Buona fede

Buona fede (d. civ.)
È una situazione psicologica rilevante per il diritto in quanto produttiva di conseguenze giuridiche. Essa può essere intesa in un duplice senso: soggettivo, quale ignoranza incolpevole di ledere una situazione giuridica altrui; oggettivo, quale generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra soggetti.
La (—) rileva in numerosi istituti della teoria generale del contratto: in relazione alla formazione (art. 1337 c.c.), all'interpretazione (art. 1366 c.c.) e alla esecuzione (art. 1375 c.c.) del contratto. Essa è richiamata anche nei rapporti tra debitore e creditore in tema di obbligazioni (art. 1175 c.c.). Una importante conseguenza della (—) si ha in materia di possesso: in base all'art. 1153 c.c., colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in (—) al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. Ulteriore importante funzione della (—) è quella di elemento concorrente a determinare l'usucapione abbreviata [Usucapione].
Infine, la (—) rileva in tema di restituzione dei frutti della cosa posseduta senza titolo. Infatti, il possessore di (—) deve restituire solo i frutti percepiti dal momento della domanda, nonché quelli che avrebbe potuto percepire da tale momento se avesse usato la diligenza del buon padre di famiglia; mentre il possessore di mala fede deve restituire tutti i frutti percepiti e percipiendi fin dal momento in cui ha cominciato a possedere.