio ad opera delle parti;
e, correlativamente, intoccabile da parte del giudice.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 c.c.); la () sostanziale, infatti, impone alle parti l'obbligo di osservare quanto stabilito dal giudice.
Se poi il giudice si pronuncia, per errore, una seconda volta sulla medesima controversia, malgrado il precedente giudicato, le parti possono ricorrere per Cassazione se il giudice ha rigettato una eccezione di (), oppure agire per revocazione.
I limiti della () sono:
oggettivi: si riferiscono all'oggetto della sentenza ed alla causa petendi; la (), infatti, si forma su tale oggetto in relazione alla causa petendi, e non anche sulle questioni eventualmente presentatesi in corso di causa e risolte incidenter tantum;
soggettivi: la () non fa stato che tra le sole parti, i loro eredi ed aventi causa; essa cio è deve essere riconosciuta da tutti, ma i suoi effetti non si estendono ai terzi (res inter alios iudicata tertio neque nocet neque prodest).
Le sentenze passate in giudicato [Passaggio in giudicato della sentenza] rimangono peraltro assoggettabili a revisione e a revocazione e/o opposizione di terzo.
() penale (d. proc. pen.)
Dispone l'art. 648 c.p.p. che sono irrevocabili le sentenze ed i decreti penali contro i quali non è pi ù ammessa impugnazione (salva la revisione). È questa la nozione di giudicato formale.
Da ci ò consegue che l'accertamento in ordine alla imputazione e alla responsabilit à dell'imputato, contenuto nella sentenza o decreto, diviene definitivo (cd. giudicato sostanziale).
La stabilit à del giudicato è garantita dalla regola per cui l'imputato prosciolto o condannato (con sentenza o decreto irrevocabile) non pu ò essere sottoposto ad un nuovo procedimento per lo stesso fatto: principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.).
La irrevocabilit à attiene alla consumazione dell'esercizio dell'azione penale in uno dei procedimenti speciali o nel rito ordinario dibattimentale. Pi ù specificamente, possono divenire formalmente irrevocabili e costituire, per riflesso, giudicato sostanziale le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato, in sede di patteggiamento, nel giudizio direttissimo, nel giudizio immediato, ovvero nell'ordinario rito dibattimentale, oltre il decreto penale. Non è ricompresa nella elencazione la sentenza dell'udienza preliminare di non luogo a procedere, perch é sempre revocabile (art. 434 c.p.p.).
() e provvedimenti cautelari
Le ordinanze cautelari, una volta impugnate ai sensi degli artt. 309, 310 e 311 c.p.p., quando si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilit à (cd. giudicato cautelare) che, pur non essendo parificabile all'autorit à di cosa giudicata, parimenti porta seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il bis in idem , salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione. Sicch é, ad esempio, una volta emanata una misura cautelare, se questa viene confermata all'esito dei giudizi di impugnazione, non pu ò pi ù essere revocata dal giudice, a meno che non sopravvengano fatti nuovi, diversi da quelli valutati per l'applicazione della misura e nel corso delle impugnazioni, e che incidono sulla persistenza dei gravi indizi di colpevolezza e/o sull'esistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura.