 
                Cosa giudicata
Cosa giudicata 
La () indica la immodificabilit
 () civile (d. proc. civ.)
Ai sensi dell'art. 324 c.p.c. la sentenza passa in () formale quando essa non 
Si ha, dunque, () in senso formale quando la sentenza diviene irretrattabile sotto due profili:
 diviene incontestabile in giudizio ad opera delle parti;
 e, correlativamente, intoccabile da parte del giudice.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 c.c.); la () sostanziale, infatti, impone alle parti l'obbligo di osservare quanto stabilito dal giudice.
Se poi il giudice si pronuncia, per errore, una seconda volta sulla medesima controversia, malgrado il precedente giudicato, le parti possono ricorrere per Cassazione se il giudice ha rigettato una eccezione di (), oppure agire per revocazione.
I limiti della () sono:
 oggettivi: si riferiscono all'oggetto della sentenza ed alla causa petendi; la (), infatti, si forma su tale oggetto in relazione alla causa petendi, e non anche sulle questioni eventualmente presentatesi in corso di causa e risolte incidenter tantum;
 soggettivi: la () non fa stato che tra le sole parti, i loro eredi ed aventi causa; essa cio
Le sentenze passate in giudicato [Passaggio in giudicato della sentenza] rimangono peraltro assoggettabili a revisione e a revocazione e/o opposizione di terzo.
 () penale (d. proc. pen.)
Dispone l'art. 648 c.p.p. che sono irrevocabili le sentenze ed i decreti penali contro i quali non 
Da ci
La stabilit
La irrevocabilit
 () e provvedimenti cautelari
Le ordinanze cautelari, una volta impugnate ai sensi degli artt. 309, 310 e 311 c.p.p., quando si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilit





 
                 
                 
                