Buona fede
Buona fede (d. civ.)
La () rileva in numerosi istituti della teoria generale del contratto: in relazione alla formazione (art. 1337 c.c.), all'interpretazione (art. 1366 c.c.) e alla esecuzione (art. 1375 c.c.) del contratto. Essa è richiamata anche nei rapporti tra debitore e creditore in tema di obbligazioni (art. 1175 c.c.). Una importante conseguenza della () si ha in materia di possesso: in base all'art. 1153 c.c., colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la propriet à mediante il possesso, purch é sia in () al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della propriet à. Ulteriore importante funzione della () è quella di elemento concorrente a determinare l'usucapione abbreviata [Usucapione].
Infine, la () rileva in tema di restituzione dei frutti della cosa posseduta senza titolo. Infatti, il possessore di () deve restituire solo i frutti percepiti dal momento della domanda, nonch é quelli che avrebbe potuto percepire da tale momento se avesse usato la diligenza del buon padre di famiglia; mentre il possessore di mala fede deve restituire tutti i frutti percepiti e percipiendi fin dal momento in cui ha cominciato a possedere.